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970411
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
970410
Circolare n. 92
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
: decreto legislativo n. 414 del 29.6.1996
di soppressione Fondo di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Chiarimenti vari.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 10 aprile 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 92       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                         PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                      AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                         E PRIMARI MEDICO LEGALI
                         e, per conoscenza,
                      AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
                         CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                         DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto : decreto legislativo n. 414 del 29.6.1996
          di soppressione Fondo di previdenza per gli
          addetti ai pubblici servizi di trasporto.
          Chiarimenti vari.
SOMMARIO:
Le assenze senza paga accreditate nei limiti della franchi-
gia di cui all' art. 7 della legge 889 / 1971 fino al
31.12.1995 sono utili ai fini del diritto e per la misura
delle pensioni a favore degli iscritti al soppresso Fondo di
previdenza per gli autoferrotranvieri.
Le posizioni assicurative sono rilevabili dall' archivio
automatizzato dei Fondi speciali e dall' archivio "O1/M" per
i periodi, rispettivamente, precedenti e successivi al
31.12.1989.
     Con la presente circolare si forniscono alcune preci-
sazioni anche in risposta ai quesiti posti dalle Sedi in
ordine alla utilizzazione ai fini pensionistici delle
posizioni assicurative gia' acquisite nel soppresso Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
e costituite  " ex lege " presso il FPLD in " evidenza
contabile separata " in applicazione del decreto legislativo
in oggetto.
     Si conferma anzitutto quanto gia' precisato al punto 1
della circolare n. 205 del 12.10.1996 e cioe' che i periodi
assicurativi costituenti le posizioni di provenienza del
soppresso Fondo e confluite per effetto del decreto legi-
slativo n. 414 / 1996   nella " evidenza contabile separata
" del FPLD sono tutti quelli di iscrizione acquisita per
contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da
riscatto e da ricongiunzione ed ivi compresi quindi quelli
relativi alle assenze senza paga rientranti nella franchigia
ex art. 7 della legge 889 / 1971, in quanto tutti comunque
utili a pensione in base alle norme che disciplinavano lo
stesso Fondo speciale.
     Dette assenze senza paga vanno tuttavia riconosciute
fino al 31.12.1995 e non anche per periodi successivi, in
quanto gli effetti della convalida di cui al primo comma
dell' art. 5 del decreto 414 / 1996 sono da ritenersi estesi
alla sola contribuzione obbligatoria versata fino al 31
luglio 1996 nella misura precedentemente in vigore e calco-
lata sull' imponibile ex art. 5 della legge 889 / 1971 che
comprendeva anche i trattamenti economici di malattia.
Sono fatti salvi, ovviamente, i trattamenti di pensione
spettanti a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro
intervenuta prima della data di entrata in vigore del
decreto, secondo quanto dispone il citato art. 5 al primo
comma, ancorche' liquidati con l' utile computo di assenze
senza paga accreditate per periodi successivi al 31.12.1995.
     Si precisa inoltre che i periodi di assenza accreditati
nei limiti anzidetti ed acquisiti " ex lege " nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti sono da considerarsi utili a
tutti gli effetti e quindi anche per il diritto e la misura
di ogni tipo di pensione , ivi incluse le pensioni da
liquidarsi in applicazione del decimo comma dello stesso
art. 3 e cio' nel contesto della nuova disciplina dettata
dallo stesso art. 3 del decreto legislativo di soppressione
del Fondo.
     Si richiama infine l'attenzione delle Sedi sulla
circostanza che i periodi assicurativi affluiti nella
" evidenza contabile separata " del FPLD sono quelli accre-
ditati o accreditabili sulle posizioni assicurative
individuali costituite nell' archivio automatizzato dei
Fondi speciali per i periodi fino al 31 dicembre 1989 e
nell' archivio " O1/M " per i periodi compresi fra il 1
gennaio 1990 e il 31 dicembre 1995, avuto riguardo per
questi ultimi ai dati contributivi e retributivi con codice
tipo " ET " risultanti dal quadro " C " dei modd. 01/M.
La  complessiva anzianita' assicurativa maturata alla
predetta data del 31.12.1995, espressa in anni, mesi e
giorni, va convertita  secondo le consuete modalita' in
settimane per la loro utilizzazione ai fini della liquida-
zione dei trattamenti pensionistici.
                            IL DIRETTORE GENERALE
                                  TRIZZINO