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Versione Testuale
Circolare numero 92 del 16-5-2002

Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Maggio 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  92

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74 per cento.

 

SOMMARIO:

Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74 per cento Pensioni  con decorrenza dal 1° febbraio 2002

 

Con circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 sono stati forniti i criteri applicativi dell’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Secondo le richiamate disposizioni “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

 

In ordine all’espressione “invalidi per qualsiasi causa” contenuta nelle disposizioni in esame, sono stati chiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di una puntuale individuazione della platea dei destinatari della normativa in parola.

 

Acquisito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il menzionato Dicastero del Lavoro ha precisato che con il riferimento alla percentuale del 74% il legislatore ha inteso escludere implicitamente le prestazioni per la concessione delle quali non è prevista la percentualizzazione del grado di invalidità. Pertanto il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, per la cui concessione non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità. Viceversa, secondo il parere ministeriale, il beneficio andrà riconosciuto agli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74% accertato dall’Istituto Nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) o dall'IPSEMA, in quanto per tali categorie di assicurati è richiesta la percentualizzazione del grado di invalidità.

 

In applicazione delle indicazioni sopra riportate sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della predetta normativa, oltre ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, agli invalidi civili con invalidità superiore al 74 per cento, agli invalidi con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, (circolare n. 29 del 30 gennaio 2002), gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 74 per cento accertato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) o dall’IPSEMA.

 

L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata del documento rilasciato dall’INAIL o dall’IPSEMA.

 

Come precisato con circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 il beneficio di cui al menzionato articolo 80, comma 3, è riconosciuto limitatamente agli anni di servizio effettivamente svolti nel periodo successivo al riconoscimento dello stato di invalidità nella misura di legge.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO