Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

bada.gif (3563 byte)

Servizi_M.JPG (6618 byte)

bada.gif (3563 byte)


Circolare numero 95 del 16-5-2000.htm

  
Compatibilità dell'istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato. Criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.   

DocumentoZip.gif (1425 byte)

 
 

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 maggio 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 95

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Istituto contrattuale della banca ore. Chiarimenti.

SOMMARIO:

Compatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato. Criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.

 

Si fa seguito alla circolare n. 39 del 17 febbraio 2000, per fornire chiarimenti in ordine:

  • alla compatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato;
  • ai criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.

Flessibilità, contratto a termine e banca ore.

Per "orario flessibile" si intendono quelle forme di organizzazione del tempo di lavoro caratterizzate dalla possibilità di variare la distribuzione dell’orario nell’arco della giornata, della settimana, del mese o dell’anno.

La legge 24/6/1997, n. 196 (art. 13) demanda alla contrattazione collettiva nazionale, la facoltà di modulare la soglia delle 40 ore settimanali come durata media riferita ad un arco temporale che può protrarsi sino a dodici mesi.

L'istituto della "banca ore" si affianca al "lavoro in flessibilità" e consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire, secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta.

L’incompatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato non è, pertanto, assoluta.

Posto che scopo della "banca ore" individuale è quello di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro e di monetizzare le ore effettuate oltre l'orario normale solo in via residuale, l’inserimento del lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato nell’istituto della "banca ore" non è precluso qualora l’impianto contrattualistico, sia tale da consentirne l’inserimento.

 

Determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva,

Nelle ipotesi di "monetizzazione" delle ore accantonate, i datori di lavoro devono adottare il "criterio di cassa" ai fini dell’imposizione contributiva e della determinazione della fascia per il versamento del contributo aggiuntivo ex art. 2, c. 19 della legge n. 549/1995.

Nell’intento di facilitare l’operato delle imprese industriali, nella circolare n. 39 del 17 febbraio 2000, è stato indicato un criterio convenzionale di imputazione alle fasce contributive (5%, 10%, 15%) settimanali del mese in cui si effettua la "monetizzazione".

I datori di lavoro potranno, in alternativa, tenere conto dell’effettiva collocazione temporale della prestazione, adottando, comunque, sistemi che consentano l’esatta e corretta identificazione delle ore prestate e delle ore utilizzate, con esclusione del ricorso a sole dichiarazioni di parte.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

DocumentoZip.gif (1425 byte)