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Messaggio numero 1422 del 30-03-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30-03-2018
Messaggio n. 1422
OGGETTO:

Chiarimenti sulla facoltà di opzione per il personale trasferito per mobilità e, in particolare, per il personale proveniente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli Enti di area vasta

   

A seguito dei vari procedimenti di mobilità avvenuti tra le amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a comparti di contrattazione collettiva differenti, e con particolare riferimento agli obblighi di iscrizione e contribuzione relativi al personale coinvolto nei processi di mobilità proveniente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa, dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli Enti di area vasta, si forniscono i necessari chiarimenti in ordine alla possibilità del suddetto personale di avvalersi della facoltà di opzione per mantenere il regime pensionistico e il trattamento di fine servizio dell’ente di provenienza.

 

Il quadro normativo di riferimento, connesso all’esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita in base alla gestione pensionistica dell'amministrazione o ente di provenienza - articolo 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104/1993) - ha subito, nel corso del tempo, rilevanti modifiche che hanno inciso sulla portata generale della disposizione citata.

 

La disciplina di cui alla legge n. 554/1988, inizialmente limitata ai processi di mobilità per l’anno 1989, ha trovato applicazione anche per i seguenti anni:

 

  • per il 1990, con l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37;
  • per il 1991, con l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
  • per il 1992, con l’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  • dal 1993, la disposizione contenuta nell’articolo 6 della legge n. 554/1988 è espressamente richiamata dall’articolo 35 (“Procedimento per l’attuazione della mobilità”) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che conserva la validità anche negli anni successivi a seguito delle modifiche e degli  aggiornamenti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

 

Il richiamo operato dal citato articolo 35 del D.lgs n. 29/1993 ha mantenuto la sua efficacia fino al 22 aprile 1998. Dal 23 aprile 1998 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha riscritto l’articolo 35, modificandone la rubrica (“Eccedenze di personale e mobilità collettiva”) e disciplinando la mobilità all’articolo 33 (“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”) – ora articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - privandola, tuttavia, della disposizione contenuta nel testo originario che accordava la facoltà di opzione.

 

Ne consegue che dal 23 aprile 1998 il personale transitato a seguito di processi di mobilità non può esercitare la facoltà di opzione ex art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

Pertanto, escluso per il personale trasferito per mobilità, in termini generali, l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 6 della citata legge n. 544/1988, in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti occorre soffermarsi sulla mobilità del personale in sovrannumero degli Enti di area vasta, del personale dall’Associazione Italiana della Croce Rossa e, a seguito della trasformazione di quest’ultima, dell’ESACRI, oggetto della disciplina speciale di mobilità dettata dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Detto decreto, nel disciplinare la mobilità del personale, non prevede alcuna disposizione in ordine al regime previdenziale del personale trasferito.

 

L’articolo 10, comma 1, del citato decreto dispone, infatti, che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, operano all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri adottato ex art. 29-bis del D.lgs n. 165/2001 (D.P.C.M. 26 giugno 2015).

 

Il successivo comma 3 del richiamato articolo 10 dispone, senza eccezione alcuna, l’applicabilità dell’articolo 30, comma 2-quinques, del D.lgs n. 165/2001 ai dipendenti della CRI trasferiti in esito alle procedure di mobilità di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2016. Tale articolo dispone che, salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione.

 

Considerato che nei processi di mobilità disciplinati dal D.M. 14 settembre 2015 non è prevista alcuna facoltà di opzione per mantenere il regime pensionistico e previdenziale dell’ente di provenienza, si chiarisce che il D.P.C.M. 26 giugno 2015, richiamato talvolta nei diversi quesiti, rileva esclusivamente per le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale. Parimenti, il successivo D.P.C.M. 25 marzo 2016 attiene esclusivamente ai criteri e alle modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile della CRI richiamando altresì all’articolo 2, per la mobilità intercompartimentale del personale civile, il D.P.C.M. 26 giugno 2015.

 

Dalla data di trasferimento cessano altresì le iscrizioni per le prestazioni creditizie e assistenziali non obbligatorie per l’amministrazione di destinazione.

 

Resta confermata, per i lavoratori non iscritti obbligatoriamente alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la facoltà di aderire ex D.M. n. 45/2007, entro 30 giorni dal trasferimento, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cfr. da ultimo la circolare n. 6/2014) nonché, per i dipendenti che cessano dall’iscrizione all’Assicurazione sociale vita (gestione ex ENPDEP), la facoltà di proseguire volontariamente l’iscrizione previa presentazione della domanda di prosecuzione entro un mese dalla cessazione dal servizio con diritto a pensione (cfr. la circolare n. 104/2014).

 

Si evidenzia, infine, che il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine servizio, comunque denominata, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 554/1988, nonché degli articoli 12 e ss. del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104/1993), sia pure con le specificità previste dall’articolo 6, comma 7-bis, del D.lgs n. 178/2012 riguardo ai tempi di trasferimento delle risorse all’Ente previdenziale.

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele