Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 1452 del 08-04-2021


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 08-04-2021
Messaggio n. 1452
OGGETTO:

Liquidazione dell’indennità di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

   

 

 

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.  

 

Le categorie di lavoratori interessate dal richiamato articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni sono:

 

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

 

 

 

In attuazione della disposizione sopra richiamata, si precisa che si è provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del citato decreto-legge n. 137/2020, appartenenti alle sopra richiamate categorie.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele