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Messaggio numero 1894 del 05-05-2017


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Direzione Generale
Roma, 05-05-2017
Messaggio n. 1894
Allegati n.1
OGGETTO:

Gestione Dipendenti Pubblici – modalità di implementazione e sistemazione della posizione assicurativa dei periodi valorizzati dalle amministrazioni statali con provvedimenti ante-subentro.

   

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E RECUPERO CREDITI
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI


Con il messaggio Hermes n.6659 del 30/10/2015, sono state date istruzioni operative ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti alla gestione pubblica in merito alle modalità di inserimento di periodi riconosciuti con e senza onere, i cui provvedimenti sono divenuti definitivi ma che per la loro collocazione temporale risultano contemporanei (e quindi si sovrappongono) a periodi già utili a pensione.


 
Con tale messaggio si è precisato che sul periodo valorizzato tramite riscatto, ricongiunzione, computo, qualora si verifichi la circostanza sopra descritta, andrà attribuita una maggiorazione di servizio secondo quantità fissa corrispondente al periodo oggetto di sovrapposizione (utile solo ai fini della misura).


 
Occorre tuttavia considerare che esistono provvedimenti di computo, ricongiunzione etc, emessi dalle amministrazioni statali che nella valutazione del periodo utilizzano criteri diversi da quelli stabiliti dall’Istituto. Può accadere,  pertanto,  che in alcuni provvedimenti emessi dalle Amministrazioni statali venga riconosciuto un periodo che quando viene inserito in procedura dall’operatore Inps supera la capienza di giorni consentita, in quanto il periodo riconosciuto è superiore alla sua collocazione temporale.


In tali casi, occorre innanzitutto accertare se il provvedimento emesso dall’Amministrazione statale sia suscettibile di modifica ai sensi dell’art. 203 e seguenti del D.P.R. 1092/73.


Infatti, se il provvedimento non è ancora diventato definitivo, l’Amministrazione che lo ha emesso dovrà correggerlo attenendosi ai criteri individuati dall’Istituto per il calcolo dell’anzianità contributiva (facendo riferimento all’anno commerciale di 360 giorni).


Viceversa, in presenza di un provvedimento diventato definitivo, l’operatore, se esiste capienza, forzerà la valutazione del periodo in passweb riconoscendo quanto computato dall’Amministrazione statale.


Laddove la capienza non fosse sufficiente, inserirà gli ulteriori periodi come maggiorazioni a quantità fissa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.


 In allegato alcuni esempi.
 

Il Direttore Centrale
Maria Sandra Petrotta
 
 
Il Direttore Centrale
Luca Sabatini