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Messaggio numero 2174 del 25-05-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25-05-2017
Messaggio n. 2174
Allegati n.2
OGGETTO:

Estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

Eventi sismici del 2016 e del 2017: rilascio del DURC nei confronti dei professionisti iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 34 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Proroga della sospensione dei termini prescrizionali e procedure esecutive.

- Notifica avvisi bonari e verbali di accertamento ispettivo.

   

A seguito degli eventi sismici, verificatisi, a partire dal 24 agosto 2016, nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, l’Istituto, con circolari n. 204/2016 e n. 2/2017, ha dettato indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, concernenti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.

 

Tuttavia, a causa dell’aggravarsi delle conseguenze dei suddetti eventi calamitosi e del verificarsi di nuovi eventi sismici, in particolare quello occorso in data 18 gennaio 2017, con D.L. n. 8/2017 convertito con modificazione dalla legge n. 45/2017, sono stati previsti nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e sono stati individuati gli ulteriori territori interessati dal sisma del 18 gennaio 2017. Pertanto, con il presente messaggio si rende noto l’elenco dei suddetti Comuni. (allegato 1)

 

Vengono illustrate, altresì, le disposizioni che, nell’ambito del Decreto n. 189/2016, disciplinano la verifica della regolarità contributiva dei professionisti e degli operatori economici impegnati nell’attività di ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati e si forniscono indicazioni in merito alla notifica degli avvisi bonari e dei verbali di accertamento ispettivo, rettificando quanto già comunicato al paragrafo 5. della circolare n. 204/2016.

 

Infine, per agevolare l’individuazione delle casistiche concernenti la sospensione dei termini, anche alla luce del D.L. n. 8/2017, si è provveduto a predisporre un apposito prospetto riepilogativo con riguardo alle diverse fattispecie normativamente previste (allegato 2).

 

1. Art. 18-undecies del Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 – Estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

 

Il D.L. n. 8/2017, come modificato dalla legge di conversione n. 45/2017, ha previsto, all’articolo 18-undecies, comma 1, lett. f), l’inserimento nel D.L. n. 189/2016 dell’allegato 2-bis, contenente l’elencazione dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

 

Il successivo comma 2 del citato articolo 18-undecies ha disposto che “il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto (…) si intende esteso, per ogni effetto giuridico anche all’allegato 2-bis”.

 

Pertanto, le previsioni di cui all’art. 48 del D.L. n. 189/2016, concernenti la proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione dei termini amministrativi, si applicano, altresì, ai comuni di cui all’allegato 2-bis in trattazione.

 

I contributi previdenziali ed assistenziali per i quali – ai sensi dell’art. 48, comma 13 - è disposta la sospensione del pagamento sono quelli con scadenza legale di versamento dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

 

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti destinatari della misura dovranno produrre apposita domanda alla sede Inps competente utilizzando il modello “SC90-C” reperibile nel menù “Prestazioni e servizi” nella sezione “tutti i moduli” del sito www.inps.it.

 

Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda, fermi i rispettivi requisiti,  anche qualora la sospensione interessi la contribuzione dovuta a più di una gestione previdenziale.

 

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura del sito www.inps.it.

 

L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

 

Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

2. Art. 8 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Interventi di immediata esecuzione

 

Il Decreto legge n. 189 del 2016, all’art. 8, ha inteso disciplinare gli interventi di immediata esecuzione per favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo Decreto (art. 1). La previsione riguarda gli edifici con danni lievi che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.

 

L’intento della norma è quello di consentire ai soggetti interessati di effettuare direttamente tali interventi nel rispetto dei vincoli di procedimento ivi previsti. Infatti, il comma 5 stabilisce che “i lavori sono obbligatoriamente affidati a imprese che, tra gli altri requisiti, non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.”

 

Al riguardo, si rammenta che all’art. 8 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 sono individuate le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi. Detto decreto riporta, nell’allegato A, l’elencazione delle predette violazioni riferite a quelle commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. che disciplina l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta. Come stabilito nella previgente disciplina, non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.

 

In merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015 e con la successiva nota n. 5081/2016, ha fornito indicazioni in ordine al modello di dichiarazione e alle modalità per il suo inoltro agli Uffici Territoriali del medesimo Ministero.

 

Nel rinviare ai contenuti della circolare n. 126 del 26 giungo 2015, si precisa che la verifica della regolarità contributiva verrà attestata attraverso l’acquisizione del DURC tramite la piattaforma Durc On Line.

 

3. Art. 34 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Qualificazione dei professionisti

 

Il Capo IV del Decreto legge n. 189/2016 ha dettato specifiche disposizioni in materia di legalità e trasparenza di tutte le attività correlate all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica ed aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo Decreto.

 

In tale ambito, l’art. 34 ha espressamente previsto che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. L’iscrizione nell’elenco specialeè subordinato alla sussistenza della conformità ai criteri generali ed ai requisiti minimi fissati dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e, in ogni caso, come stabilito espressamente dal comma 1, può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

 

Il comma 2 della medesima norma prevede che i soggetti privati conferiscano gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente ai professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1.

 

In relazione a tale previsione, si sottolinea la necessità che le Sedi pongano particolare attenzione nella definizione delle richieste di verifica della regolarità della posizione contributiva dei predetti professionisti. Verifica che, in presenza di iscrizione alla Gestione dei liberi professionisti, deve essere effettuata secondo le indicazioni impartite con la richiamata circolare n. 126/2015 al paragrafo 2.3.

 

4. Art. 35 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Tutela dei lavoratori

 

L’art. 35, del Decreto legge n. 189/2016, rubricato “Tutela dei lavoratori” stabilisce che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici - per i quali è concesso un contributo il cui regime è disciplinato dall’art. 6 del medesimo decreto – è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Il legislatore, se da una parte ha imposto, a tutela dei lavoratori, l'obbligo dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali, dall'altra, pur vincolando l'erogazione dei finanziamenti agevolati al possesso del DURC rilasciato, come specificato al precedente paragrafo 1., nel rispetto della previsione dell’articolo 8 del DM 30 gennaio 2015, al successivo comma 2 del medesimo articolo ha disposto che gli Uffici speciali per la ricostruzione devono effettuare la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

 

La formulazione della norma introduce pertanto una particolare modalità di verifica della regolarità contributiva che, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, resta circoscritta unicamente al cantiere e ai lavoratori in esso impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori.

 

In merito, si ricorda, infatti, che ai fini della formazione del Durc on line, il citato art. 3 non ponendo limiti al campo di operatività della verifica - sul punto si rinvia al paragrafo 2. della circolare n. 126 del 26 giugno 2015 - dispone che la stessa deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti dovuti dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori subordinati ed a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’azienda stessa, nonché ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

 

Stante il quadro normativo sin qui delineato, al fine di consentire all’Istituto di effettuare, nel rispetto della previsione del comma 2 dell'art. 35 del D.L. n. 189/2016, la verifica della regolarità delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui sopra, le medesime dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata e versata la contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori impiegati nel cantiere per il periodo di esecuzione dei lavori.

 

All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro dovrà indicare, quale data di inizio attività con dipendenti, la data di inizio del cantiere.

 

Detta posizione sarà contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “7U”, avente il significato di “imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016”.

 

Sul piano operativo, la suddetta richiesta dovrà essere trasmessa dalle imprese interessate alla competente Sede dell’Istituto tramite Cassetto previdenziale aziende, riportando nell’oggetto la locuzione “impresa affidataria/esecutrice dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016. Richiesta nuova matricola con codice di autorizzazione “7U”.

 

Nel caso di più cantieri nell’ambito dell’area del sisma del 2016, le predette aziende procederanno, attraverso l’utilizzo della procedura di gestione dell’anagrafica aziende disponibile sul sito internet dell’Istituto, a operare l’apertura delle unità operative/produttive seguendo le istruzioni da ultimo riepilogate con il messaggio n. 1444/2017. Si ricorda, infine, che, nella compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori impiegati nei cantieri di cui si tratta dovranno essere correttamente associati alle predette matricole aziendali ed all’unità operativa/produttiva in cui operano.

 

Il DURC formato ai sensi dell'art. 35 in esame potrà essere utilizzato solo nell'ambito dei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione.

 

A tal fine la procedura Durc on line sarà opportunamente adeguata per consentire la consultazione dei Documenti così formati esclusivamente agli uffici richiedenti.

 

Fuori dalle ipotesi in trattazione, la verifica di regolarità delle imprese che, nel medesimo periodo di operatività del cantiere, svolgano attività in territori diversi da quelli di cui agli elenchi 1, 2 e 2-bis allegati al decreto legge n. 189/2016, continuerà ad essere operata in attuazione delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015.

 

5. Proroga dei termini della sospensione dei termini prescrizionali e procedure esecutive.

 

5.1       Notifica avvisi  bonari

 

L’articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 8/2017, ha disposto il differimento dei termini di sospensione -precedentemente fissati al 31 dicembre 2016 (1) - al 30 novembre 2017 (2) dei seguenti termini:

 

  • per la notifica delle cartelle di pagamento  e delle somme richieste dall’Inps con avviso di addebito (3);
  • per le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione;
  • dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.

 

Pertanto, fino al 30 novembre 2017, continueranno a restare sospese le attività di notifica e di esecuzione degli Agenti della Riscossione, nonché la notifica degli Avvisi di addebito, ferma la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di competenza dell’Istituto.

 

Relativamente a tale ultima previsione, come ha avuto modo di precisare l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. n. 1624 del 8 marzo 2017, gli avvisi bonari in quanto atti di contestazione del debito contributivo effettuati allo scopo di sollecitare il debitore alla regolarizzazione,  non si configurano come atti della riscossione coattiva e/o del processo esecutivo non essendo pertanto soggetti a termini di prescrizione o decadenza diversi da quelli relativi al credito cui si riferiscono.

 

5.2       Notifica dei verbali di accertamento ispettivo

 

Con nota n. 3770 del 28 aprile 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni integrative in merito all’applicazione dell’art. 49, comma 4, del D.L. 189/2016, fissando rispettivamente alle date del 31 maggio e 31 luglio 2017,  i termini per la notifica dei processi verbali a carico di soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26/30ottobre 2016.

 

In merito, è stato precisato che l’Istituto può procedere alla notifica immediata del verbale ispettivo in materia contributiva anche qualora contenga la contestazione di illeciti amministrativi avendo cura, tuttavia, di dare nel corpo del verbale specifica e chiara avvertenza in ordine alla durata del periodo di sospensione dei termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta e del versamento dei contributi omessi/evasi, nonché dei termini per lo svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

 

Nella medesima nota l’INL ha ritenuto di sottolineare la necessità  di esplicitare che, stante quanto sopra, il verbale non produce alcun effetto sotto il profilo della regolarità contributiva dell’impresa.

 

Infine, l’INL ha specificato che in questi casi la notifica vada effettuata a mani proprie del soggetto trasgressore/legale rappresentante ovvero con modalità che ne assicurino l’effettiva ricezione.

 

Pertanto, a rettifica di quanto disposto al punto 5. della circolare n. 204/2016, l’Istituto continuerà con le attività di notifica sia degli avvisi bonari sia dei verbali di accertamento ispettivo.

 

 

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato

 

 

Note:

(1)   Art. 48, comma 1, lettera b) del Decreto legge n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016;

(2)   L’articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 8/2017, dispone che “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte  degli  agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”;

(3)  Gli avvisi di addebito sono disciplinati dall’art. 30 del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010. La sospensione opera inoltre anche per gli atti di cui all’art. 29 del medesimo Decreto legge (Concentrazione della riscossione nell'accertamento).