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Messaggio numero 2183 del 26-05-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 26-05-2020
Messaggio n. 2183
OGGETTO:

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni

   

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, reca “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene modifiche all’impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

In particolare, il c.d. decreto rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

 

Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 ha inserito all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Il medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 che, attraverso il richiamo al termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell’articolo 19, introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

 

In relazione alla portata della norma, si precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).

 

In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele