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Messaggio numero 2489 del 17-06-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-06-2020
Messaggio n. 2489
OGGETTO:

Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali

   

1. Premessa

 

 

L’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato oggetto di ripetuti interventi finalizzati ad assicurare un costante accesso agli strumenti di sostegno economico da parte di una platea sempre più ampia di lavoratori e imprese. In tale direzione vanno le misure adottate dapprima con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso. 

 

Il quadro d’insieme dei provvedimenti è, peraltro, stato modificato con il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella G.U. n. 151 del 16 giugno 2020 ed entrato in vigore il 17 giugno 2020, che ha introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

 

Tanto premesso, si comunica che il 18 giugno 2020 saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

 

Pertanto, nelle more della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno anche la disciplina di dettaglio introdotta con il decreto-legge n. 52 del 2020, con il presente messaggio si forniscono i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità.

 

 

 

 

 

2. Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

 

 

Il decreto-legge n. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seguito dell’intervento del decreto-legge n. 34/2020 e alla luce delle ultime novità introdotte dal decreto-legge n. 52/2020, il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere è riassumibile come segue:

 

  • le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;

 

  • solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

 

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

 

Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che - nel rispetto del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane - consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

 

In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.

 

Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).

 

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.

 

Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

 

Si precisa che le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle Strutture territoriali.

 

Si fa presenta che sulla procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane. Si tratta quindi di domande che non hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file con il quale i datori di lavoro possono autocertificare il periodo effettivamente fruito, secondo le istruzioni fornite con il citato messaggio n. 2101/2020.

 

Inoltre, si ricorda che sul “Sistema unico” possono essere gestite le domande con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.lgs n. 148/2015.

 

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D. lgs n. 148/2015. Tale procedura sarà rilasciata, opportunamente aggiornata, entro il 18 giugno 2020.

 

Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

 

 

 

 

      

2.1       Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale Covid-19

 

 

L’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nel testo novellato dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, prevede che ai beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

 

In relazione alla disposizione normativa, il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (ANF) opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al D. lgs n. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Termini di trasmissione delle domande

 

 

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento ad opera, prima, del decreto-legge n. 34/2020 e successivamente del decreto-legge n. 52/2020.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, oltre a stabilire un regime di termini stringente, ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD.

 

Secondo il disposto normativo, infatti, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

 

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020. 

 

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

 

Con le circolari di imminente pubblicazione saranno forniti ulteriori dettagli sull’argomento.

 

 

 

 

 

3. Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

 

 

Il quadro riassuntivo delle disposizioni in materia CIGD relativamente alla durata dei trattamenti non si discosta da quello illustrato per la CIGO e l’assegno ordinario.

 

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

 

Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020. Infatti, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

 

Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. Mentre rimane inalterato il flusso amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all’INPS sarà rilasciato il 18 giugno 2020.

 

La domanda è disponibile nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

In relazione all’impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’autorizzazione delle prime nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.  

 

Riguardo ai termini generali di trasmissione delle istanze riferite alla CIGD, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 2.2.

 

 

 

 

 

3.1 Ulteriore periodo di quattro settimane

 

 

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

 

La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

 

 

 

 

 

4. Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps

 

 

L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

 

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire dal prossimo 18 giugno 2020.

 

In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

 

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.

 

In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” à “Cig Ordinaria”.

 

Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”.

 

Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.

 

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%,selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.

 

Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.

 

L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

 

In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

A regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario già autorizzate dall’INPS.

 

Come già anticipato, la misura dell'anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.

 

Si osserva che la disciplina precedentemente definita per il pagamento diretto dal decreto-legge n. 18/2020, nel testo novellato dal decreto-legge n. 34/2020, è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge n. 52/2020.

 

L’articolo 1, comma 3, del citato decreto ha, infatti, stabilito che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

 

In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

 

Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

 

Di contro, in relazione a quanto disposto dall’articolo 22–quater, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 18/2020, l’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.

 

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele