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Messaggio numero 2662 del 11-07-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11-07-2019
Messaggio n. 2662
Allegati n.1
OGGETTO:

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. Gestione delle istanze di rinuncia

   

 

 

 

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per la gestione delle istanze di rinuncia al Reddito di Cittadinanza ed alla Pensione di Cittadinanza (di seguito Rdc/Pdc).

 

Il decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non disciplina la possibilità e le modalità di rinuncia al beneficio in argomento. Da parte di alcuni beneficiari di Rdc/Pdc, sono giunte richieste volte a conoscere le modalità per rinunciare alla prestazione.

 

Pertanto, acquisito in data 1° luglio 2019 il parere della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si dispone quanto segue.

 

La rinuncia al beneficio si configura come unanime manifestazione di volontà del nucleo beneficiario. Atteso che il richiedente la prestazione è anche il titolare della carta Rdc/Pdc, la rinuncia potrà essere effettuata dal richiedente titolare della carta, il quale dovrà dichiarare che l’istanza di rinuncia viene presentata in nome e per conto del nucleo familiare, a prescindere dalla fase di attuazione del beneficio in essere e dalla composizione del nucleo stesso.

 

Si allega al presente messaggio (Allegato n. 1) il modulo SR183 da utilizzare e presentare alle Strutture territoriali dell’INPS per la rinuncia al beneficio. Il modulo è inoltre disponibile sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Tutti i moduli”.

 

La rinuncia comporta la disattivazione della Carta Rdc/Pdc, con decorrenza dal momento della rinuncia stessa. Pertanto, eventuali importi residui ancora presenti nella carta non saranno più utilizzabili.

 

Si precisa che le rinunce già presentate presso le Strutture territoriali potranno essere ritenute validamente presentate laddove abbiano un contenuto analogo a quello del modello di rinuncia allegato.

 

Si ricorda, inoltre, che la rinuncia non comporta in alcun modo la reviviscenza del ReI, laddove il nucleo ne fosse beneficiario prima della richiesta di Reddito di Cittadinanza.

 

Le Strutture territoriali gestiranno l’istanza di rinuncia attraverso la specifica utility presente nella piattaforma intranet di gestione del Rdc/Pdc, inserendo, in particolare, la data di presentazione dell’istanza e avendo cura di conservare la stessa agli atti della sede.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele