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Messaggio numero 2679 del 12-07-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 12-07-2019
Messaggio n. 2679
Allegati n.5
OGGETTO:

Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

   

 

1. Premessa

Nella G.U. n. 142 del 21 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, entrato in vigore il 6 luglio 2018, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate”, con il quale sono state adottate norme sulla tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate, allo scopo, tra l’altro, di consentire, ove necessario, l'accesso dei lavoratori all'integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali (Allegato n. 1).

 

Il suddetto decreto  è attuativo della previsione contenuta nell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, con la quale il legislatore ha delegato il Governo ad adottare disposizioni in favore delle imprese sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, con l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro irregolare, il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, nonché di consentire, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

 

Successivamente, con i decreti interministeriali n. 1 del 10 gennaio 2019 e n. 2 del 29 marzo 2019 (Allegati n. 2 e n. 3) sono state definite le modalità applicative e ripartite le risorse finanziarie utili a rendere operativa la previsione di cui al decreto legislativo in parola.

 

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito all’erogazione e alla gestione del trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

 

2. Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Aspetti generali

 

Con particolare riferimento alle tutele in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 1 del D.lgs n. 72/2018 ha introdotto transitoriamente – per il triennio 2018/2020 – una misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per cui è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività previsto dell'articolo 41 del D.lgs n. 159/2011, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e fino alla loro assegnazione o destinazione.

 

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 10/2019 (Allegato n. 4), cui si rinvia per un approfondimento degli aspetti normativi e per le istruzioni procedurali, il trattamento di sostegno al reddito può essere concesso, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, quando le aziende non possono ricorrere alle misure previste dal D.lgs n. 148/2015 a causa del superamento dei limiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla relativa disciplina o per difetto delle condizioni di applicabilità dalla stessa.

 

In relazione alla previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 1 del D.lgs n. 72/2018, possono essere ammessi al trattamento anche i dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale, purché il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all’articolo 41 del D.lgs n. 159/2011 o con altri provvedimenti, anche precedenti, del tribunale o del giudice delegato.

 

La misura di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concessa per la durata massima di 12 mesi nel triennio di operatività della norma (2018-2020), con riconoscimento della contribuzione figurativa (art. 6 del D.lgs n. 148/2015), utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

 

Il trattamento di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 72/2018 è riconosciuto in deroga ai limiti soggettivi (art. 1, commi 2 e 3) e procedimentali (articoli 24 e 25) previsti dal D.lgs n. 148/2015, alle disposizioni in materia di politiche attive (articolo 8, comma 1) del decreto legislativo medesimo e non soggiace all’obbligo del versamento del contributo addizionale a carico delle imprese di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo di riordino degli ammortizzatori sociali.

 

3. Lavoratori esclusi dalla misura

 

Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1, il trattamento non può essere richiesto per i seguenti soggetti:

 

  1. i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
  2. il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
  3. i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

 

Il trattamento, inoltre, cessa di essere corrisposto nel momento in cui si realizzano le condizioni di esclusione descritte ed è revocato, con effetto retroattivo, quando le stesse vengono accertate successivamente.

 

 

4. Trasmissione delle istanze

 

Relativamente al procedimento e alle modalità di trasmissione delle istanze finalizzate alla concessione del trattamento, si rinvia a quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al paragrafo 5 della citata circolare n. 10/2019.

 

Il trattamento viene concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.

 

5. Limiti di spesa

 

Nel ripartire le risorse finanziarie utili alla copertura degli oneri connessi ai provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali introdotti dal D.lgs n. 72/2018, il decreto interministeriale n. 2/2019 ha stanziato rispettivamente 3,5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 per il finanziamento del trattamento pari all’integrazione salariale (art. 1) previsto come sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, a carico dei Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

6. Erogazione del trattamento

 

L’erogazione del trattamento è affidata all’Istituto (art. 8 del decreto interministeriale n. 1/2019), che è altresì tenuto al monitoraggio della spesa.

 

Al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, come descritti al paragrafo precedente, e assicurare il costante controllo dei costi, il trattamento pari all’integrazione salariale è autorizzato esclusivamente con il sistema del pagamento diretto (cfr. la nota prot n. 8342/2019, integrativa della circolare n. 10/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

 

7. Modalità operative

 

Ai fini del pagamento del trattamento in costanza di rapporto di lavoro, in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

 

188 – aziende sequestrate e confiscate – art. 1 D.Lgs. 72/18

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “188”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

 

Per la corretta compilazione della relativa domanda (mod. SR 40), si evidenzia che la numerazione dei decreti relativi alla misura in argomento non segue quella dei decreti CIGS, essendo gli stessi emanati da una diversa divisione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; conseguentemente, in “sistema UNICO”, i decreti in parola saranno catalogati con cinque cifre di cui le prime due corrisponderanno all’anno, la terza sarà sempre “9” e le restanti due indicheranno il numero di repertorio (a titolo di esempio, quindi, il primo decreto del 2019 sarà numerato come “19901”).

 

8. Istruzioni contabili

In relazione alla nuova disposizione normativa introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 72/2018, ed alle modalità di liquidazione con pagamento diretto delle prestazioni agli aventi diritto, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - con riferimento al nuovo codice evento 188 – aziende sequestrate e confiscate – articolo 1 del D.lgs n. 72/2018, si istituisce il seguente conto:

 

  • GAU30287 per l’imputazione del trattamento di sostegno al reddito, corrisposto direttamente ai beneficiari, per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all’ art. 1 del D.Lgs. n. 72/2018.
     

La contabilizzazione dell’erogazione di tale prestazione, disposta mediante la procedura automatizzata dei pagamenti accentrati, seguirà le modalità già definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.

 

Analogamente, il debito riferito ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, dovrà essere rilevato al conto esistente GPA10029.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031 al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

 

Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:

 

  • GAU24287 - Entrate varie – recuperi e reintroiti del trattamento a sostegno del reddito, corrisposto direttamente ai beneficiari, per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 72/2018.
     

A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

 

Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti” (RI), al conto esistente GAU00030.

 

Il codice bilancio 01094 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

 

I rapporti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

 

Nell’Allegato n. 5 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele