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Messaggio numero 2767 del 18-07-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 18-07-2019
Messaggio n. 2767
OGGETTO:

Somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153. Chiarimenti

   

 

1. Premessa

 

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute all’Istituto in merito alla corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare all’atto della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, si forniscono i seguenti chiarimenti in materia, dopo aver acquisito il parere del Coordinamento generale Legale dell’Istituto, che si è espresso sulle prestazioni in oggetto alla luce della normativa vigente ed in considerazione delle peculiarità delle stesse.

 

I chiarimenti riguardano, nello specifico, la computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all’ANF che della determinazione della relativa misura.

 

 

2. Somme percepite come sostegno alla natalità e trattamenti di famiglia ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare e loro disciplina nel calcolo del reddito familiare

 

Le prestazioni di interesse a tal fine sono: il Premio alla nascita di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegna 800 euro per la nascita o adozione a partire dall’1.1.2017; l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), istituito dall’articolo 1, commi 125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto per i figli nati negli anni dal 2015 al 2017 e confermato, per i nati nel 2018, dall’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 17 dicembre 2017, n. 205, e, per i nati nel 2019, dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13, e consistente in un assegno, correlato all’ISEE, corrisposto mensilmente.

 

Il riferimento si estende anche ai benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Nella specie, al Reddito di garanzia (art. 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007), al Contributo famiglie numerose (art. 6, comma 5, della legge provinciale n. 1/2011) e all’Assegno regionale per il nucleo familiare.

 

Nel merito delle singole prestazioni si rileva che sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.

 

In relazione agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”, è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.

 

Quanto, infine, alla natura del beneficio “Assegno regionale per il nucleo familiare” si precisa che il regime fiscale applicato a detta prestazione è quello dei redditi esenti di cui all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele