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Messaggio numero 3035 del 03-08-2020


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-08-2020
Messaggio n. 3035
Allegati n.1
OGGETTO:

 

Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Precisazioni sulle funzionalità del servizio “Prestazioni di esodo” in merito alle modalità d’invio delle domande telematiche e all’inserimento dei dati per il calcolo della contribuzione correlata

 

   

 

Con il messaggio n. 1863 del 5 maggio 2020 sono state fornite indicazioni sulle nuove funzionalità del servizio “Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”, relativamente alla nuova modalità di invio delle istanze di liquidazione della prestazione di esodo ai sensi dell’articolo 4, legge 28 giugno 2012, n. 92, con generazione della domanda on line. A decorrere dall’11 maggio scorso, la trasmissione telematica è l’unica modalità prevista di invio, in sostituzione del modello cartaceo AP97.

 

Con il presente messaggio si forniscono le seguenti precisazioni.

 

1. Modalità di invio delle domande di presentazione

 

Si chiarisce che la piattaforma non permette la compilazione delle domande on line, prima che sia stato approvato e validato il relativo piano di esodo attraverso la registrazione dei dati relativi della fideiussione e al provvedimento di accettazione della stessa.

 

Nei casi di richiesta da parte delle aziende esodanti di modalità di pagamento dell’onere in unica soluzione – in alternativa alla presentazione della fideiussione bancaria e unicamente per i piani di esodo formati da un ristretto numero di dipendenti – le domande possono essere presentate on line, solo a seguito di registrazione dei dati relativi alla conferma di incasso, da parte della Struttura territorialmente competente, del corretto pagamento dell’onere versato in unica soluzione dall’azienda esodante, relativamente agli importi dovuti, distintamente, per l’ammontare complessivo delle prestazioni di esodo e della relativa contribuzione correlata.

 

 

2. Inserimento dati per il calcolo della contribuzione correlata

 

Si comunica che dal 1° agosto 2020, nella nuova versione del portale Internet, sarà data la possibilità ai datori di lavoro di inserire autonomamente i dati che la piattaforma utilizzerà per il calcolo della contribuzione correlata. I dati possono essere inseriti in modo puntuale o massivamente tramite file (in formato “CSV”). In particolare, l’attuale pagina di “Certificazione dei lavoratori” metterà a disposizione le funzioni per inserire i dati relativi a “Importo ultimi 48 mesi“ e “Settimane ultimi 48 mesi” che saranno utilizzati dalla piattaforma per il calcolo della contribuzione correlata.

 

Tale funzionalità è illustrata nella figura allegata (Allegato n. 1).

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele