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Messaggio numero 3124 del 27-07-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 27-07-2017
Messaggio n. 3124
OGGETTO:

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017: modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili.

   

Premessa

 

Con riferimento agli eventi sismici, verificatisi, a partire dal 24 agosto 2016, nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, il D. L. n. 189/2016, all’art. 48, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, nei riguardi dei soggetti operanti nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge (cfr. circ. n. 204/2016).

 

A seguito del verificarsi di nuovi eventi sismici, in particolare in data 26 e 30 ottobre 2016, la L. n. 229/2016, di conversione del citato D.L. n. 189/2016, ha previsto un allegato 2 contenente l’elenco dei territori interessati dagli ulteriori eventi sismici avvenuti a decorrere dal 26 ottobre, per i quali è stata disposta, analogamente, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 26 ottobre 2016 - 30 settembre 2017 (cfr. Circ. n. 2/2017).

 

A causa dell’aggravarsi delle conseguenze dei suddetti eventi calamitosi e del verificarsi di un successivo sisma in data 18 gennaio 2017, il D.L. n. 8/2017 convertito con modificazione dalla legge n. 45/2017, ha previsto l’inserimento nel D.L. 189/2016, dell’allegato 2-bis, contenente l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Pertanto, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi è stata estesa anche ai comuni dell’allegato 2 bis e riguarda il periodo 18 gennaio 2017 - 30 settembre 2017 (cfr. Mess. n. 2174 /2017).

 

L’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della norma, dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi. In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione – sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi – fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo, previa proposta di istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 30 ottobre 2017; indicazioni riguardo alla proposta di rateazione ed alle modalità di presentazione della relativa istanza,  saranno fornite con un  apposito  messaggio.

 

Non è ammesso il rimborso di quanto spontaneamente pagato.

 

1.   Modalità di versamento dei contributi sospesi

 

Si comunicano, di seguito, le istruzioni operative per il corretto versamento della contribuzione sospesa relativa alle diverse gestioni.  

 

Aziende con dipendenti

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

 

 Sezione Inps

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

XXXX

DSOS

PPNNNNNCCN964

 

 

 

 

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017. Si rimanda, per quanto riguarda la modalità di compilazione del flusso UniEmens per i periodi di paga decorrenti dal verificarsi dell’evento sismico al mese di settembre 2017, alle istruzioni fornite dall’Istituto con circ. n. 204/2016 (cfr. par. 3.1).

 

1.1 Artigiani e commercianti

 

Per effetto della proroga della sospensione fino al 30 settembre 2017 del versamento della contribuzione, le rate sospese sono:

 

Artigiani e commercianti       

  • III rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016)
  • Secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016)
  • IV rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017)
  • I rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017)
  • Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (30/6/2017);
  • II rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017)

 

Per il versamento delle rate sospese, le sedi devono utilizzare la procedura G = GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE indicando come numero rate “1”, se viene preferito il versamento in unica soluzione, ovvero un numero compreso tra “2” e “18” come indicato nella domanda.

 

Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta. Tali informazioni dovranno essere prodotte con il modello di rateazione, anche per i soggetti che intendono versare in unica soluzione.

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo da

Periodo a

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

 

AD/CD

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

 AD indica le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani e CD le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti

 

1.2 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 335/1995

 

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e primo acconto 2017, deve essere effettuato, entro il 30 ottobre 2017 compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

POC

 

 

 

 

 

POC

 

 

 

 

 

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 30 ottobre 2017, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

COC

 

 

 

 

 

COC

 

 

 

 

 

1.3 Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.

 

Il prospetto dei contributi dovuti oggetto della sospensione sarà, comunque, inserito nel cassetto aziende agricole all’interno della sezione “news individuale”.

 

Si rammenta che i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi, dovranno essere versati entro il 30 ottobre 2017.

 

Per quanto riguarda le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, i cui adempimenti sono stati sospesi con le decorrenze e le modalità previste nei decreti citati in premessa (cfr. circ. n. 204 del 2016, par. 3.4), le aziende che abbiano sospeso la presentazione delle denunce dovranno provvedere all’invio dei DMAG di ciascun trimestre entro e non oltre il 30 ottobre 2017.

 

Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 3° trimestre 2017. Pertanto la contribuzione dovuta avrà scadenza 16 marzo 2018.

 

1.4 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.

 

Il prospetto dei contributi dovuti oggetto della sospensione sarà, comunque, inserito nel cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “news individuale”.

 

I contributi, oggetto di sospensione, dovranno essere versati entro il 30 ottobre 2017.

 

1.5 Datori di lavoro domestico

 

I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi dovranno essere versati entro la scadenza del 30 ottobre 2017 con le consuete modalità:

 

-      utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it seguendo il percorso Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Lavoratori Domestici;

-        rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);

-        online sul sito Internet www.inps.it seguendo il percorso “Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Lavoratori Domestici” tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.

 

1.6 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica

 

Le Aziende con natura giuridica privata che hanno dipendenti iscritti alla gestione pubblica ai quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33: Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi.

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite il Mod. F24 sezione “Altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando nel campo Causale gli appositi codici previsti per questa fattispecie.

 

2.   Istruzioni contabili

 

2.1       Contributi dovuti dalle aziende

 

Con la citata circolare n. 204/2016 sono state fornite le istruzioni in merito alla contabilizzazione della sospensione contributiva, mediante procedura automatizzata di ripartizione DM, al conto GPA00131, assistito da partitario contabile ed abbinato alla causale di cassa 10106.

 

Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE del conto citato GPA00131.

 

Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione previste nel messaggio n. 39828 del 07/12/2004. Si sottolinea la necessità che tali scritture di storno siano esclusivamente di cassa, interessando registrazioni contabili eseguite nel corrente esercizio.

 

 

2.2       Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali

 

Il recupero dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti deve essere effettuato mediante imputazione:

 

• per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072 (contributi oltre il minimale);

• per i commercianti, ai conti anch’essi esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073 (contributi oltre il minimale).

 

2.3       Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti, tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995

 

Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati va imputato al conto PAR52020.

 

2.4       Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai soggetti di cui al presente paragrafo deve avvenire con imputazione ai seguenti conti:

•GPA54031 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);

•GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);

•GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).

 

2.5. Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico

 

La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico deve essere effettuata al conto in uso GPA52053 per i pagamenti effettuati attraverso i consueti canali o al conto GPA54028 per i pagamenti effettuati tramite modello F24.

 

2.6 Contributi dipendenti iscritti alla gestione pubblica

 

Il recupero dei contributi dovuti per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica deve avvenire con imputazione ai rispettivi conti in uso, nell’ambito delle gestioni interessate, associati agli specifici codici tributo previsti per la fattispecie in oggetto, interessati dalla contabilizzazione delle riscossioni pervenute tramite modello F24, tramite procedura automatizzata.

 

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato