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Messaggio numero 3131 del 21-08-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 21-08-2020
Messaggio n. 3131
OGGETTO:

Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

   

 

 

1. Premessa

 

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, innova l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, prevede, infatti, importanti novità sia sul fronte dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA - che vengono rimodulati - sia su quello relativo all’ammissione alle citate misure di sostegno che, in taluni casi - come meglio più avanti precisato - è collegata all’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.

 

Riguardo al primo aspetto, la principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno. Il decreto-legge n. 104/2020, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Tuttavia, viene stabilito che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.

 

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal citato decreto-legge nonché le relative istruzioni operative, con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette novità.

 

 

2. Trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga e assegno ordinario

 

Il decreto-legge n. 104/2020, come anticipato in premessa, all’articolo 1 ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

 

Riguardo all’articolazione delle nuove settimane di trattamenti, l’impianto del decreto-legge n. 104/2020 ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.

Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale - da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:

 

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

 

Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

 

L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda.

 

In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

 

La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall’Istituto e dall’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.

 

Riguardo alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, si precisa quanto segue.

 

Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

 

Per quanto attiene alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.

 

Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

 

 

3. Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)

 

Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di cassa integrazione. In tal senso, l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

Anche per tale prestazione, è previsto che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai 50 giorni previsti dal decreto-legge n. 104/2020.

I citati periodi di integrazione salariale, così come quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.

 

Diversamente da quanto previsto per gli altri trattamenti, l’ulteriore periodo di CISOA di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020, della durata massima di 50 giorni, non è in alcun modo collegato alla verifica dell’andamento del fatturato aziendale. Pertanto, per tale tipologia di integrazione salariale, l’azienda non deve presentare la dichiarazione di responsabilità nella quale autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

 

Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.

 

 

4. Termini di trasmissione delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA. Previsione a regime

 

In linea con la disciplina vigente per i trattamenti di integrazione salariale con casuale COVID-19, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 104/2020 stabilisce che, a regime, le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

 

4.1 Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA. Fase di prima applicazione del decreto-legge n. 104/2020; differimento ope legis dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei medesimi trattamenti

 

Il decreto-legge n. 104/2020 prevede altresì uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1. Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone, infatti, che – in sede di prima applicazione della norma - per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.

 

Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.

 

In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

 

Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, in considerazione del combinato disposto dei commi 6 e 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.

 

Si precisa altresì che, per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.

 

4.2 Termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi

 

L’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 104/2020 prevede che i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

 

In considerazione di quanto precede, devono intendersi superate le scadenze comunicate con precedenti circolari e/o messaggi.

 

5. Accesso alla cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti. Modifiche alla disciplina

 

L’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2020 ha sostituito la disciplina della cassa integrazione in deroga per le sospensioni dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti, introdotta, in ragione della pandemia, dall’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che, parallelamente, viene abrogato.

 

Le principali novità riguardano sia la collocazione della norma nell’alveo delle disposizioni generali in materia di cassa integrazione in deroga sia, in particolare, la competenza autorizzatoria relativa a tali richieste, che viene assegnata all’INPS.

 

La disposizione, tuttavia, salvaguarda la validità e gli effetti prodotti dalle domande già presentate presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che devono, quindi, provvedere alla relativa autorizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti e comunque nei limiti delle risorse loro assegnate. In questo senso, i datori di lavoro interessati non devono produrre una nuova domanda all’INPS che sostituisca quella precedentemente presentata alle Regioni o alle Province autonome.

 

Inoltre, la norma definisce alcuni aspetti relativi ai requisiti di accesso alla prestazione. In particolare, viene precisato che possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020; la nuova previsione supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, presente nella precedente disciplina. A tale proposito, la norma chiarisce che la retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.

 

Ulteriore novità riguarda il periodo massimo autorizzabile. In particolare, nel ribadire un limite complessivo generale di nove settimane autorizzabili per ogni singola associazione sportiva, viene precisato che, esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), potranno essere autorizzati periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alle medesime Regioni.

 

Infine, per le ragioni istituzionali connesse alla gestione di questa misura, il Legislatore ha autorizzato, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Federazioni sportive e l'INPS, allo scambio dei dati, riguardo alla verifica della retribuzione e alla concessione della CIG in deroga.

 

 

6. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni delle ex zone rosse in ragione di provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’Autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19

 

 

Nel quadro complessivo delle misure rivolte a supportare i lavoratori e le imprese nella situazione emergenziale determinatasi a causa del COVID-19, l’articolo 19 del decreto-legge in parola prevede una specifica tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni appartenenti alle ex zone rosse e per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –  che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle Autorità pubbliche territorialmente competenti, in merito all'obbligo di permanenza domiciliare e conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.

 

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di tali dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive.

 

Le istanze di accesso al trattamento spettante – corredate dall'autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 del datore di lavoro indicante l'Autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione - devono essere trasmesse esclusivamente all'Istituto, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

 

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.

 

Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

 

I trattamenti di cui trattasi sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che - qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato - non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

 

Per quanto attiene alla modalità di invio delle istanze di accesso ai trattamenti in parola, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per la trasmissione delle domande.

 

 

 

  Il Direttore Generale vicario  
  Vincenzo Caridi