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Messaggio numero 3144 del 25-08-2020


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Roma, 25-08-2020
Messaggio n. 3144
Allegati n.1
OGGETTO:

Trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

   

 

1. Premessa e quadro normativo

 

Con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020 è stata illustrata la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a beneficio di aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome, c.d. plurilocalizzate, così come stabilito con il decreto interministeriale 24 marzo 2020 all’articolo 2.

 

Le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dal decreto-legge n. 18/2020, sono state, quindi, estese dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Successivamente, il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (abrogato dall’articolo 1, comma 2, della citata legge di conversione n. 77/2020, che ne fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti) ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale, che hanno interessato anche i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

 

Il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 2 luglio 2020, ha stabilito le modalità di attuazione delle previsioni introdotte con il menzionato decreto-legge n. 34/2020, ripartendo le risorse finanziarie e prevedendo i conseguenti limiti di spesa complessivi tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti, nonché dettando, all’articolo 1, le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso alla cassa integrazione salariale in deroga.

 

Facendo seguito alla circolare n. 86 del 15 luglio 2020, che per gli aspetti generali si considera qui richiamata, con il presente messaggio si illustrano le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e dal decreto-legge n. 52/2020, con particolare riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga a beneficio delle aziende c.d. plurilocalizzate e si forniscono indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.

 

2. Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto

 

L’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, modificando il decreto-legge n. 18/2020, ha introdotto gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, siano autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.

 

Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione o sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Istituto, che – verificata l’autorizzazione riguardante il periodo precedente (nove settimane), constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma - provvederà all'autorizzazione e all’erogazione della prestazione.

 

Nei casi in cui i datori di lavoro siano stati autorizzati per periodi inferiori a nove settimane, dovranno rivolgersi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il completamento di detto periodo, utilizzando le consuete modalità.

 

La norma vincola, pertanto, la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate almeno le prime nove settimane di cassa integrazione in deroga, ferma restando la possibilità di autorizzare un più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. “zone rosse” e per quelle con unità produttive site nelle c.d. “Regioni gialle”. In un’ottica di semplificazione delle procedure e per ottimizzare la gestione delle istanze, l’Istituto, propedeuticamente all’ammissione delle aziende plurilocalizzate ai trattamenti in deroga di propria competenza, verificherà la presenza di un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole nove prime settimane. Resta inteso che, per la stessa unità produttiva, non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione ministeriale o regionale. La richiesta delle cinque settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020 comporta la non proponibilità di domande per i periodi ulteriori previsti dal decreto-legge n. 18/2020 per queste aree territoriali.

 

Si ricorda, a tal proposito, che per le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del decreto-legge n. 18/2020  – c.d. “zone rosse” - nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, il trattamento di cassa integrazione in deroga concedibile ha una durata massima estendibile di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive), mentre per i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020 – c.d. “Regioni gialle” - nonché quelli collocati al di fuori delle predette Regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime Regioni, il trattamento di cassa integrazione in deroga concedibile ha una durata massima estendibile di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro (tredici settimane complessive).

 

2.1 Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga

 

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore periodo di quattro settimane - che possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda.

 

3. Risorse finanziarie

 

Per la copertura degli oneri complessivi connessi ai trattamenti in deroga, comprensivi di contribuzione figurativa e relativi Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), il decreto interministeriale n. 9/2020 ha assegnato all’Istituto 900 milioni di euro complessivi, per l’anno 2020.

 

4. Presentazione della domanda. Autorizzazione della prestazione

 

Con il messaggio n. 2856/2020 sono state recepite le previsioni del decreto interministeriale n. 9/2020, che ha stabilito le modalità di attuazione dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, secondo cui i trattamenti di cassa integrazione in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.

 

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno avuto già autorizzato l’intero periodo spettante, secondo le indicazioni precedentemente fornite, possono presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di cinque settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate cinque settimane, per eventuali ulteriori quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.

 

Preliminarmente si ricorda che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori ad almeno nove settimane devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima di poter inoltrare la richiesta all’Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.

 

In ragione quindi della recente attribuzione all’INPS della domanda relativa alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate (2 luglio 2020), la procedura informatica per la presentazione delle domande è stata resa disponibile dal 24 luglio 2020 (cfr. il messaggio n. 2946/2020).

 

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

 

Relativamente alle modalità di presentazione delle domande si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2946/2020.

 

Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, dall’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione delle ore di sospensione, con il relativo importo, i dati dell’azienda e dell’unità produttiva che fruisce del trattamento, la causale dell’intervento e il nominativo del referente della domanda.

 

Con il messaggio n. 2328/2020 sono state fornite le istruzioni per un flusso di gestione di invio delle domande all’Istituto, c.d. “semplificato”, che consente alle aziende che hanno molteplici unità produttive la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive accorpanti, omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale. Le aziende che hanno usufruito di questa possibilità dovranno inoltrare le domande per i periodi ulteriori utilizzando lo stesso criterio delle unità produttive accorpanti.

 

Su “Sistema Unico” le suddette domande saranno identificate dal codice intervento 667 e codice evento 673 e saranno individuabili con la descrizione “Deroga INPS Plurilocalizzate”.

 

Anche questa tipologia di prestazioni in deroga è definita con provvedimento del direttore di Sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla Struttura territoriale INPS competente in relazione alla singola unità produttiva.

 

5. Modalità di pagamento della prestazione

 

Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende plurilocalizzate, oltre al pagamento diretto, è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo.

 

5.1 Cassa integrazione in deroga a conguaglio

 

L’articolo 70, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 34/2020 ha aggiunto, all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il comma 6-bis con cui si prevede, esclusivamente per le aziende plurilocalizzate, che il trattamento di CIGD possa essere concesso con la modalità del conguaglio e rimborso della prestazione, così come stabilito all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015.

 

Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa connessa alla erogazione del trattamento in argomento, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD, le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens le modalità di esposizione del conguaglio con il sistema “Ticket”, secondo le istruzioni di seguito esposte.

 

5.1.1 Uso del CodiceEvento

Per tutti gli eventi di CIGD – di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020 - gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.

 

5.1.2 “CIGD con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio

 

Trattamento di cassa integrazione in deroga per la quale siano stati già autorizzati dal Ministero del Lavoro i periodi di 9, 13 o 22 settimane

 

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G808”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 comma 4 art. 22”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

 

Trattamento di cassa integrazione in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto; proroga delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane

 

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G809”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 22 quater, comma 1 - proroga”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

 

5.2 Pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore autorizzate

 

Si ricorda che, nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Per le relative specifiche, nonché per i termini di pagamento dell’anticipo o per il saldo del pagamento dell’integrazione salariale, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del citato messaggio n. 2489/2020, nonché alla circolare n. 78/2020. 

 

6. Monitoraggio della spesa

 

L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa e, in linea con la previsione di cui all’articolo 3, comma 5, del richiamato decreto interministeriale n. 9/2020, fornisce settimanalmente, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze, le risultanze dell’attività svolta per il tramite di report che sono messi a disposizione nel “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP). In particolare, con riferimento alle prestazioni COVID-19, i report sono distinti così come indicato al punto f.1) della circolare n. 47/2020.

 

Le schede di monitoraggio riporteranno la stima dell’impegnato di CIGD effettuata sulle domande di CIG in deroga concesse a fronte delle domande per le quali l’INPS ha effettuato l’istruttoria ed emesso la relativa autorizzazione.

 

Il calcolo della stima dell’impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di CIG. Per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per le aziende plurilocalizzate corrisponde a 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

 

Qualora il totale della stima dei provvedimenti di CIGD adottati dall’INPS, raggiungesse l’importo stanziato dal decreto interministeriale n. 9/2020 di ripartizione delle risorse, non sarà più possibile emettere ulteriori provvedimenti concessori, fatto salvo il caso - illustrato al periodo precedente -  in cui sia possibile sostituire la stima con la spesa effettiva.

 

7. Istruzioni contabili

 

L’articolo 70, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto, all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il comma 6-bis il quale stabilisce, esclusivamente per le aziende plurilocalizzate, che i trattamenti di cassa integrazione in deroga possano essere concessi anche con la modalità del conguaglio.

 

A tale fine, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU) si istituisce il conto:

 

GAU30304 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive “plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, comma 1 e 6 bis del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge 27/2020 – art. 70 e 71 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77,

 

da abbinare al codice elemento “G808”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 comma 4 art. 22”.

 

Per le istruzioni contabili relative al pagamento delle prestazioni liquidate direttamente ai lavoratori beneficiari, si rimanda al messaggio n. 1775/2020, i cui conti verranno opportunamente ridenominati.

 

Inoltre, relativamente alla richiesta di pagamento diretto con anticipo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 78/2020.

 

Ai fini di una evidenza contabile delle prestazioni relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga ed anche per le aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome, per quanto indicato nel all’articolo 1, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto n. 9/2020, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, si istituiscono i nuovi conti:

 

Prestazioni a conguaglio Uniemens

 

GAU30314 -         per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro con più unità produttive operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla Legge n. 27/2020 – art. 70 e 71 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – art.1, comma 1 lettera c) e comma 2 del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2020, n. 9,

 

da abbinare al codice elemento “G809”, avente il significato “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 22 quater, comma 1 – proroga”.

 

Prestazioni a pagamento diretto

 

GAU30328 -         per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla Legge n. 27/2020 – art. 70 e 71 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – art.1, comma 1 lettera c) e comma 2 del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2020, n. 9;

 

GAU30326 -         per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro con più unità produttive operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla Legge n. 27/2020 – art. 70 e 71 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – art.1, comma 1 lettera c) e comma 2 del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2020, n. 9.

 

I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto di debito in uso GAU10160.

 

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio “03217”.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il nuovo conto:

 

GAU24328  - per rilevare i recuperi e/o rentroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro anche con più unità produttive operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 – art. 70 e 71 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – art.1, comma 1 lettera c) e comma 2 del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2020, n. 9.

 

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio in uso “1171”.

 

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

 

Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

 

 

 

  Il Direttore Generale vicario  
  Vincenzo Caridi