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Messaggio numero 3193 del 01-09-2020


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 01-09-2020
Messaggio n. 3193
OGGETTO:

Determinazione dell’aliquota contributiva ex CUAF per i lavoratori iscritti al fondo di quiescenza ex IPOST ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 11 del D.L. n. 162/2019, inserito in sede di conversione del medesimo decreto dalla L. n. 8/2020

   

 

A seguito della disposizione introdotta con il comma 5-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, inserito in sede di conversione del medesimo decreto dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si rende necessario integrare quanto precisato con il messaggio n. 3635 dell’8 ottobre 2019 con riferimento alla misura dell’aliquota di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare per i dipendenti iscritti al fondo speciale ex IPOST.

 

Con il suddetto messaggio, infatti, si è evidenziato che, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, la misura del contributo ex CUAF non è stata interessata dalla riduzione disposta dal decreto 21 febbraio 1996, adottato dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, né da analoghe disposizioni e che, pertanto, per i lavoratori iscritti al fondo di quiescenza ex IPOST il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare si attesta nella misura del 4,40% (6,20% - 1,80%).

 

Successivamente, il citato comma 5-bis dell’articolo 11 del D.L. n. 162/2019, convertito dalla L. n. 8/2020, ha stabilito che: “Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

 

Con tale intervento normativo, da un lato, è stato confermato il regime di esclusione dall’assicurazione CUAF per il personale di Poste Italiane S.p.a. (società capogruppo) mentre, dall’altro, è stata parificata l’aliquota del contributo CUAF del personale iscritto al fondo di quiescenza IPOST, dipendente di società del gruppo Poste diverse dalla capogruppo, con quella prevista per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Pertanto, per effetto della predetta disposizione, il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare per il personale iscritto alla gestione ex IPOST, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stabilito nella misura “armonizzata” del 2,48%.

 

Ai fini della quantificazione della misura della contribuzione in esame assumono rilievo altresì le disposizioni di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, rispettivamente, stabiliscono (a decorrere dal 1° febbraio 2001) un esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare pari a 0,80 punti percentuali, nonché (a decorrere dal 1° gennaio 2006) un ulteriore esonero dal versamento dei contributi per gli assegni per il nucleo familiare pari all’1%.

 

Ne consegue che, a seguito delle innovazioni normative introdotte dal predetto D.L. n. 162/2019, convertito dalla L. n. 8/2020, per il personale iscritto al fondo speciale ex IPOST, dipendente di società diverse dalla capogruppo Poste Italiane S.p.a., il contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare si attesta nella stessa misura prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, pari allo 0,68% (2,48% - 1,80%).

 

Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2020, è stato rimosso il codice di autorizzazione (C.A.) “7F”, avente il significato di “aziende con personale iscritto alla gestione ex IPOST con aliquota CUAF pari al 4,40%” con riferimento alle posizioni aziendali con codice statistico contributivo diverso da 2.xx.xx e da 3.xx.xx e contraddistinte dal codice autorizzazione “1V”.

 

Di converso, per le predette posizioni aziendali, restano ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 3635/2019 relative al versamento del contributo ex CUAF nella misura del 4,40% per i periodi pregressi non prescritti fino al 31 dicembre 2019.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele