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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 3505 del 08-09-2017


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 08-09-2017
Messaggio n. 3505
OGGETTO:
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017
 
 
Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017, n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 questo Istituto ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della disposizione normativa di cui all’art.1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Bilancio 2017 – in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
 
In particolare:
 
- con il messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017 sono state chiarite le modalità di rimborso delle ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017, nonché la decorrenza dell’interruzione delle trattenute IRPEF, non più applicabili sui trattamenti pensionistici in oggetto.
- con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 sono state fornite ulteriori istruzioni circa la platea interessata dall’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211, della legge di Bilancio 2017.
 
Ciò premesso, col presente messaggio si precisa che in base al disposto di cui al comma 211 in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.
 
Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, questo Istituto non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
 
Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele