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Messaggio numero 5089 del 20-12-2017


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Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 20-12-2017
Messaggio n. 5089
OGGETTO:

Chiarimenti in materia di detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR.

   

Sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla necessità o meno di apposita istanza annuale nei casi in cui i beneficiari di prestazioni intendano rinunciare in tutto o in parte della detrazione di cui all’articolo 13 del TUIR (c.d. detrazioni per reddito).



Al riguardo, con il messaggio Hermes n. 4707 del 22/11/2016, nell’illustrare la nuova procedura DETRA che gestisce l’archivio unico relativo alle detrazioni di imposta, sono state fornite indicazioni riguardo alle modalità di richiesta e di variazione delle detrazioni di cui all’articolo 12 TUIR (detrazioni per carichi di famiglia).



Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni di spettanza e variazione delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.


Con particolare riguardo agli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”



Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 7 del TUIR, l’imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell’anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione di cui all’articolo 13 costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. Parimenti, si conferma che devono essere annualmente comunicate all’Istituto le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito, comportando, tali aliquote, trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate.



Resta fermo che, in base all’articolo 7, del decreto-legge n. 70/2011, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del TUIR e che, pertanto, la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione del carico familiare.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele