Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 5090 del 20-12-2017


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 20-12-2017
Messaggio n. 5090
Allegati n.1
OGGETTO:

Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari, con riferimento al periodo di imposta 2018, per i pensionati residenti all’estero in paesi che assicurano un adeguato scambi di informazioni.

 

   

Per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/86), i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, devono presentareannualmente apposita domanda all’Istitutoper ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del MEF del 21/09/15, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per aver diritto alla fruizione, ai sensi dell’art. 24, comma 3-bis, del TUIR.

L'elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni è aggiornato con cadenza semestrale dal Ministero dell’Economia e Finanze (cfr decreto MEF del 23 marzo 2017, di cui all’allegato 1), tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del d.lgs. 14 settembre 2015, n.147.  

Con messaggio n. 1763 del 27/04/17sono state fornite indicazioni, con riferimento al periodo d’imposta 2017, in merito alle modalità e termini utili per presentare la domanda di applicazione delle detrazioni per carichi familiari.

Pertanto, i pensionati residenti in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, in base alla normativa fiscale vigente, possono richiedere all’Inps per il periodo d’imposta 2018 l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, attraverso le seguenti modalità:

-      direttamente, accedendo con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello al servizio on line dedicato, seguendo il percorso: www.inps.it\ Prestazioni e Servizi\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero;

 

-      avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata del sito istituzionale, accessibile attraverso il seguente percorso:  www.inps.it\Prestazioni e servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.

 

Si rammenta che anche le strutture territoriali dell’Inps hanno a disposizione il medesimo applicativo per gestire le eventuali domande cartacee, complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, fatte pervenire dai cittadini.

Con riferimento al periodo d’imposta 2018 si precisa che, per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2017, saranno mantenute le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2018, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.

Viceversa, qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette detrazioni dovesse avvenire dopo il termine del 15 febbraio 2018 si procederà alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2018 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11 rate. Qualora, successivamente alla revoca operata nei termini precedentemente descritti, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


Allegato N.1

Decreto MEF del 23/03/2017 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 78 del 03/04/2017)

Modifiche al decreto 4 settembre 1996. Seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

  Visto, in particolare, l'art.  6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

  Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni è aggiornato con cadenza semestrale;

  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

  Vista la legge 7 luglio 2016, n.  137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo scambio di note verbali del 20  luglio  2007,  ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016;

  Vista la legge 3 novembre 2016, n. 212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, ed entrata in vigore il 20 dicembre 2016;

  Visto il protocollo di modifica dell'accordo dell'Unione europea con il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, del 28 ottobre 2015, in vigore dal 1° febbraio 2017;

  Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005, con la quale è stata data adesione ed esecuzione alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ed entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 2006;

  Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011, con la quale è stata data adesione ed esecuzione al protocollo di modifica della precitata Convenzione, fatto a Parigi il 27 maggio 2010, ed entrato in vigore per l'Italia il 1° maggio 2012;

  Tenuto conto che la suddetta convenzione, come emendata dal citato protocollo di modifica, è entrata in vigore per Nauru e Niue, il 1° ottobre 2016, per Barbados, il 1° novembre 2016 e per Andorra, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay, il 1° dicembre 2016;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, l'art. 1 è sostituito dal seguente:

  «Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:

 

  Albania;

  Alderney;

  Algeria;

  Andorra;

  Anguilla;

  Arabia Saudita;

  Argentina;

  Armenia;

  Aruba;

  Australia;

  Austria;

  Azerbaijan;

  Bangladesh;

  Barbados;

  Belgio;

  Belize;

  Bermuda;

  Bielorussia;

  Bosnia Erzegovina;

  Brasile;

  Bulgaria;

  Camerun;

  Canada;

  Cile;

  Cina;

  Cipro;

  Colombia;

  Congo (Repubblica del Congo);

  Corea del Sud;

  Costa d'Avorio;

  Costa Rica;

  Croazia;

  Curacao;

  Danimarca;

  Ecuador;

  Egitto;

  Emirati Arabi Uniti;

  Estonia;

  Etiopia;

  Federazione Russa;

  Filippine;

  Finlandia;

  Francia;

  Georgia;

  Germania;

  Ghana;

  Giappone;

  Gibilterra;

  Giordania;

  Grecia;

  Groenlandia;

  Guernsey;

  Herm;

  Hong Kong;

  India;

  Indonesia;

  Irlanda;

  Islanda;

  Isola di Man;

  Isole Cayman;

  Isole Cook;

  Isole Faroe;

  Isole Turks e Caicos;

  Isole Vergini Britanniche;

  Israele;

  Jersey;

  Kazakistan;

  Kirghizistan;

  Kuwait;

  Lettonia;

  Libano;

  Liechtenstein;

  Lituania;

  Lussemburgo;

  Macedonia;

  Malaysia;

  Malta;

  Marocco;

  Mauritius;

  Messico;

  Moldova;

  Monaco;

  Montenegro;

  Montserrat;

  Mozambico;

  Nauru;

  Nigeria;

  Niue;

  Norvegia;

  Nuova Zelanda;

  Oman;

  Paesi Bassi;

  Pakistan;

  Polonia;

  Portogallo;

  Qatar;

  Regno Unito;

  Repubblica Ceca;

  Repubblica Slovacca;

  Romania;

  Saint Kitts e Nevis;

  Saint Vincent e Grenadine;

  Samoa;

  San Marino;

  Santa Sede;

  Senegal;

  Serbia;

  Seychelles;

  Singapore;

  Sint Maarten;

  Siria;

  Slovenia;

  Spagna;

  Sri Lanka;

  Stati Uniti d'America;

  Sud Africa;

  Svezia;

  Svizzera;

  Tagikistan;

  Taiwan;

  Tanzania;

  Thailandia;

  Trinitad e Tobago;

  Tunisia;

  Turchia;

  Turkmenistan;

  Ucraina;

  Uganda;

  Ungheria;

  Uruguay;

  Uzbekistan;

  Venezuela;

  Vietnam;

  Zambia.».

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Roma, 23 marzo 2017

 

Il Ministro Padoan