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Messaggio numero 612 del 18-02-2020


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 18-02-2020
Messaggio n. 612
Allegati n.1
OGGETTO:

Applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Bulgaria (legge 29 novembre 1990, n. 389)

   

Le pensioni pagate ai non residenti in Italia da enti che hanno sede in Italia o da organizzazioni stabilmente operanti nel nostro Stato sono imponibili in linea generale in Italia.

 

Tuttavia, con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

 

Tenuto conto delle richieste di chiarimenti pervenute da parte di Strutture territoriali in merito alle certificazioni allegate alle domande dirette ad ottenere la detassazione di pensioni italiane delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, in applicazione della convenzione italo-bulgara per evitare le doppie imposizioni fiscali, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

Il pensionato che risiede all'estero in uno dei Paesi con cui l'Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, può chiedere alla Struttura INPS che ha in gestione la prestazione l'applicazione della normativa prevista dalla specifica convenzione.

 

A tal fine il pensionato può utilizzare l'apposito modulo della serie “EP-I” disponibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito dell’Istituto.

 

Il modulo, predisposto unilateralmente dall’Italia, contiene una sezione in cui l’Autorità fiscale del Paese di residenza del pensionato deve attestare che il richiedente è fiscalmente residente nel Paese secondo quanto previsto dalle specifiche norme della convenzione contro la doppia imposizione fiscale tra detto Paese e l’Italia.

 

Tuttavia, alcune Autorità fiscali estere non utilizzano il suddetto modulo “EP-I”, ma predispongono l’attestazione adoperando la propria modulistica.

 

In proposito si chiarisce che l’Autorità fiscale bulgara rilascia due tipologie di certificati di residenza fiscale:

 

  1. certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero;
  2. certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi dell’articolo 4 della legge interna bulgara sui redditi delle persone fisiche.
     

Il certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero viene rilasciato a seguito della verifica della sussistenza per la parte bulgara di tutte le condizioni previste dalla convenzione di cui si chiede l’applicazione.

 

Al contrario, il certificato di cui al precedente punto 2 attesta solamente la ricorrenza delle condizioni per essere considerato residente fiscalmente ai fini della normativa bulgara.

 

Per quanto sopra esposto, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno considerare utili al buon esito delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria. Per facilitare tale attività istruttoria si allega, a titolo meramente esemplificativo, un certificato rilasciato dall’Agenzia Nazionale delle Entrate Bulgara che contiene espressamente il riferimento alla vigente convenzione italo-bulgara per qualificare il soggetto come residente fiscale (Allegato n. 1) e, in quanto tale, può essere utilmente prodotto a supporto della domanda di applicazione della suddetta convenzione bilaterale.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele