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Messaggio numero 696 del 15-02-2018


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 15-02-2018
Messaggio n. 696
OGGETTO:

Benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’articolo. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Presentazione delle istanze.

 

   

1. Premessa

 

Nel supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al  bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

 

L’articolo 1 della richiamata legge, al comma 246, modifica in parte quanto previsto dall’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

La disciplina novellata dispone che “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.

I benefìci sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.

L’erogazione della prestazione è subordinata ad uno specifico monitoraggio, effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, in relazione ai limiti annuali di spesa.

 

2. Trasmissione telematica della domanda di verifica delle condizioni per l’accesso al beneficio e della domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione)

 

Le istanze dirette al riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 246, della legge sopra citata devono essere corredate della dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto, e devono essere presentate all’Inps entro 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della stessa legge, non oltre il 2° marzo 2018.

Si precisa che, qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a rilasciare al dipendente la dichiarazione entro il suddetto termine decadenziale, la stessa può essere allegata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In assenza di tale dichiarazione la domanda non può essere accolta.

Il modello di dichiarazione da allegare alla domanda è pubblicato nella sezione “Modulistica” del sito www.inps.it con il codice AP 130 v.0 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Gli interessati possono presentare la domanda di pensione anche contestualmente a quella di verifica del beneficio. Il relativo trattamento sarà corrisposto con le ordinarie decorrenze, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

 

3. Domanda di certificazione

 

La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it.

Il percorso, dalla sezione “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”, è il seguente:

“Certificazione” > “Riconoscimento di beneficio” > “Maggiorazione amianto legge 205/2017”

 

4. Trattazione delle domande

 

In attesa dell’emanazione delle relative istruzioni le Strutture territoriali devono tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere ai successivi adempimenti amministrativi.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele