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Circolare numero 101 del 11-09-2020


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Roma, 11/09/2020
Circolare n. 101
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare

SOMMARIO:

L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della  salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione  di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori  di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari. Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni relative agli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro interessati.

 

INDICE

 

1.  Premessa

2.  Proroga dei termini per la presentazione delle istanze

2.1 Requisiti per la presentazione della domanda di emersione

3.  I pagamenti propedeutici alla presentazione della domanda di emersione

4.  Settori di attività per i quali è stata prevista la possibilità di presentare le istanze di emersione

5.  Gli obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell’istanza di emersione

5.1 Rapporti di lavoro con operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati

5.2 Rapporti di lavoro domestico

5.3 Rapporti di lavoro non agricoli

 

 

 

 

1. Premessa

 

Il comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che: “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020”.

 

Con il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 27 maggio 2020, recante “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro” (G.U. Serie Generale n. 137 del 29 maggio 2020) e con la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2020, sono state impartite le indicazioni per la presentazione delle istanze.

 

I datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, hanno potuto presentare all’INPS l’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari (art. 103, comma 5, lett. a), del D.L. n. 34/2020). Le modalità di presentazione dell’istanza sono state chiarite con la circolare n. 68/2020, alla quale si rinvia.

 

Le istanze dei datori di lavoro volte a concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o a dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale dovevano, invece, essere presentate allo Sportello unico per l’immigrazione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 286/1998 (art. 103, comma 5, lett. b), del D.L. n. 34/2020).

 

Le istanze presentate in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione, finalizzate alla conclusione o alla dichiarazione di sussistenza di un contratto di lavoro in uno dei settori previsti dall’articolo 103, comma 3, del D.L. n. 34/2020, hanno potuto avere ad oggetto rapporti di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale. Nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona è stata possibile la regolarizzazione dei rapporti di lavoro a tempo ridotto (part-time) purché con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (459,83 euro mensili); nei rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato deve essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate (cfr. la circolare congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, n. 2399).

 

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro, in attesa della definizione del procedimento di emersione, afferenti ai periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, ovvero, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

 

Si fa riserva, con successiva circolare, di fornire le istruzioni relative agli obblighi contributivi per i periodi di lavoro precedenti al 19 maggio 2020 con riferimento alle istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani, cittadini comunitari o extracomunitari.

 

 

 

 

2. Proroga dei termini per la presentazione delle istanze

 

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52[1], ha disposto che: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020”.

 

Pertanto, la possibilità di presentazione delle istanze di emersione, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 27 maggio 2020 e le indicazioni della circolare n. 68/2020, è terminata il 15 agosto 2020.

 

Entro tale termine è stato altresì consentito di modificare le domande di regolarizzazione (già tempestivamente inoltrate) contenenti errori materiali, che i datori di lavoro hanno potuto quindi sanare ripresentando una nuova domanda con i dati corretti (cfr. la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione n. 1615 del 19 giugno 2020).

 

Si ricorda che, come chiarito con la circolare n. 68/2020, qualora la domanda di regolarizzazione abbia ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, il rapporto di lavoro subordinato oggetto dell’istanza doveva avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) e doveva risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.

 

Al riguardo, si fa presente che, nel caso di ripresentazione di domande contenenti errori materiali, l’stanza di emersione si considera validamente inoltrata anche qualora il rapporto di lavoro, iniziato antecedentemente al 19 maggio 2020, si sia protratto sino alla data di presentazione della prima istanza, fatta salva la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti necessari ai fini della valida presentazione della domanda di emersione.

 

 

 

 

2.1 Requisiti per la presentazione della domanda di emersione

 

Al riguardo, si richiama il contenuto dell’articolo 9 del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 e della citata circolare n. 68/2020.

 

Per quanto attiene, in particolare, ai requisiti reddituali del datore di lavoro, ulteriori precisazioni sono state inoltre fornite con il messaggio INPS n. 2327/2020.

 

Si rinvia, altresì, alla FAQ n. 10, pubblicata nell’apposita sezione del sito www.integrazionemigranti.gov.it, che tratta più nel dettaglio i requisiti reddituali del datore di lavoro, chiarendo che si deve fare riferimento al reddito imponibile.

 

 

 

 

3. I pagamenti propedeutici alla presentazione della domanda di emersione

 

I datori di lavoro interessati hanno dovuto inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (cfr. l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).

 

Per consentire il versamento dei contributi forfettari tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.

 

Con messaggio n. 2327/2020 l’Istituto ha comunicato le indicazioni per la compilazione del modello F24 per il versamento del contributo forfettario afferente alle domande di emersione di competenza dell’Inps.

 

Nell’ipotesi di regolarizzazione nei soli settori del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e di assistenza alla persona, si evidenzia che la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 24 luglio 2020, ha previsto, espressamente, la possibilità di avviare la procedura di emersione da parte anche di più datori di lavoro, sino ad un massimo di tre per un numero minimo di ore che, cumulato, consenta il raggiungimento del requisito retributivo a favore di ogni singolo lavoratore straniero pari almeno all’assegno sociale (459,83 euro mensili). In tal caso, il contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 è suddiviso in ragione del numero dei datori di lavoro, indipendentemente dal numero di ore oggetto del contratto. La richiamata circolare del 24 luglio 2020 fornisce altresì le istruzioni alle quali i datori di lavoro si sono dovuti attenere per la compilazione del modello F24 utilizzato per il versamento. In particolare, ogni datore di lavoro ha dovuto indicare l’importo frazionato, arrotondato in eccesso in caso di decimali e, al fine di poter ricondurre i versamenti alla medesima procedura, è necessario che ciascun datore di lavoro abbia indicato il riferimento al medesimo documento di identificazione del lavoratore.

 

Il mancato pagamento del contributo forfettario determinava l’inammissibilità della domanda.

 

Si ricorda, altresì, che, nel caso di istanza volta alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare in corso, nella domanda di emersione il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.

 

 

 

 

4. Settori di attività per i quali è stata prevista la possibilità di presentare le istanze di emersione

 

 

Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

 

a)     agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

 

b)    assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;

 

c)     lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

Più in particolare, è stato possibile presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati da uno dei codici Ateco indicati nella tabella di cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale 27 maggio 2020.

 

Ulteriori precisazioni sull’ambito di applicazione della disciplina in argomento sono state fornite con la circolare n. 68/2020.

 

 

 

 

5.  Gli obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell’istanza di emersione

 

La domanda di emersione di cui all’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 presentata dal datore di lavoro può essere volta a concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell’Unione europea o cittadini extracomunitari.

 

I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferente ai periodi di lavoro secondo le indicazioni di seguito riportate, per le diverse gestioni, con le seguenti decorrenze:

 

  1. dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020), per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
  2. dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.

 

 

 

 

 

5.1 Rapporti di lavoro con operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati

 

Per assolvere agli adempimenti previdenziali i datori di lavoro, che hanno presentato almeno un’istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 afferente agli operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare dovranno richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai suddetti lavoratori. L’apertura della posizione contributiva deve essere richiesta inviando, esclusivamente con il canale online, la denuncia aziendale telematica (D.A.) nella quale deve essere selezionato nel campo “Procedura di emersione”, di nuova istituzione, del quadro B il valore: “Si”. La posizione contributiva dedicata all’emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”.

 

Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere l’apertura di una posizione contributiva con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza.

 

Si precisa che i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli dovranno, comunque, richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata all’emersione.

 

Per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, i datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.

 

Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo). Per la decorrenza dei periodi da regolarizzare si rinvia alle indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.

 

L’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive per i flussi Uniemens presentati entro i termini indicati in precedenza; per i flussi inviati tardivamente la contribuzione dovuta sarà gravata delle somme aggiuntive calcolate secondo le ordinarie modalità.

 

I datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione devono dichiarare i lavoratori interessati dall’emersione nel flusso Uniemens, nell’elemento DenunciaAgriIndividuale, con le seguenti precisazioni per la valorizzazione dei seguenti elementi:

 

  • <CodiceFiscaleLavoratore>: indicare il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;
  • <DatiAgriRetribuzione>: indicare il codice contratto 121 “Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020”;
  • <DataAssunzione>: indicare la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro secondo le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.

 

Definita la procedura di emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 di tutti gli operai agricoli per i quali è stata presentata l’istanza, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione indicando quale data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione.

 

Laddove il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.

 

 

 

 

5.2 Rapporti di lavoro domestico

 

Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio.

 

L’iscrizione d’ufficio avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l’istanza di emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.

 

L’Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato.

 

La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’Istituto utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno; nel caso sia assente il dato retributivo, al fine della quantificazione della contribuzione dovuta, sarà preso a riferimento quale imponibile contributivo il minimo contrattuale - corrispondente al livello di assunzione dichiarato dal datore di lavoro - previsto dal CCNL di settore. Nell’ipotesi di istanza presentata in favore di cittadini stranieri presso lo Sportello unico per l'immigrazione, si ricorda che l’imponibile contributivo non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, come precisato in premessa.

 

Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito www.inps.it.

 

A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.

 

Si richiamano le FAQ n. 22 e n. 23 pubblicate nell’apposita sezione del sito www.integrazionemigranti.gov.it, in ipotesi, rispettivamente, di tardiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro e di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro domestico per causa di forza maggiore.

 

Si comunica che la procedura di comunicazione obbligatoria di assunzione da presentare all’INPS, secondo quanto previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro domestico, consentirà ai datori di lavoro che assumono il lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione di indicare che si tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico. Nelle more del rilascio di tale funzione, che verrà reso noto con apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico.

 

 

 

 

5.3 Rapporti di lavoro non agricoli

 

I datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai agricoli, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.

 

I suddetti datori di lavoro, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, dovranno altresì richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’apertura di un’apposita matricola aziendale, che verrà contraddistinta, a domanda del datore di lavoro, con il codice di autorizzazione “5W”, che assume il più ampio significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.

 

Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere l’apertura della matricola aziendale con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza.

 

Si precisa che la richiesta di apertura della suddetta matricola dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto.

 

Al ricevimento della comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, i datori di lavoro dovranno provvedere, entro 30 giorni, all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 e al versamento, tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.

 

Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze.

 

Laddove il rapporto di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.

 

I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità.

 

Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento <Assunzione> indicando nell’elemento <GiornoAssunzione> la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro secondo le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.

 

La data indicata per ciascun lavoratore nell’elemento <GiornoAssunzione> del flusso Uniemens dovrà coincidere con quella comunicata all’INAIL.

 

I suddetti lavoratori saranno esposti nel flusso Uniemens con il <TipoAssunzione> “1E”, che assume il più ampio significato di “Lavoratore assunto a seguito di domanda di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.

 

Qualora tali lavoratori non siano in possesso di un codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate, gli stessi dovranno munirsi di un codice fiscale provvisorio, da utilizzare per i suddetti adempimenti.

 

Se il codice fiscale successivamente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate è diverso da quello indicato nelle denunce Uniemens trasmesse, il datore di lavoro dovrà inviare, secondo le modalità già in uso, le denunce di variazione Uniemens.

 

Se il datore di lavoro risulta già titolare di altra posizione contributiva attiva, le Strutture territoriali provvederanno a riportare sulla matricola in argomento le medesime caratteristiche contributive di quella già in uso.

 

Si precisa che la suddetta matricola dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli adempimenti afferenti rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


[1] Il decreto-legge n. 52/2020 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 77/2020, in base al quale, tuttavia: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52”.