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Circolare numero 106 del 25-07-2019


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 25/07/2019
Circolare n. 106
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO:

Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo introdotto dal comma 6 dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo. Si illustra altresì la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.

INDICE 

  

 

1. Premessa      

2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

2.1 Soggetti beneficiari

2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto

2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici

2.4 Determinazione dell’onere di riscatto

2.5 Presentazione della domanda di riscatto

2.6 Modalità di versamento dell’onere

2.7 Istruzioni contabili 

3. Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo

3.1 Precisazioni

4. Fondi di solidarietà bilaterali

5. Finanziamento degli oneri

 

 

1. Premessa

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, entrato in vigore il 29 gennaio 2019.

Con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, che ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (comma 6), e all’articolo 22, comma 3, in materia di riscatti e ricongiunzioni con oneri a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019 (Allegato n. 1).

Nell'esporre di seguito il contenuto e la portata delle anzidette modifiche, si ripropone l’integrale disciplina degli istituti in esame. Per l’effetto, la citata circolare n. 36/2019 deve quindi intendersi sostituita dalla presente.

 

2.  Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

 

 

2.1 Soggetti beneficiari

 

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996. A tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

L’avvenuta liquidazione della pensione è quindi da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di riscatto in esame. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa[1].

 

2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto

 

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019.

Nella formulazione originaria del comma 1 dell’articolo 20, il periodo di riscatto era da ricomprendere tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame.

La legge di conversione n. 26/2019 ha sostituito le parole: “tra la data del primo e quella” con le seguenti: “tra l'anno del primo e quello”. Per effetto della modifica, e con riferimento alle domande di riscatto presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il periodo da riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame.

Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo 01/01/1996 – 28/01/2019.

Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi richiamati, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge[2].

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Infine, sono riscattabili soltanto i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Al comma 1 dell’articolo 20 la legge di conversione n. 26/2019 ha introdotto la precisazione che i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

 

2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici

 

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

 

2.4 Determinazione dell’onere di riscatto

 

In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.

L’onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997.

 

2.5 Presentazione della domanda di riscatto

 

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 20 rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

 

  • WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:
    -  per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
    -  per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

 

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (Allegato n. 2). Tale modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

 

2.6 Modalità di versamento dell’onere

 

L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n. 26/2019.

Alla data del saldo dell’onere, si provvede all’accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti. In caso di interruzione del versamento dell’onere sarà comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna gestione previdenziale. Nell’ambito delle gestioni dei dipendenti pubblici, nel caso in cui la facoltà di riscatto in parola sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini, entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, saranno riportate nel relativo provvedimento.

Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).

 

2.7 Istruzioni contabili

 

Per la registrazione contabile degli eventi amministrativi, illustrati nei paragrafi precedenti, con espresso riferimento alla riscossione degli oneri correlati al riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, sono stati già istituiti i seguenti conti a cui verrà adeguata la denominazione:

 

FPR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

PAR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

ARR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

COR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

CMR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

ENS22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

ENP22184 -  Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

FPU22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

FPX22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

FTR22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

GFR22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

VLR22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

INS22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

INR22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

INT22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

INU22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

INV22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 3).

 

3.  Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo

 

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

La legge di conversione n. 26/2019 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto del corso universitario di studio. Ne consegue che il predetto comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 risulta ora così formulato:

È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda

Per effetto della modifica di cui sopra, a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà quindi accedere alla facoltà di riscatto con le modalità di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti.

Resta in particolare confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al citato comma 5-quater del D.lgs n. 184/1997 si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione. 

In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (per i periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dell’interessato.

Per maggiore chiarezza, si specifica quanto segue:

 

  • se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
  • se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
  • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
     

Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati ai sensi degli altri commi del medesimo articolo 2. Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

 

3.1 Precisazioni

 

Con riferimento alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, anche a seguito dei numerosi quesiti pervenuti in materia, si precisa che la norma in argomento (comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997) non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi che si collochi nel sistema contributivo della futura pensione. Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-quater e sono quindi confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

In particolare, non osta all’esercizio della facoltà di cui al comma 5-quater in esame la titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.

Inoltre, nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo della futura pensione, l’onere di riscatto, come di consueto, sarà quantificato utilizzando le seguenti due modalità:

  1. per i periodi che si collochino nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della “riserva matematica”, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;

  2. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà richiedere che l’onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati:


    B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;


    B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

 

In tale ipotesi, l’onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le modalità di cui ai punti A e B (quindi, “A+B.1” oppure “A+B.2”).

Nulla cambia per i soggetti “inoccupati” il cui onere di riscatto sarà quantificato in base al comma 5-bis del più volte citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

Per quanto riguarda l’efficacia del periodo di riscatto, il comma 5-ter dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 stabilisce che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”. Il predetto comma 5-ter non è stato adeguato dal D.L. n. 4/2019 e dalla relativa legge di conversione, al fine di ricomprendere nella deroga anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater. Tuttavia, il citato comma 5-quater ha previsto unicamente dei diversi parametri di calcolo dell’onere rispetto a quelli previsti dal comma 5 (minimale per gli artigiani e commercianti al posto della retribuzione imponibile degli ultimi dodici mesi, aliquota di computo anziché quella di finanziamento), parametri che peraltro sono gli stessi di quelli utilizzati dal comma 5-bis, ricompreso nella deroga. Considerato che la ratio dell’intervento disposto dal D.L. n. 4/2019 è quella di rendere più sostenibile, e quindi più accessibile, il riscatto in argomento e non di modificare la funzione e gli effetti tipici dell’istituto, si deve pertanto concludere che i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater abbiano la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commida 5 a 5-bis del medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

Si precisa, infine, che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, illustrate nei precedenti paragrafi da 2.1 a 2.7, riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”). Le predette disposizioni non si estendono quindi alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente (pertanto, ad esempio, la detraibilità ai fini fiscali dell’onere versato prevista dal comma 3 dell’articolo 20 non si estende al riscatto del corso di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, per il quale si confermano le disposizioni già in essere).

 

4.  Fondi di solidarietà bilaterali

 

L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019 ha previsto che i fondi di solidarietà, di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi. La legge di conversione n. 26/2019 non ha apportato modifiche al predetto comma 3 dell’articolo 22.

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui alla disposizione in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

L’intervento è finalizzato all’accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Destinatari sono sia coloro che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.

Stante la formulazione della norma in esame, i datori di lavoro potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore. A tal fine il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, acquisisce le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Le domande saranno poi definite secondo le consuete modalità, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa di riferimento.

Sono invece esclusi, poiché non richiamati dalla disposizione, i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione).

Si fa riserva di successive istruzioni operative.

 

5. Finanziamento degli oneri

 

Il comma 6-bis dell’articolo 20, introdotto dalla legge di conversione n. 26/2019, ha previsto che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

In base al comma 6-ter del medesimo articolo 20 “agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5”.

 

 

 
  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  
 
 


[1] A titolo esemplificativo, si chiarisce quanto segue:

-  la titolarità di pensione diretta preclude all’interessato di chiedere il riscatto in esame sulla propria posizione assicurativa, ma non preclude allo stesso di chiedere il riscatto in qualità di superstite per incrementare la posizione del de cuius al fine di ottenere la liquidazione della pensione indiretta;

-   la titolarità di pensione ai superstiti - sia essa indiretta o di reversibilità - preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;

-  nel caso in cui l’istanza di riscatto sia presentata in qualità di superstite per incrementare la posizione assicurativa del de cuius ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del de cuius.

[2] A titolo esemplificativo: soggetto con prima iscrizione nella Gestione separata per i parasubordinati da 09/1998 fino al 31/12/2000 e successivamente iscrizione nel FPLD a decorrere dall’1/03/2012 fino alla data odierna in via continuativa. L’interessato potrà riscattare, nel limite massimo di cinque anni, il periodo scoperto di contribuzione compreso tra l’1/01/1998 e il 31/08/1998 e tra l’1/01/2001 e il 28/02/2012 e potrà esercitare la facoltà sia nella Gestione separata che nel FPLD.