Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 120 del 01-07-2016


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 01/07/2016
Circolare n. 120
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali ai sensi dell’art. 1, commi da 295 a 297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Ulteriori chiarimenti.

   

 

Premessa

 

Con la circolare n. 8 del 20 gennaio 2016 sono state fornite le prime indicazioni riguardanti l’articolo 1, commi da 295 a 297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, con particolare riferimento ai destinatari della predetta norma ed al termine per la presentazione delle domande di accesso anticipato alla pensione.

 

Com’è noto, la citata norma riconosce ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, la facoltà di accedere al prepensionamento sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013, ancorché maturino tali requisiti successivamente alla predetta data, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascun o degli anni 2016, 2017 e 2018.

Ciò premesso, con la presente circolare, nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le note prot. n. 1932 del 22 marzo 2016, prot. n. 29/0003182 del 17 maggio 2016 e prot. n. 40/11003 del 18 maggio 2016, si forniscono chiarimenti in ordine agli ulteriori destinatari della norma in oggetto ed al termine per quest’ultimi di presentazione delle domande di prepensionamento, nonché, alla decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati ed alle operazioni di monitoraggio delle domande di prepensionamento.

 

1.   Ulteriori destinatari della norma

 

Come chiarito al punto 2 della circolare n. 8 del 2016, la norma in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 (cfr. circolari n. 107 del 2002 e n. 127 del 2011) successivamente alla predetta data.

 

Tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le note citate in premessa, si precisa quanto segue.

 

Ulteriori destinatari della norma in esame sono i lavoratori che:

 

  1. dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, siano stati collocati in mobilità;
  2. l’azienda editoriale avrebbe potuto collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, nel limite numerico stabilito per i prepensionamenti autorizzati sulla base dei predetti accordi, e che avrebbero maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 (almeno 32 anni di anzianità contributiva, e maggiorazione convenzionale non superiore a 3 anni) successivamente alla predetta data ed entro il periodo di durata della CIGS.

 

I lavoratori di cui alla lettera b), sono i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali interessati da accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013 che non sono stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, poiché, per effetto dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2014 del D.P.R. n. 157 del 2013, non avrebbero potuto maturare, durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, i più elevati requisiti pensionistici introdotti dall’art. 3 del predetto D.P.R..

 

2.   Termine di presentazione delle domande di prepensionamento.

 

I lavoratori di cui al punto 1, lettere a) e b), della presente circolare, che non avessero già presentato domanda entro il precedente termine, in ragione delle istruzioni contenute nella precedente circolare, possono presentarla entro e non oltre il 18 luglio 2016.

 

La domanda deve essere inviata in modalità telematica, per il tramite del patronato ovvero on line accedendo al sito www.inps.it, sezione SERVIZI ONLINE – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati.

Dopo aver compilato la sezione anagrafica, nella sezione delle dichiarazioni e necessario selezionare il GRUPPO anzianità/anticipata/vecchiaia, il PRODOTTO pensione anzianità/anticipata e il TIPO Prepensionamento editoria. Una volta fornite le ulteriori informazioni richieste, è possibile procedere all’invio della domanda. La possibilità è offerta ai cittadini in possesso di PIN.

 

3.   Decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati

 

I trattamenti pensionistici anticipati erogati in applicazione della legge n. 208 del 2015 non possono, in ogni caso, avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della norma in oggetto.

 

La data di decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, indicata nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda (vedi punto 4 della presente circolare), coincide con il primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro (vedi circolare n. 107 del 6 giugno 2002).

 

Tuttavia, tenuto conto del periodo massimo di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché, del tempo intercorso tra la data ultima del 31 dicembre 2013 di sottoscrizione degli accordi di procedura e quella del 1° gennaio 2016 di entrata in vigore della norma in oggetto, la data di risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe non coincidere con quella di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto al punto 6 della circolare n. 107 del 6 giugno 2002.

 

I lavoratori beneficiari delle disposizioni di salvaguardia in esame possono accedere al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente che deve intervenire, quale termine ultimo, entro la fine del mese di ricezione da parte del lavoratore del provvedimento di accoglimento della domanda di prepensionamento.

 

Le indennità di mobilità erogate nel periodo successivo alla decorrenza del trattamento pensionistico dovranno essere recuperate.

 

In ogni caso, è preclusa la possibilità di accedere al prepensionamento ai sensi della norma in oggetto in data successiva a quella indicata nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

 

4.   Monitoraggio delle domande di prepensionamento

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 297, della legge n. 208 del 2015, il monitoraggio delle domande di prepensionamento è effettuato sulla base dell’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

 

Le domande di prepensionamento potranno essere accolte nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Per la valutazione del raggiungimento del predetto limite di spesa si procederà a calcolare il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto ai requisiti introdotti, a decorre dal 1° gennaio 2014, dal D.P.R. n. 157 del 2013, tenuto conto della spesa pensionistica complessiva di 9 milioni di euro prevista in termini prospettici per il periodo entro il quale, proiettando la contribuzione, gli interessati perfezionano il requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 157 del 2013.

 

Raggiunto detto limite di spesa l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di prepensionamento.

 

A tal fine le sedi provvederanno a comunicare immediatamente le domande pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale  certificazione.poligrafici208@inps.it al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di monitoraggio.

 

All’esito del monitoraggio verrà comunicato agli interessati:

 

a)  l’accoglimento della domanda di prepensionamento con indicazione della decorrenza del trattamento pensionistico qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle prescritte condizioni e sia verificata anche in termini prospettici l’esistenza della relativa copertura finanziaria;

b) il rigetto della domanda di prepensionamento, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle prescritte condizioni, ovvero, sia verificata anche in termini prospettici l’insufficiente copertura finanziaria.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi