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Circolare numero 125 del 28-12-2018


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 28/12/2018
Circolare n. 125
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO:

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019

SOMMARIO:

Dal 1° gennaio 2019 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

INDICE

  1. Premessa 
  2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2019
  3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2019 

 

1. Premessa

 

Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; 
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

 

2.  Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2019

 

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2018 è stata pari all’1,7% per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle dei limiti di reddito (allegati da 1 a 4) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.

Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

  

3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2019

 

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2019 e per l'intero anno, nell'importo mensile di 555,76 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2019:

  • 722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; 
  • 1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).                            

Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali il contenuto della presente circolare.

 

  Il Direttore Generale Vicario  
  Vincenzo Damato