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Circolare numero 143 del 30-07-2015


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30/07/2015
Circolare n. 143
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Articolo 5 – bis del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

   

L’ articolo 1, comma 112, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così dispone: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.

 

Le relative istruzioni sono state fornite con circolare n. 51 del 26 febbraio 2015.

 

L’articolo 1 della legge n. 109 del 17 luglio 2015, di conversione del decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015, ha inserito dopo l’articolo 5 di detto decreto l’articolo 5-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto), che così dispone: “ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici”.

 

Alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, sono da intendersi destinatari del beneficio per lavoro svolto con esposizione all’amianto di cui al richiamato articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014, i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge medesima non erano titolari di trattamento pensionistico diretto.

 

Le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte sulla base di una diversa interpretazione della norma in argomento, andranno riesaminate in considerazione di quanto indicato al riguardo dal legislatore con le disposizioni di interpretazione autentica sopra riportate.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi