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Circolare numero 17 del 05-02-2019


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 05/02/2019
Circolare n. 17
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Riepilogo e chiarimenti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si fornisce un riepilogo organico in ordine ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

 

INDICE

 

1.  Lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP)

2.  L’evoluzione della disciplina nel tempo e le annualità contributive 

2.1 Disciplina vigente anteriormente ai decreti legislativi 30 aprile 1997, n. 166 e n. 182 

2.2 Disciplina introdotta dal D.lgs n. 166/1997 e dal D.lgs n. 182/1997 

3. Rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso altre gestioni

4. Retribuzione pensionabile e massimale giornaliero di retribuzione pensionabile 

5.  La contribuzione volontaria 

6. La contribuzione d’ufficio 

7. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 

8. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva successiva al 31.12.1995 

9. Le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP 

10.  Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPSP in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 

10.1 Pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti (articolo 9 del D.P.R. n. 157/2013)

11. Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPSP con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 

11.1 Pensione anticipata contributiva (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011)

11.2 Pensione di vecchiaia contributiva (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011)

12.  Liquidazione delle prestazioni in forma contributiva ai sensi dell’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica l’articolo 3, comma 8, del D.lgs n. 166/1997 

13. Assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; articolo 6, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)

14.  Pensione di inabilità (articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222; articolo 6, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)

15.  Pensione ai superstiti (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636; d.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39; legge 21 luglio 1965, n. 903; D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)

15.1 Ratei di pensione maturati e non riscossi (RMNR)

16.  Pensioni supplementari (articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338)

17. Supplemento di pensione (articolo 19 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; articolo 7, commi 4-5-6, della legge 23 aprile 1981, n. 155)

 

 

1.  Lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP)

 

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot n. 686 del 21 gennaio 2019, si fornisce un riepilogo strutturale relativamente alla disciplina previdenziale degli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.

 

In materia previdenziale, la tutela agli sportivi professionisti è stata riconosciuta con la legge 14 giugno 1973, n. 366, che ha esteso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e l’assicurazione contro le malattie gestite dall’ex ENPALS alle seguenti categorie di lavoratori: 

 

-      giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla F.I.G.C. e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C;

 

-      allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla medesima Federazione e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale;

 

-      allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della F.I.G.C.

 

L’articolo 9, comma 1, della legge n. 91/1981 ha successivamente esteso l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a tutti gli altri sportivi professionisti così come individuati dall’articolo 2 della medesima norma.

 

Nello specifico, secondo la definizione contenuta nel citato articolo, sono considerati lavoratori sportivi professionisti:

 

“[…] gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

 

Con riguardo all’attività sportiva a titolo oneroso, la stessa costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dall’articolo 3 della legge n. 91/1981, a condizione che non ricorra uno dei seguenti requisiti, nel qual caso si tratterà di contratto di lavoro autonomo:

 

a)     l’attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b)     l’atleta non viene contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c)     la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

 

Nell’ambito delle discipline sportive regolamentate dal C.O.N.I., le Federazioni con obbligo di iscrizione all’ex ENPALS sono le seguenti sei:

 

1)   Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;

2)   Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;

3)   Golf;

4)   Motociclismo: velocità e motocross;

5)   Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;

6)   Pugilato: I, II e III serie nelle 15 categorie di peso.

 

A seguito dell’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS, avvenuta con la citata legge n. 91/1981, le figure dei lavoratori, che svolgono attività sportiva professionistica nell’ambito delle Federazioni sportive come sopra illustrate, sono state individuate e catalogate secondo determinati codici e qualifiche (Allegato n. 1).

 

2.  L’evoluzione della disciplina nel tempo e le annualità contributive

 

2.1 Disciplina vigente anteriormente ai decreti legislativi 30 aprile 1997, n. 166 e n. 182

 

Ai sensi dell’articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni, gli sportivi professionisti erano convenzionalmente inseriti nel 2° Gruppo. Per tali lavoratori, fino al 31.12.1992, il requisito dell'annualità di contribuzione si intendeva perfezionato con un numero di contributi giornalieri pari a 180. Ciò in applicazione di quanto stabilito dalcitato D.L.C.P.S. n. 708/1947, come successivamente integrato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (circolare ex ENPALS n. 19, prot. 5160, del 7 agosto 1972).

 

A decorrere dal 1° gennaio 1993, la riforma introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (circolare ex ENPALS n. 21, prot. 2124, del 21 aprile 1993), ha modificato il requisito dell'annualità di contribuzione in 260 contributi giornalieri(cfr. l’articolo 6, comma 2).

 

2.2 Disciplina introdotta dal D.lgs n. 166/1997 e dal D.lgs n. 182/1997

 

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, ed il decreto legislativo di pari data n. 182, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1997, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 2, comma 22 e comma 23, lettera a), della legge n. 335/1995 hanno introdotto modificazioni al regime pensionistico dei lavoratori iscritti alla gestione spettacolo e sport professionistico (circolare ex ENPALS n. 10, prot. 1819, del 7 luglio 1997).

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 166/1997, gli sportivi professionisti sono inquadrati nel gruppo B e l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa IVS è fissata in 260 contributi giornalieri.

 

Posto che l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione spettacolo e sport è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno, ai fini del perfezionamento dell’annualità contributiva prevista, nel caso dei lavoratori iscritti al FPSP, si dovrà tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa ex ENPALS utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato alla gestione fino alla decorrenza della pensione (almeno 20 anni).

 

Ne consegue che, nel caso di lavoratore che maturi il requisito contributivo antecedentemente a quello assicurativo, il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.

 

3. Rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso altre gestioni

 

I rapporti intercorrenti tra i soggetti titolari di posizione contributiva sia presso l’ex ENPALS sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Istituto sono disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971.

 

Le modalità attuative circa l’applicabilità di tale norma sono state dettagliate nella Convenzione ENPALS/INPS stipulata in data 3 dicembre 1973, illustrata con la circolare n. 713 Prs. - n. 4871 C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16/04/1974 e successivamente con il messaggio riepilogativo n. 14371 del 1/06/2007, con il quale sono stati forniti chiarimenti relativamente ai casi di lavoratori titolari di contribuzione presso la gestione ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto (cfr. la circolare n. 83/2016, Parte I, paragrafo 2).

 

È altresì consentito il cumulo gratuito nei casi di contribuzione mista ex ENPALS/CD-CM (Gestione autonoma Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni) in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

 

Al riguardo si evidenzia che, stante la specificità dell’attività lavorativa in qualità di sportivo professionista, la cumulabilità della contribuzione FPLD con la contribuzione versata e accreditata al fondo è utile ai fini della determinazione della sola misura del trattamento pensionistico.

 

Qualora la contribuzione versata  e accreditata in qualità di sportivo professionista non sia sufficiente ai fini della maturazione dei requisiti per il conseguimento della specifica pensione anticipata di vecchiaia a carico del fondo, la stessa potrà essere utilizzata, ai fini del diritto a pensione, in applicazione del più volte citato articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971, nelle sole ipotesi di istanze di pensionamento anticipato (ex pensione di anzianità) ovvero di vecchiaia secondo i requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS per i lavoratori dipendenti.

 

Ne consegue che, in presenza di istanze come sopra descritte, la prestazione è posta a carico della gestione (FPSP o FPLD) ove risulti versata e accreditata una prevalente contribuzione.

 

Peraltro, ai fini del riconoscimento delle prestazioni, resta ferma la possibilità di valorizzare la contribuzione versata e accreditata sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) sia presso il Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) ai fini della concessione di un unico trattamento previdenziale, secondo i requisiti più elevati previsti nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

 

4. Retribuzione pensionabile e massimale giornaliero di retribuzione pensionabile

 

La retribuzione pensionabile è individuata nella retribuzione presa a base di calcolo per la determinazione della quota di pensione.

 

L’articolo 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420/1971 ha fissato il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori iscritti al fondo in 315.000 lire giornaliere.

 

L’articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 182/1997 (articolo 2, comma 7, del D.lgs n. 166/1997 per il regime pensionistico dei lavoratori iscritti al FPSP), ha modificato il comma 7 dell’articolo 12 della suindicata legge, mantenendo il concetto di massimale di retribuzione giornaliera, precisando che “a decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite [315.000 lire] è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT”.

 

La norma conferma altresì l’indicizzazione delle retribuzioni giornaliere secondo le modalità indicate rispettivamente dall’articolo 12, comma 3, del D.P.R. n. 1420 /1971, per le anzianità maturate fino al 31.12.1992 e dall’articolo 7, comma 4, del D.lgs n. 503/1992, per quelle successive a tale data.

 

Per gli sportivi professionisti il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile, per i trattamenti di pensione aventi decorrenza successiva all’entrata in vigore del D.lgs n. 166/1997, è rappresentato dall’importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diviso per 312 (articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 166/1997).

 

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.

 

5.  La contribuzione volontaria

 

Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 366/1973 e dall’articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 166/1997, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti è utile anche la contribuzione versata volontariamente al fondo.

 

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è subordinata alla condizione che risultino versati nel fondo, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, almeno tre anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro ovvero di contribuzione proveniente da riscatto per periodi di attività lavorativa o da ricongiunzione oppure, in alternativa, cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca versata (articolo 4 del D.lgs n. 166/1997).

Ai fini del perfezionamento del requisito in questione, pertanto, non rileva la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

 

Posto che, ai fini del conseguimento delle prestazioni, l’annualità di contribuzione prescritta per gli sportivi professionisti è fissata in 260 contributi giornalieri, si precisa che, ai fini della necessaria copertura previdenziale, il versamento volontario dovrà essere rapportato, per ogni anno, al relativo arco temporale.

 

6. La contribuzione d’ufficio

 

La contribuzione d’ufficio (articolo 1, comma 6, del D.lgs n. 166/1997), a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 166/1997, è valida ai soli fini dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici in favore degli iscritti al FPSP alla data del 31.12.1995, che siano in possesso di almeno 4.160 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi versati o accreditati nel fondo (16 anni).

Dall’accredito della contribuzione d’ufficio sono esclusi i lavoratori iscritti al fondo successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data.

 

Di seguito le necessarie condizioni per l’accredito della contribuzione d’ufficio:

 

-   l’accredito riguarda esclusivamente i trattamenti di pensione aventi decorrenza successiva all’entrata in vigore del provvedimento; 

 

-   la retribuzione globale percepita non deve superare il 50% del massimale di retribuzione imponibile stabilito dalla legge n. 335/1995 con decorrenza 1.1.1996, rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT;

 

-   il riferimento al massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, così come delineato a decorrere dal 1996, comporta che l’accredito d’ufficio possa essere effettuato esclusivamente dal 1996 in poi per le prestazioni pensionistiche liquidabili a partire dal 1° agosto 1997;

 

-   il numero dei contributi giornalieri accreditabili d’ufficio fino al limite di 260 per ogni anno preso in considerazione deve essere rapportato fino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui;

 

-   l’accredito è consentito per più anni per un numero di giornate non superiore a 1.040 (4 anni) e fino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri (20 anni).

 

7. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

 

Dal 1° gennaio 2012, anche per le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo, la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto che, relativamente alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità sia calcolata secondo il sistema contributivo. Ne consegue che la pensione è calcolata nel seguente modo:

 

a) per gli assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la pensione è calcolata:

   

  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B): media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere percepite nell’arco della vita lavorativa, rivalutate ed entro il limite del massimale giornaliero previsto per i periodi fino al 31.12.1992, per la Quota A; media delle migliori 2.080 retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione, rivalutate ed entro il limite del massimale giornaliero previsto con riferimento ai periodi compresi tra il 1.1.1993 ed il 31.12.2011, per la Quota B;

 

  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati e accreditati dal 1° gennaio 2012 fino alla decorrenza della pensione;

 

b) per gli assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la pensione è calcolata:

 

  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B), come indicato al precedente punto a), tenuto conto che la Quota B è riferita ai periodi compresi tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995;
  • per la quota relativa alle anzianità contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati e accreditati dal 1° gennaio 1996 fino alla decorrenza della pensione.

 

 

8. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva successiva al 31.12.1995

 

Ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua è calcolato secondo le regole del sistema contributivo.

 

 

9. Le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP

 

Il FPSP assicura, al raggiungimento di determinati requisiti, le seguenti prestazioni pensionistiche:

 

-       pensione di vecchiaia anticipata;

-       pensione di vecchiaia contributiva;

-       pensione anticipata contributiva;

-       assegno ordinario di invalidità;

-       pensione di inabilità;

-       pensione ai superstiti;

-       pensione supplementare;

-       supplemento di pensione.

 

10.  Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPSP in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

10.1 Pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti (articolo 9 del D.P.R. n. 157/2013)

 

I lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata in qualità di sportivi professionisti in conformità alle novità introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal conseguente Regolamento di armonizzazione emanato con D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 (cfr. l’articolo 9) (Allegato n. 2).

La prestazione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

 

11. Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPSP con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

 

La nuova disciplina di cui al citato decreto-legge n. 201/2011, anche alla luce delle modifiche da ultimo apportate dall’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all’articolo 3, comma 8, del D.lgs n. 166/2017, consente agli iscritti al FPSP, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, di conseguire il diritto alle prestazioni come di seguito indicato.

 

11.1 Pensione anticipata contributiva (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011)

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione anticipata, come prevista dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, al ricorrere dei requisiti di cui alla seguente tabella:

 

Periodo di riferimento

Anzianità contributiva Uomini

Anzianità contributiva Donne

Dal 01/01/2016 al 31/12/2018

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

Dal 1/1/2019 al 29/1/2019

42 anni e 10 mesi*

41 anni e 10 mesi*

Dal 30/01/2019 al 31/12/2026

42 anni e 10 mesi**

41 anni e 10 mesi**

 

* conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019

** conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

 

Per il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

 

Fermo restando quanto previsto dal comma 10, il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito altresì al verificarsi dei requisiti di cui alla tabella che segue:

 

Periodo di riferimento

Età Uomini e Donne

Anzianità contributiva

Dal 01/01/2016 al 31/12/2018

63 anni e 7 mesi

20 anni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2020

  64 anni

20 anni

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022

  64 anni*

20 anni

 

 *Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.

 

Ciò a condizione che l’importo della pensione non risulti essere inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia).

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria e da riscatto).

 

11.2 Pensione di vecchiaia contributiva (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011)

 

I lavoratori iscritti al fondo lavoratori sportivi professionisti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia anche al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

 

a)    maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti della gestione privata, di seguito indicati, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia):

 

 

Periodo di riferimento

Età uomini

Età donne

Anzianità contributiva

Dal 01/01/2016 al 31/12/2017

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

20 anni

Anno 2018

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

20 anni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2020

  67 anni

  67 anni

20 anni

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022

  67 anni*

  67anni*

20 anni

 

*Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.

 

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335/1995, in materia di accrediti figurativi;

 

b)    cinque anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione, all’età di 70 anni sia per gli uomini sia per le donne; dal 1° gennaio 2013 l’età anagrafica deve essere incrementata, tempo per tempo, dei previsti adeguamenti alla speranza di vita.

 

12. Liquidazione delle prestazioni in forma contributiva ai sensi dell’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica l’articolo 3, comma 8, del D.lgs n. 166/1997

 

L’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017, nel modificare l’articolo 3, comma 8, del D.lgs n. 166/1997, sancisce che, ai lavoratori iscritti al fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini della liquidazione delle prestazioni in forma contributiva, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica da sportivo professionista, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995 aggiornati tempo per tempo.

 

In particolare, per effetto della disposizione in argomento, all’età anagrafica, necessaria agli sportivi professionisti per accedere alle prestazioni in regime contributivo di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 11, del decreto-legge n. 201/2011 è possibile applicare una riduzione di un anno ogni cinque anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica.

 

Si precisa che la disposizione citata è applicabile esclusivamente nelle ipotesi di prestazioni in regime contributivo in favore degli sportivi professionisti poste a carico del FPSP e aventi decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2018.

 

13. Assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; articolo 6, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)

 

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale erogata in favore dei lavoratori iscritti al FPSP, la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. L’assegno ha validità triennale e non è reversibile.

 

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

 

-      riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

 

-      1300 contributi giornalieri (cinque anni di anzianità contributiva ed assicurativa), di cui almeno 780 contributi giornalieri (tre anni di anzianità assicurativa e contributiva) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 

L'assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti, ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto. L’assegno può essere confermato a seguito di domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato in via definitiva, ferma restando la facoltà di revisione.

 

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile prevista per l’assicurazione generale obbligatoria ed in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n. 222).

 

La trasformazione in pensione di vecchiaia è peraltro possibile anche per le pensioni d’invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984, previa presentazione della domanda da parte dell’interessato.

 

14. Pensione di inabilità (articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222; articolo 6, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)

 

La pensione ordinaria di inabilità è una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori iscritti al fondo per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

Per le domande di pensione d’inabilità presentate dal 1° gennaio 2013 operano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevedono il cumulo della contribuzione disponibile (cfr. la circolare n. 140/2013).

La pensione di inabilità è concessa in presenza dei seguenti requisiti:

 

-       assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

 

-       1300 contributi giornalieri (cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva), di cui almeno 780 contributi giornalieri (tre anni di anzianità assicurativa e contributiva) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 

È richiesto inoltre che ricorrano le seguenti condizioni:

 

-       cessazione di qualsiasi  attività lavorativa;

-       rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;

-       cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali.

 

Per la decorrenza operano i principi di cui al precedente paragrafo 13.

 

La pensione d'inabilità è reversibile ed è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

 

La pensione d'inabilità non può essere cumulata con la rendita INAIL dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale riconosciuta per la stessa causa.  In ogni caso, se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione a carico del fondo, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.

 

La pensione di inabilità si calcola secondo le comuni regole del calcolo delle pensioni. All’importo ottenuto si aggiunge la c.d. maggiorazione convenzionale (articolo 2, comma 3, della legge n. 222/1984).

 

La maggiorazione convenzionale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 (cfr. l’articolo 24, comma 2), si calcola secondo le regole del sistema contributivo.

 

Pertanto, al montante individuale dei contributi si aggiunge un’ulteriore quota di contribuzione, per il periodo tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età, computata sulla media delle basi annue pensionabili degli ultimi 5 anni di contribuzione rivalutate. L’anzianità complessiva non può superare i 40 anni.

 

15.  Pensione ai superstiti (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636; d.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39; legge 21 luglio 1965, n. 903; D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)

 

L’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.

Con riferimento ai superstiti di assicurati o pensionati iscritti presso il FPSP, si rinvia alle linee guida ed istruzioni operative fornite con la circolare n. 185/2015.

 

15.1 Ratei di pensione maturati e non riscossi (RMNR)

 

Con la definizione “ratei di pensione maturati e non riscossi” si intendono tutte le competenze maturate e non percepite a titolo di pensione dal dante causa all'atto del decesso.

L’articolo 90, comma 4, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, prevede che “le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari”.

Dette somme entrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune di diritto civile.

Qualora vi siano più eredi, ognuno di essi può formulare autonoma richiesta di liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse o delegare uno degli eredi a riscuotere anche la propria quota.

 

16.  Pensioni supplementari (articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338)

 

L’iscritto al FPSP, che sia titolare di una pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria, in presenza di contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista non sufficiente ai fini del riconoscimento di una autonoma prestazione a carico del fondo medesimo, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare in presenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 5 della legge n. 1338/1962. Tale normativa è applicabile in virtù del richiamo espresso alle norme dell’AGO contenuto nell’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971 e nell’articolo 7 del D.lgs n. 182/1997, nonché nell’articolo 16 della citata Convenzione del 3 dicembre 1973.

 

Il trattamento spetta anche ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (cfr. in merito l’articolo 15 della Convenzione del 3 dicembre 1973 e la sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2002, n. 198). 

 

Sull’argomento si richiamano, peraltro, le istruzioni già fornite con la circolare n. 83/2016, Parte II, paragrafo 7.

 

17. Supplemento di pensione (articolo 19 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; articolo 7, commi 4-5-6, della legge 23 aprile 1981, n. 155)

 

Il supplemento di pensione a carico del FPSP è un incremento del trattamento liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. La contribuzione utilizzabile ai fini della liquidazione del supplemento può essere versata sia al FPSP sia al FPLD dell’Istituto (cfr. la Convenzione del 3 dicembre 1973). 

 

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi.

 

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti.

Il supplemento di pensione può essere richiesto nei seguenti casi:

 

-      dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

-      per una sola volta, dopo due anni, se si è compiuta l’età pensionabile (vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti nel caso degli iscritti al FPSP), dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento (articolo 7, commi 4-5-6, della legge n. 155/1981).

 

I supplementi liquidati ai titolari di pensioneintegrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo e, nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele