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900404
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134421
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE n.10876
SERVIZIO G.L.S.M.M. n. 117
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI
n. 949
Circolare n. 183
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Sanzioni ex art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Deliberazione consiliare n. 99/1984. Decreto interministeriale
del 25 febbraio 1984, pubblicato sulla G.U. 12 luglio 1984, n.
191.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134421
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE n.10876
SERVIZIO G.L.S.M.M. n. 117
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI
n. 949
Roma, 8 agosto 1984                AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 183                      e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Allegati 3                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Sanzioni ex art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638.
         Deliberazione consiliare n. 99/1984. Decreto interministeriale
         del 25 febbraio 1984, pubblicato sulla G.U. 12 luglio 1984, n.
         191.
     L'art.  5,  comma  14,  del  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.  638  (1),
ha  disposto  che  "qualora  il  lavoratore,  pubblico  o privato, risulti
assente alla visita di controllo, senza giustificato  motivo,  decade  dal
diritto  a  qualsiasi  trattamento  economico  per l'intero periodo sino a
dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore  periodo,  esclusi
quelli  di  ricovero  ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di
controllo.".
     Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  fornito i relativi criteri di
applicazione con la deliberazione n. 99 del 6 aprile 1984 (allegato n. 1).
     Le  istruzioni  che  seguono  riguardano  le assenze accertate dal 12
settembre 1983, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 463/1983: per
quelle  rilevate  nel  periodo  precedente si fa riserva di istruzioni con
successiva circolare.
1) AMBITO DI APPLICAZIONE.
     Il  provvedimento  in  questione  riguarda tutti i lavoratori - sia a
tempo determinato che indeterminato - e deve essere adottato nelle ipotesi
di  assenza  a  visita  di  controllo:  e,  cioe', sia nei casi di assenza
dell'interessato in occasione delle visite di controllo  domiciliari  (2),
sia  nei  casi  di  mancata  presentazione  dello  stesso  alla  visita di
controllo ambulatoriale.
     La  citata  delibera consiliare prevede gli inviti alla visita medica
di controllo ambulatoriale vengano effettuati  a  mezzo  raccomandata  con
l'indicazione  della data, ora e luogo di svolgimento della visita stessa.
L'art. 3 dello schema-tipo di convenzione tra l'INPS e le UU.SS.LL.per  la
disciplina  delle  visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei
lavoratori - allegato al  decreto  del  Ministero  della  Sanita'  del  25
febbraio  1984, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 12 luglio 1984 - prevede,
invece, che  gli  inviti  in  argomento  vengano  effettuati  a  mezzo  di
raccomandata con ricevuta di ritorno: il nuovo criterio, ovviamente, sara'
applicato con l'avvio del nuovo assetto procedurale in materia.
     Tali  forme  di  invito non sono richieste nelle ipotesi di controllo
ambulatoriale disposto contestualmente alla rilevazione  dell'assenza  del
lavoratore  in  occasione  di  accesso  domiciliare (3): lo schema-tipo di
convenzione, allegato al  citato  decreto  del  Ministero  della  Sanita',
stabilisce che,  in  tale  ipotesi,  l'invito  alla  visita  di  controllo
ambulatoriale deve essere effettuato per il giorno successivo non festivo.
     Tali forme, del pari, devono ritenersi non necessarie per gli  inviti
a  visita  ambulatoriale  della  quale il medico ravvisi l'opportunita' in
occasione dell'effettuazione della visita di controllo domiciliare.
     Alle  UU.SS.LL.  dovra' venire ribadita la necessita' che, nelle more
del nuovo assetto procedurale, l'avvio degli inviti venga effettuato nella
forma,  quanto  meno,  della  "raccomandata":  alle  stesse  dovra' essere
assicurato che i relativi oneri -  conformemente  a  quanto  previsto  dal
citato  schema-tipo  di convenzione - faranno carico all'Istituto. Qualora
necessario, dovranno venire  intensificati  piu'  opportuni  interventi  a
livello dei competenti Organismi regionali.
     Fino al nuovo  assetto  procedurale  previsto  nello  schema-tipo  di
conversione,  per gli inviti a visita di controllo ambulatoriale che siano
stati effettuati, in via eccezionale, mediante corrispondenza  "ordinaria"
non  si  procede  all'applicazione  della  sanzione qualora il lavoratore,
entro  il  termine  di  10  giorni  (v.  successivo  punto   6),   rilasci
dichiarazione di mancata ricezione dell'invito.
     Va da se', peraltro, che nei casi in  cui  il  fenomeno  di  asserita
mancata  ricezione  dell'invito  dovesse  assumere  dimensioni abnormi, si
avra' cura di interessare l'Amministrazione Postale.
                         o    o    o
     La sanzione dispiega  efficacia  soltanto  nell'ambito  dello  stesso
episodio  morboso;  pertanto,  gli  effetti  della  sanzione  per  assenza
ingiustificata riscontrata durante la prima malattia non hanno rilievo  in
relazione al secondo episodio morboso costituente ricaduta del precedente.
     La variazione  della  diagnosi  intervenuta  durante  il  periodo  di
assenza  dal  lavoro per malattia non produce effetti interruttivi ai fini
della operativita' della sanzione.
2) FASCE DI REPERIBILITA'
     Lo  schema-tipo  di  convenzione,  allegato  al  citato  decreto  del
Ministero della Sanita' prevede che le  visite  di  controllo  domiciliari
vanno  effettuate  entro  fasce  di  reperibilita' del lavoratore, fissato
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore  19  di  tutti  i  giorni,
compresi i domenicali o festivi.
     Tali fasce coincidono con quelle previste dalla  delibera  consiliare
n. 99/1984, la quale fa salve le eventuali, diverse fasce di reperibilita'
stabilite dalla contrattazione collettiva, riferite alla categoria cui  il
lavoratore  appartiene.  Ovviamente, tale eccezione verra' meno dalla data
di operativita' della convenzione e,  pertanto,  da  tale  data  l'assenza
dell'assicurato  alla  visita  di controllo domiciliare sara' da ritenersi
ingiustificata - ai fini della erogazione dell'indennita'  di  malattia  -
con esclusivo riferimento alle fasce previste dalla convenzione stessa.
3) MISURA DELLA SANZIONE
     La norma prevede, in caso di assenza ingiustificata al controllo,  la
perdita  totale dell'indennita' per i primi dieci giorni e della meta' per
il restante periodo (4).
     La  disciplina  della  sanzione  come sopra graduata e' applicabile -
come precisato in premessa - alle assenze verificatesi a  partire  dal  12
settembre 1983, anche se l'evento e' insorto prima di tale data (5).
     Cio' premesso, si precisa che  il  primo  dei  dieci  giorni  da  cui
applicare  la sanzione della perdita totale e' costituito dal primo giorno
di malattia (e non gia' dal primo giorno da indennizzare che, di  massima,
per  l'applicazione  della  "carenza",  coincide  con  il quarto giorno di
malattia), salvo quanto di seguito precisato  in  relazione  a  specifiche
fattispecie.
     A tal fine devono essere presi in considerazione tutti  i  giorni  di
calendario.
     Si chiarisce che ogni assenza alla visita di controllo per uno stesso
evento   morboso  comporta  l'applicazione  della  sanzione  nelle  misure
previste: pertanto, ad esempio, qualora per una malattia di durata  di  30
giorni  vengano riscontrate due assenze ingiustificate, verranno applicate
due distinte sanzioni di decadenza totale dell'indennita': la  prima,  con
effetto  dal  primo giorno di malattia; la seconda, dall'11, ovvero, se la
seconda  assenza  e'  rilevata  prima  di  tale  giorno  (6),  dal  giorno
dell'assenza  stessa  (in tale secondo caso e' ovvio che la perdita totale
dell'indennita' non corrispondera' a 20 giorni).
Es.: I - Malattia dal 1 al 30 marzo 1984
        Assenza al 1 controllo il giorno 12 marzo
        Assenza al 2 controllo il giorno 24 marzo
        La sanzione sara' cosi' graduata:
        - dal 1 al 20 marzo al 100%
        -  dal 21 al 30 marzo al 50%
Es.: II - Malattia dal 1 al 30 marzo 1984
          Assenza al 1 controllo il giorno 4 marzo
          Assenza al 2 controllo il giorno 9 marzo
        La sanzione sara' cosi' graduata
        - dal 1 al 18 marzo 1984 al 100%
        - dal 19 al 30 marzo 1984 al 50%
4) PERIODI NON SANZIONABILI
     La  legge  esclude  esplicitamente  l'applicazione  della sanzione ai
periodi  confermati  da  precedente  controllo  e  a  quelli  di  ricovero
ospedaliero.
     A) Per quanto riguarda la non sanzionabilita' dei periodi di malattia
accertati  da  precedente  visita  di controllo si chiarisce che eventuali
visite di controllo, successive  ad  una  assenza  ingiustificata,  quando
confermino  lo stato di incapacita' lavorativa dell'interessato, producono
l'effetto della inapplicabilita' della sanzione dalla data  dei  controlli
stessi.
     Puo' verificarsi che, dopo un controllo sanitario che abbia accertato
lo   stato  di  malattia,  confermando  la  prognosi  del  curante  ovvero
indicandone una diversa, ne venga successivamente disposto (ad esempio, su
richiesta  del  datore  di  lavoro)  un  altro, prima della scadenza della
prognosi confermata o modificata, in occasione  del  quale  il  lavoratore
risulti assente.
     In tali ipotesi  la  sanzione  decorrera  dal  giorno  in  cui  viene
rilevata  l'assenza:  cio', in quanto anche il lavoratore gia' controllato
e' tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilita', salvo  giustificato
motivo,  fino  alla conclusione dell'evento, considerato che nei confronti
dello stesso lavoratore  puo'  determinarsi  la  necessita'  di  un  nuovo
controllo.
     Se l'assenza al secondo controllo viene,  invece,  rilevata  dopo  la
scadenza  della prognosi confermata dal precedente accertamento sanitario,
la sanzione decorre dal giorno successivo alla predetta scadenza (7).
Es.: I - Malattia dal 1 al 31 marzo 1984 (1 certificato di 20gg.; 2
         certificato di 11 giorni)
1 Assenza ingiustificata al controllo il 7 marzo;
Controllo il 10 marzo, con conferma della prognosi;
2 assenza ingiustificata il 22 marzo:
- Sanzioni dal 1 al 9 marzo al 100%
- Indennita' in misura normale dal 10 al 20 marzo
- Sanzione dal 21 al 30 marzo al 100%
- Sanzione il 31 marzo al 50%
Es.: II - Malattia dal 1 al 31 marzo  1984  (1  certificato  di  20gg.;  2
certificato di 11gg.)
1 Assenza ingiustificata al controllo il 7 marzo;
1 Controllo il 10 marzo, con conferma della prognosi;
2 Assenza ingiustificata al controllo il 18 marzo;
2 Controllo il 23 marzo, con conferma prognosi;
- Sanzioni dal 1 al 9 marzo al 100%
- Indennita' in misura normale dal 10 al 17 marzo
- Sanzione dal 18 al 22 marzo al 100%
- Indennita' in misura normale dal 23 al 31 marzo
Es.: III - Malattia dal 1 al 30 marzo 1984 (3 certificati  di  10  gg.  di
prognosi ciascuno).
1 Controllo il 18 marzo, con conferma della prognosi;
Assenza al controllo il 22 marzo;
- Indennita' in misura intera dal 1 al 20 marzo
- Sanzione dal 21 al 30 marzo al 100%.
B)  Per  quanto  riguarda  la  non sanzionabilita' dei periodi di ricovero
ospedaliero (8) si precisa che trovano  applicazione  gli  stessi  criteri
sopra esposti in ordine agli effetti della visita di controllo, successiva
ad una assenza ingiustificata.
     Consegue  che eventuali assenze ingiustificate precedenti il ricovero
comportano l'irrogazione della sanzione prevista fino al giorno precedente
l'inizio  della  degenza:  la sanzione per eventuali assenze successive al
ricovero si  applica  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
dimissione (9).
5) MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA
     La norma in esame prevede la non  applicabilita  della  sanzione  nei
casi in cui l'assenza risulti dovuta a giustificati motivi.
     Il Consiglio  di  Amministrazione  con  la  deliberazione  citata  ha
ritenuto di individuare tali motivi, oltre che nei casi di forza maggiore,
nei seguenti:
-  concomitanza  di  visite,  prestazioni  e  accertamenti  specialistici,
sempreche' il lavoratore dimostri che non potevano  essere  effettuati  in
ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilita'
- nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la
presenza  personale dell'assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze
per se' o per i componenti il suo nucleo familiare.
     Al riguardo si chiarisce che, sia gli accertamenti che le prestazioni
mediche (effettuate presso strutture pubbliche o  private)  giustificative
dell'assenza debbono rientrare nell'ambito specialistico.
     Si ritiene che nell'ambito  della  previsione  siano  comprese  anche
prestazioni    non   strettamente   "specialistiche"   (esempio:   terapia
iniettiva): in quest'ultimo caso, peraltro,  le  stesse  devono  risultare
effettuate  presso  poliambulatori pubblici o, comunque, autorizzate dalle
UU.SS.LL. (10).
     Il  lavoratore  e',  allo  scopo,  tenuto  a  fornire documentazione,
rilasciata  dalla  struttura  presso  la  quale  e'  stata  effettuata  la
prestazione  dell'effettuazione della stessa, con l'indicazione del giorno
e dell'ora.
     Nel    concetto    di   "visite"   evidenziato   dal   Consiglio   di
Amministrazione,  invece,  devono  intendersi  comprese  non  solo  quelle
specialistiche,  per  le  quali valgono le indicazioni sopra riportare, ma
anche quelle medico-generiche.
     Per   quanto   concerne,  invece,  la  seconda  previsione  di  cause
giustificative dell'assenza,  va  premesso  che  il  concetto  di  "nucleo
familiare", espresso nella circostanza, ha un significato piu' sociale che
giuridico o anagrafico: pertanto, sono da considerare compresi in esso non
solo  i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche
gli altri c.d. "stretti congiunti", quali gli ascendenti, i discendenti, i
fratelli o le sorelle.
     Si precisa, poi, che nell'ambito della "gravita'"  delle  conseguenze
puo'  darsi  rilievo  a  particolari  situazioni soggettive correlate alla
necessita' da parte dell'assicurato di assolvere  a  doveri  di  carattere
"morale"  connessi  a  fatti  o  situazioni  concernenti il proprio nucleo
familiare,  quali,  ad  esempio,  ricoveri  ospedalieri,  funerali,  gravi
infortuni,   anche  se  e'  ovvio  che  la  presenza  dell'assicurato  non
costituirebbe, di per se', fatto tale da  essere  ritenuto  oggettivamente
"imprescindibile".
     Inoltre, la gravita' delle conseguenze deve essere  intesa  non  solo
come  strettamente  attinente alla sfera della salute fisica del soggetto,
ma anche a quella di altri interessi di rilievo, come quelli economici  in
senso  lato:  possono  cosi',  ad  esempio,  essere positivamente valutate
circostanze  di  convocazione  da  parte   di   pubbliche   autorita,   la
partecipazione   a   pubblici   esami,   anche   se   in  questi  casi  la
"indifferibilita'" e' generalmente solo soggettiva. E' ovvio che, in  tali
ipotesi,  il  fatto non puo' riguardare la persona di eventuali familiari,
ma solo quella dell'assicurato.
     La   gamma   di  situazioni  che  possono  rientrare  nell'ambito  di
applicazione della previsione di cui trattasi - considerata  l'astrattezza
della sua formulazione - non e' certamente esaurita dalle esemplificazioni
che precedono: altri casi concreti saranno, peraltro, risolti  sulla  base
dei criteri di massima che sono evidenziati dalle esemplificazioni stesse.
6) COMUNICAZIONI DELLA SANZIONE
     Acquisita, da parte dell'Organo che ha  effettuato  i  controlli,  la
comunicazione  dell'assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente
dal datore di lavoro (11), la Sede ne dara' formale notizia al lavoratore,
secondo  le  procedure descritte al successivo punto 8), il quale, entro i
successivi 10 giorni, potra' far pervenire la documentazione necessaria ai
fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell'assenza.
Trascorso inutilmente tale termine, ovvero valutati negativamente i motivi
addotti,  la  Sede applichera' la sanzione prevista, dandone comunicazione
al lavoratore, mediante lettera raccomandata e, nei casi  di  pagamento  a
conguaglio, al datore di lavoro, ai fini anche degli eventuali recuperi.
     Tenuto  conto  che  attualmente  nella  materia   delle   prestazioni
economiche   di   malattia   non  e'  prevista  alcuna  forma  di  gravame
amministrativo, i "ricorsi" prodotti  dai  lavoratori  che  non  ritengano
giustificata  l'applicazione  delle  sanzioni,  devono  essere considerati
quali istanze di riesame, riesame da effettuarsi a cura della Sede.
     Allo  scopo  di  assicurare  uniformita' di indirizzo, le fattispecie
particolari dovranno essere segnalate alla  Sede  Regionale,  che  curera'
l'opera  di raccordo con le altre Sedi della Regione: premesso che la Sede
Regionale suddetta dovra' fornire la propria consulenza per  la  soluzione
dei   casi,   eventuali   difformi  applicazioni  che  persistono  saranno
sottoposte a questa Direzione generale - Servizio Prestazioni AGO.
7) RAPPORTI TRA ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO ED ALTRE CAUSE DI
   SOSPENSIONE
     Il compendio allegato alla circolare n. 134368/AGO/14 del 28  gennaio
1981  prevede la sospensione dal diritto all'indennita' di malattia, dalla
data dell'infrazione nei casi  in  cui:  il  lavoratore  non  comprovi  la
malattia  mediante certificazione sanitaria (par. 8); inoltri tardivamente
la certificazione sanitaria (par.9); si dedichi, durante la  malattia,  ad
attivita'   retribuite   (punto   14.1,  lett.  A);  non  consenta,  senza
giustificato motivo, la effettuazione della  visita  medica  di  controllo
(punto  14.1, lett. B); alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi
durante   la  malattia  (punto  14.1,  lett.  D);  e  non  osservi,  senza
giustificato motivo, il divieto di uscire di casa prescritto dal medico, o
compia  atti che possano pregiudicare il decorso della malattia o tenga un
contegno pregiudizievole alla  possibilita'  di  esercizio  dell'attivita'
professionale del sanitario (punto 14.1, lett. E).
     La durata della sospensione, nelle ipotesi di mancata  certificazione
o  di  tardivo inoltro della stessa, e' limitata alle giornate di malattia
non comprovate dalla predetta documentazione ed alle giornate di  ritardo;
nelle  altre  fattispecie  di interesse menzionate e' riferita alla durata
della   malattia   e   dell'eventuale   "ricaduta",   prescindendo   dalla
indennizzabilita'  o  meno  delle  giornate di malattia coincidenti con la
sospensione (punti 8.2, 9.2 e 14.2 del menzionato compendio).
     La  disciplina  contenuta  nell'art.  5,  14  comma,  della  legge n.
638/1983 comporta che le istruzioni fornite in ordine alla fattispecie  di
cui  al  predetto  punto  14.1,  lettera  E),  limitatamente alla "mancata
osservanza, senza giustificato motivo,  del  divieto  di  uscire  di  casa
prescritto  dal  medico  curante", non debbono trovare applicazione per le
infrazioni sanzionabili ai sensi della normativa  oggetto  della  presente
circolare.
     Nell'ipotesi di concorso, nello stesso periodo di  malattia,  di  una
delle  fattispecie  in  questione  con  quella  di  assenza  a  visita  di
controllo, le relative sanzioni  di  sospensione  della  erogazione  della
prestazione  previdenziale  si  cumulano,  nel limite massimo dell'importo
giornaliero da corrispondere a titolo di indennita' giornaliera (12).
8) DISPOSIZIONI PROCEDURALI
     Per   l'acquisizione   di   elementi   certi   e   tali  da  motivare
esaurientemente   l'applicazione    della    sanzione,    e'    necessaria
l'instaurazione  di  una  procedura  che assicuri un regolare e tempestivo
flusso  di  informazione  sulle  visite  di  controllo  effettuate  e  sui
risultati di queste.
     Detta procedura deve prevedere:
a)  nel  caso  di  visita  domiciliare  cui il lavoratore risulti assente,
l'annotazione dell'assenza deve essere riportata  sul  modulo  di  referto
compilato dall'organo sanitario di controllo, allegato n. 2 (13) modulo il
cui tracciato  e'  comunque  suscettibile  di  modifica  in  relazione  ad
eventuali richieste delle UU.SS.LL.
     Nel caso in cui all'indirizzo del  lavoratore  assente  si  trovi  un
familiare  convivente  non minore di anni quattordici (secondo il criterio
fissato  dall'art.  139  del  c.p.c.  per  la  notificazione  degli   atti
giudiziari),  un  invito a successiva visita ambulatoriale (all.n. 3) (14)
e' consegnato  nelle  sue  mani,  raccogliendone  ricevuta.  Ove  non  sia
presente  il  familiare  convivente  la  copia  del  modulo  destinata  al
lavoratore e contenente l'invito a visita ambulatoriale  viene  consegnata
nelle mani del portiere dello stabile, raccogliendone ugualmente ricevuta,
o immessa nella cassetta delle lettere  del    lavoratore.  Il  modulo  di
referto  in  questione  dovra'  chiaramente  riportare  l'ora  e il giorno
dell'accesso e i motivi per i quali non e' stato possibile  effettuare  la
visita di controllo (15).
     Copia dello stesso modulo dovra'  essere  trasmessa  alla  competente
Sede,  provinciale  o  zonale, dell'INPS, e cio' anche quando la visita di
controllo domiciliare sia stata disposta  direttamente  su  richiesta  del
datore di lavoro.
     Ove la consegna dell'invito ambulatoriale non possa essere effettuata
nelle  mani  del familiare convivente o del portiere, e nei casi in cui il
lavoratore,  invitato   a   visita   ambulatoriale   mediante   immissione
dell'invito  nella  cassetta  della posta, non si sia presentato all'ora e
nel  giorno  indicati,  la  USL  provvedera'  ad  invitare  nuovamente  il
lavoratore  mediante  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo
dello stesso modulo allegato 3.
     b)  Quando  il  controllo  medico-legale  viene disposto direttamente
mediante visita ambulatoriale, l'invito  viene  spedito  al  lavoratore  a
mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno, con lo stesso modulo (all. 3)
di cui alla precedente lettera  a)  (e  sul  quale  ovviamente  non  sara'
contrassegnata  la parte relativa alla constatazione dell'assenza a visita
domiciliare).
     La  mancata  presentazione  a visita nel giorno indicato nell'invito,
deve  essere  tempestivamente  comunicata  alla  Sede   INPS,   (16)   che
provvedera'  a notificarla al lavoratore interessato mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno  allegando  copia  del  referto  ed  a  richiedere
documentazione  delle  eventuali cause giustificative, da fornire entro 10
giorni. Per ciascuna comunicazione  di  assenza,  verranno  anche  forniti
all'INPS gli estremi della relativa raccomandata di convocazione a visita,
la cui documentazione dovra' essere fornita allo stesso INPS  in  caso  di
necessita'  (contestazioni  ecc.). Decorso il periodo sopra indicato senza
che l'assicurato abbia prodotto i necessari  motivi  giustificativi  della
mancata  presentazione  a  visita,  l'applicazione  della  sanzione  viene
comunicata  all'interessato   mediante   lettera   raccomandata,   dandone
contestualmente  notizia, nei casi di pagamento a conguaglio, al datore di
lavoro  cui  verranno  altresi'  fornite  le  istruzioni  necessarie   per
effettuare  i  recuperi delle indennita' eventualmente gia' corrisposte, o
indebitamente o in eccedenza, e i relativi conguagli a  credito  dell'INPS
(17).
     Gli adempimenti sopra descritti mettono chiaramente  in  evidenza  la
necessita'  di  una stretta collaborazione tra il servizio per i controlli
medico-legali e la competente Sede  dell'INPS;  collaborazione  necessaria
sia  per  la  esigenza di tempestivita' degli interventi richiesti sia per
dare certezza  alle  decisioni  che  debbono  di  volta  in  volta  essere
adottate.
     Condizione necessaria per  conseguire  tali  obiettivi  appare  anche
l'ordinata  conservazione  della  certificazione  ed un accurato controllo
della medesima in fase di ricezione, per accertare che nel certificato  di
malattia   siano   riportati   tutti   i   dati   necessari  per  l'esatta
individuazione del lavoratore cui il certificato si riferisce  e  del  suo
datore di lavoro.
     Si fa pertanto rinvio alle istruzioni emanate  con  la  circolare  n.
1224/O  702  EAD/166  del  28  luglio  1981,  che, nell'attuale situazione
organizzativa, si pongono  come  premessa  inderogabile  per  assolvere  i
compiti che attualmente gravano sull'Istituto, resi ancor piu' impegnativi
ed ampi dalle norme della legge 638/1983, di conversione del DL 463/1983.
9) ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DIRETTO.
     Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  5 della legge n. 638/1983, in
particolare per quanto riguarda i trattamenti  economici  di  malattia  da
liquidare  nei  confronti  dei  lavoratori  a tempo determinato nonche' le
sanzioni previste per gli assicurati assenti a visita di  controllo,  sono
state  apportate  modifiche alla procedura automatizzata di liquidazione a
pagamento diretto delle prestazioni economiche di malattia e maternita'.
     Tali  modifiche  hanno riguardato sia i programmi di acquisizione che
quelli di calcolo per l'introduzione di nuovi  codici  che  consentono  di
gestire   automaticamente   le   fattispecie   determinate   dalle   nuove
disposizioni. Il pannello di acquisizione dei  dati  per  la  liquidazione
delle prestazioni di malattia risulta cosi modificato:
               PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA'
*SEZ. B 1- ACQUISIZIONE, VARIAZIONE         DATA / /
PRAT. N. NNNNNNNNN (cognome/nome)                  (data di nascita)
INDENNITA' MALATTIA NORMATIVA. (1)   TIP0 PAGAMENTO.  RICADUTA ..
QUALIFICA... TD/DIS/SOS. (2) PROV. LAVORO..  USL-UOI... PATR...
ANNO (3) GG. MALATTIA (3) GG.EMOD.(3) MAX EVENTO GG..(4) GG. (4) GG..;(4)
          RETRIBUZIONE....     RECUPERI....     ACCONTI
================================PERIODI==================================
DAL    AL    GG.    STATO    C.F.      GG.NON IND.   GG. INDEN.   IMPORTO
- ...  ...   ...     .       ..
- ...  ...   ...     .       ..
- ...  ...   ...     .       ..
- ...  ...   ...     .       ..
- ...  ...   ...     .       ..
- ...  ...   ...     .       ..
- ...  ...   ...     .       ..
                                                  IMPORTO DOVUTO
GG.DA NON INDEN.    N... DAL ... N... DAL ..  N.. DAL.
                    N.   DAL ... N....DAL.....S. PATRONO....
=========================================================================
PER USCIRE   PF1 per  *sez.a*    PF3  PER RICHIESTA DATI   PF2
------------------
     - Note al pannello di acquisizione
     (1)  "NORMATIVA"  -  Tipo normativa - Campo utilizzato e visualizzato
solo nelle provincie di Trieste e Gorizia;
     (2) "TD/DIS/SOS" - Campo gia' utilizzato per indicare la posizione di
disoccupato (D) o sospeso (S), accetta anche la lettera "T"  per  indicare
che  trattasi  di lavoratore a "tempo determinato"; l'acquisizione di tale
codice non e' permessa per eventi anteriori al 12 marzo '83.
     (3)   "ANNO"   -  Visualizza,  dopo  il  calcolo,  l'anno  di  inizio
dell'evento.
"GG. MALATTIA" - Visualizza il totale dei giorni di malattia dell'anno;
"GG. EMOD" - Idem c.s. per i giorni di emodialisi.
     (4)  "MAX  EVENTO  GG...  GG...  -  Il primo campo "GG." e' riservato
all'acquisizione  del  "massimo  assistibile  evento"  purche'  sia  stato
indicato il codice "T" del campo "TD/DIS/SOS".
     Per la sola qualifica "BA" e' possibile omettere  l'acquisizione  del
codice  suddetto  mentre  e'  prevista  l'indicazione, unicamente per tale
qualifica e per episodi morbosi a cavaliere di  due  anni  solari,  di  un
secondo  "massimo assistibile evento" da riportare nell'altro campo "GG" e
relativo all'anno successivo a quello di insorgenza della malattia.
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO . MASSIMO ASSISTIBILE
     Nei  confronti  della generalita' dei lavoratori a tempo determinato,
per i quali nel campo TD/DIS/SOS deve essere acquisito il codicie  "T"  il
calcolo  del  periodo indennizzabile e' limitato automaticamente al numero
dei  giorni  indicati  nel  campo  "MAX  EVENTO"  ed  in  ogni   caso   al
raggiungimento del massimo assistibile annuale di 180 giorni.
     Nel caso di lavoratori che non possano far valere,  nei  dodici  mesi
precedenti  l'evento, periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il calcolo
del periodo indennizzabile e' limitato nell'anno a 30 giorni.
     Per  i  lavoratori  agricoli  a  tempo  determinato  (18)  (codice di
qualifica BA) il "massimo assistibile per evento" acquisito  in  occasione
del  primo  evento  di  malattia  dell'anno  ha  valore  anche di "massimo
assistibile annuale".
     Tale  massimo  assistibile viene visualizzato automaticamente durante
l'acquisizione di nuove pratiche ed all'occorrenza puo' essere modificato;
qualora  la  modifica  abbia  riflessi  sulla  liquidazione delle pratiche
precedenti, le stesse dovranno essere  riconsiderate  per  procedere,  nel
caso   di  riduzione  o  aumento  del  massimo  assistibile  che  comporti
rispettivamente la decurtazione del periodo indennizzato in  precedenza  o
la  considerazione  di  un periodo prima escluso, alla cancellazione della
relativa pratica ed alla  successiva  riacquisizione  ponendo  a  recupero
l'importo gia' liquidato.
Applicazione delle sanzioni
     Sono stati istituiti i seguenti  codici  "STATO"  da  utilizzare  per
l'indicazione  sia  dell'inizio che del termine di un periodo sanzionato a
seguito di assenza ingiustificata a visita di controllo:
CODICE "P" - da apporre accanto al periodo di malattia dal  quale  decorre
l'applicazione  della sanzione; esso determina il non indennizzo dei primi
dieci giorni del periodo e la riduzione al  50%  delle  indennita'  per  i
giorni successivi;
CODICE "Q" - unifica le funzioni del codice stato "A" e del  codice  stato
"P"  tale  codice  e'  pertanto  da apporre in corrispondenza del periodo,
liquidato dal datore di lavoro, dal  quale  decorre  l'applicazione  della
sanzione.
Codice "N" - da apporre in corrispondenza del periodo da cui  riprende  la
corresponsione  di  indennita'  in  misura intera (il giorno di inizio del
periodo corrisponde al giorno della visita medica che conferma lo stato di
malattia da cui consegue la fine dell'applicazione delle sanzioni).
Il codice stato "R", indicante un periodo di ricovero, determina, al  pari
del codice "N", la fine del periodo sanzionato.
     Come esemplificato in precedenza, nel corso di uno stesso evento puo'
verificarsi l'applicazione di piu' sanzioni in dipendenza dell'assenza del
lavoratore a piu' visite di controllo.
     La  gestione  automatica di tali fattispecie si ha indicando a fianco
del periodo dal quale  decorre  l'applicazione  della  prima  sanzione  il
codice  "P";  per  le sanzioni successive e' necessario indicare nei campi
"GG.DA. NON INDENN." il numero degli  ulteriori  10  giorni  da  escludere
dall'indennizzo  e  la  data di decorrenza di tale esclusione. La predetta
data potrebbe essere quella relativa al giorno  immediatamente  successivo
ai  primi  10  giorni  non  indennizzati,  se  la  visita  di controllo e'
effettuata dopo i 10 giorni gia' sanzionati, oppure, essere relativa  alla
data  di effettuazione delle successive visite di controllo se queste sono
intervenute nel corso dei giorni gia' esclusi dall'indennizzo.
     Poiche'  la  sanzione  di  che  trattasi  esplica i suoi effetti solo
nell'ambito dello stesso evento e non ha  rilievo  su  eventi  costituenti
ricaduta  del  precedente,  solo  nel  caso  in  cui  il numero dei giorni
indicati nei campi "GG.DA NON INDENN." - sommato alla data  di  rispettiva
decorrenza  -  determini  una  data posteriore a quella al fine evento, e'
necessario limitare il numero di tali giorni per far  coincidere  la  fine
del periodo sanzionato con la fine dell'evento.
     E' necessario indicare piu' stati "P" ed "N" nel  caso  si  verifichi
una  alternanza  di  periodi sanzionati con periodi indennizzati in misura
normale.
Modifiche ai programmi di riliquidazione
     In fase di "riliquidazione singola pratica" e' possibile modificare i
codici "Stato" precedentemente acquisiti  o  aggiungerne  altri,  purche',
ininfluenti  sul  massimo  assistibile,  al  fine  di  gestire particolari
fattispecie determinatesi dopo la liquidazione a  "Saldo"  della  pratica.
Per  gli  stessi  motivi e' anche possibile, in questa fase, modificare il
contenuto dei campi "GG.DA NON INDENN".
Modifiche ai programmi di consultazione
     Il  pannello  contabile  delle  prestazioni  di malattia e quello del
riepilogo   indennizzo   sono   stati    modificati    per    visualizzare
rispettivamente,  il  primo  - il totale dei giorni indennizzati nell'anno
prima di acquisire la pratica in consultazione e dopo la sua  liquidazione
-  il  secondo,  i  giorni  indennizzati  con  le  aliquote ridotte al 50%
previste dall'art. 5 della legge 638/1983.
                         *           *          *
Disposizioni transitorie per l'utilizzo delle nuove versioni dei programmi
     Le nuove disposizioni hanno richiesto la ridefinizione del  tracciato
dei  records  contabili  al  fine  di  consentire  la memorizzazione delle
informazioni relative  al  "massimo  assistibile  per  evento".  Per  tale
motivo,  prima  di  utilizzare  le  versioni  aggiornate dei programmi, e'
necessario attivare il programma TNAP3913 per adeguare  il  tracciato  dei
records  gia' presenti in archivio a quelli che saranno creati dalle nuove
applicazioni.
10) RECUPERI DA PARTE DELLE SEDI
     Nei  casi di pagamento diretto da parte dell'Istituto o, comunque, di
recupero diretto da parte dell'INPS - nella ipotesi di impossibilita', per
il  datore  di lavoro, di recuperare le somme stesse (art. 1, 4 comma, del
DL  n.  663/1979,  convertito  nella  legge  n.  33/1980)  -   troveranno,
applicazione  le  disposizioni di cui al punto 18.2 della circolare 134368
AGO/14 del 28 gennaio 1981.
11) RECUPERI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO
     Si   fa  riserva  di  istruzioni  per  le  procedure  di  recupero  e
segnalazione a mezzo dei modd. DM 10/M e DM/10M - RS.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                             FASSARI
----------------------------
     (1) V. Atti Ufficiali 1983, pag. 2961.
     (2)  Ai  sensi  del comma 10 di cui al menzionato art. 5 le UU.SS.LL.
possono disporre accertamenti preliminari  anche  mediante  personale  non
medico.
     (3)  Resta,  comunque,  ferma  l'applicazione  della   sanzione   per
l'assenza  ingiustificata alla visita domiciliare anche nel caso in cui il
controllo ambulatoriale successivo confermi  lo  stato  di  malattia  (nei
limiti di cui al successivo punto 4).
     (4) Le giornate non  indennizzate  (totalmente  o  parzialmente)  per
l'applicazione della sanzione debbono essere computate nel periodo massimo
indennizzabile.
     (5)  Nell'ipotesi  di  evento  morboso  insorto  anteriormente  al 12
settembre 1983 e protrattosi oltre tale data, ferma restando la riserva di
istruzioni,  di cui in premessa, per le eventuali assenze verificatesi nel
periodo precedente la suddetta data, per quelle accertate a far tempo  dal
12  settembre  si applica la sanzione della perdita totale dell'indennita'
per i primi 10 giorni, a decorrere dalla  stessa  data  (12  settembre)  e
della  perdita dell'indennita' al 50% per il periodo successivo. Peraltro,
in relazione alla riserva  suddetta,  le  pratiche  in  questione  saranno
tenute in particolare evidenza.
     (6) L'ipotesi , invero, si dovrebbe presentare con scarsa  frequenza,
atteso che i successivi controlli, verosimilmente, dovrebbero, in pratica,
essere disposti, quanto meno, alla scadenza del 10 giorno,  tenendo  conto
della   efficacia,   retroattiva   della  sanzione  della  perdita  totale
dell'indennita' (v. es.II).
     (7)  Ovviamente,  se  il  referto  del precedente controllo contiene,
eccezionalmente, una prognosi piu' ampia di quella stabilita dal  curante,
a tale nuova scadenza deve  farsi  riferimento  per  la  decorrenza  della
sanzione per l'assenza.
     (8) La genericita' della formulazione induce a ritenere che si  debba
prescindere  dalla natura, pubblica o privata, del luogo di cura presso il
quale e' avvenuto il ricovero.
     (9)  Vedansi fattispecie delineate rispettivamente nei punti II e III
     (10)  L'assenza  dalla  abituale  dimora per effettuazione delle cure
termali, autorizzate dalla struttura  sanitaria  pubblica  e,  ovviamente,
compatibili  con  l'evento morboso (in atto o sopravvenuto) - v. punto 13,
lett. c) del compendio allegato alla circolare n. 134368  del  28  gennaio
1981 (V. "Atti ufficiali", pag. 185) confermato con messaggio n. 13674 del
23 aprile 1983 - e' da considerare  giustificato  motivo,  ai  fini  della
applicazione  della  sanzione,  sempreche'  il lavoratore abbia comunicato
alla USL o all'INPS il temporaneo indirizzo.
In  relazione  a  quanto precede si precisa che l'eventuale compatibilita'
delle cure  deve  risultare  da  specifica  attestazione  della  struttura
sanitaria   pubblica  e  che,  comunque,  sono  fatte  salve  le  consuete
conseguenze in relazione alla possibilita'  che,  a  giudizio  del  medico
della Sede o della USL il trasferimento dell'interessato nel luogo di cura
abbia pregiudicato il decorso della malattia gia' insorta.
Le  determinazioni  in  ordine  alla  giustificazione dell'assenza in tale
ipotesi non hanno  rilievo,  ovviamente,  relativamente  alle  conseguenze
contrattuali  dell'eventuale  omissione di comunicazioni dell'indirizzo al
datore di lavoro.
     (11)  Ai  sensi  dell'art.  4  ,  4  comma, del citato schema-tipo di
convenzione, le UU.SS.LL. sono tenute a  dare  immediata  conoscenza  alle
Sedi   dell'Istituto  dell'esito  delle  visite  di  controllo,  anche  se
richieste dai datori di lavoro.
     (12) Es. I: - Malattia dal 1 marzo al 30 marzo 1984
Assenza ingiustificata il giorno 9 marzo (comportante anche infrazioni per
attivita' lavorativa retribuita).
- Sanzione per l'assenza e per lo  svolgimento  dell'attivita'  retribuita
dal 1 al 13 marzo al 100%
- Sanzione dal 14 al 30 marzo al 50%.
Es.: II Malattia dal 1 marzo al 30 marzo 1984
Assenza ingiustificata  al  controllo  il  9  marzo  (  comportante  anche
infrazione per attivita' lavorativa retribuita);
Ricovero dal 10 marzo al 16 marzo;
- Sanzione per assenza ingiustificata dal 1 al 9 marzo
- Sanzione per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa dal 9 al 13 marzo
- Indennita' in misura intera dal 14 marzo.
Es.: III Malattia dal 1 marzo al 30 marzo 1984.
Attivita' lavorativa retribuita dal 9 marzo;
Ricovero dal 10 al 16 marzo;
Assenza a controllo il 20 marzo;
- Indennita' dal 1 all'8 marzo;
- Sanzione per attivita' lavorativa retribuita dal 9 al 13 marzo;
- Indennita' dal 14 al 16 marzo
- Sanzione per assenza dal 17 al 26 marzo al 100%
- Sanzione per assenza dal 28 al 30 marzo al 50%
     (13)  Il tracciato del modulo e' strutturato in modo da prevederne la
possibilita' di utilizzo anche in sede di controlli effettuati dai  medici
delle  liste  speciali  tenute  dall'INPS (art. 5, comma 12 della legge n.
638/1983);  pertanto  alcune  voci  non  risultano  di  interesse  per  le
UU.SS.LL.  il  modulo  contiene  anche una parte riservata alle "eventuali
osservazioni del lavoratore" accanto alla firma  di  quest'ultimo:  quanto
sopra   in   relazione  alla  precisazione  -  che  peraltro  non  attiene
strettamente alla materia oggetto della presente circolare contenuta nella
deliberazione  di cui in premessa - che il lavoratore qualora "non accetti
l'esito della visita di controllo puo' farlo constatare, seduta stante, al
medico di controllo, che avra' cura di annotarlo sul referto.
Nel curare la stampa del modulo, le Sedi con il consenso  delle  UU.SS.LL.
potranno inserire nello stesso un quarto foglio, senza i dati sanitari, ad
uso dei datori di lavoro, per le visite di controllo  richieste  ai  sensi
dell'art.  5  L.  300/70.  Altrettanto  dicasi per l'eventuale esigenza di
disporre di un ulteriore foglio ai fini dell'addebito all'INPS degli oneri
relativi.
     (14) Il modulo sara' stampato ugualmente a cura delle Sedi.
     (15) Per quanto concerne gli orari di accesso si fa rinvio alle fasce
orarie di reperibilita' di cui all'art. 4 del decreto del Ministero  della
Sanita' di concerto con quello del lavoro del 25 febbraio 1984, pubblicato
sulla G.U. n. 191 del 12 luglio 1984.
     (16)   Il   modulo  di  referto  all.  2  e'  predisposto  anche  per
l'utilizzazione in caso  di  visita  ambulatoriale;  in  tale  ipotesi  la
comunicazione  all'INPS  della  mancata prestazione sara' effettuata dalla
USL  all'INPS  mediante  l'inoltro  delle  copie  del  referto   destinate
rispettivamente al lavoratore e all'INPS stesso.
     (17) Vds. successivo punto 11.
     (18)  Per  i  lavoratori  agricoli  a tempo indeterminato deve essere
utilizzato  il  codice  qualifica  "SC"  precedentemente  in  uso  per   i
"salariati comuni".
                                                       Allegato 1
               IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                    (SEDUTA DEL 6 APRILE 1984)
DELIBERAZIONE N.99
OGGETTO.  D.L.12  settembre  1983,  n.  463, convertito, con modificazioni
nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Prestazioni economiche di  malattia:
sanzioni per assenza alle visite mediche di controllo.
                              - omissis -
                                                       Allegato 2
MODELLO DI REFERTO MEDICO LEGALE
                              - OMISSIS -
                                                       Allegato 3
Modello di invito a visita medico di controllo.
                              - omissis -