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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 195 del 10-11-2016


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Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 10/11/2016
Circolare n. 195
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

   

In relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973 prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione (art. 97, primo comma e art. 99, comma 5).

 

Tali disposizioni sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenze rispettivamente del 18-27 maggio 1992, n. 232 e del 13-22 dicembre 1989, n. 566.

In particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 97, comma 1 “nella parte in cui il legislatore non ha determinato la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima”.

L’articolo 99, quinto comma, è stato dichiarato illegittimo in quanto, come precisato tra le motivazioni, il legislatore “non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra il trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa speciale. Nel rispetto del principio di ragionevolezza la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma”.

 

In merito a tale problematica, si comunica che questo Istituto ritiene di dover adottare una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati.

 

La soluzione in argomento, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rende necessaria per l’assenza di interventi legislativi volti ad adeguare le disposizioni in esame alle pronunce della Corte Costituzionale nonché per il persistere di una giurisprudenza consolidata in materia.

 

In particolare il Ministero vigilante, ha aderito a tale soluzione in quanto, esaminato il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che:

 

  • a seguito della sentenza della Corte costituzionale, in assenza di un intervento legislativo volto ad adeguare la normativa alla pronuncia della Corte, l’adesione a quanto ivi statuito non può che avvenire mediante il riconoscimento in toto del diritto alla corresponsione degli emolumenti in oggetto;
  • anche qualora  ne derivasse una applicazione della legge più aderente  ai principi enunciati dalla Corte non sarebbe comunque legittimo operare, in via amministrativa, una sorta di interpretazione adeguatrice della normativa;
  • le norme relative all’incumulabità appaiono superate dall’evoluzione legislativa in materia che ha portato all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.  

 

Premesso quanto sopra, per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente.

 

Dalla medesima data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps che gestisce la relativa pensione la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

 

Acquisita la domanda la Sede provvederà al ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti della prescrizione quinquennale.

 

In ipotesi di pendenza di causa le sedi provvederanno a riconoscere l’indennità integrativa speciale e la tredicesima con gli accessori di legge nei limiti della prescrizione. La documentazione attestante l’avvenuto adempimento sarà depositata in giudizio al fine di conseguire la pronuncia di cessazione della materia del contendere. 

 

Con riguardo, infine, ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto per i quali è stato esteso l’utilizzo dell’applicativo DicaWeb, si rammenta che gli stessi devono essere considerati, innanzitutto, istanze di riesame del provvedimento impugnato (nella fattispecie, il diniego alla corresponsione degli emolumenti in oggetto) e che, come disposto dalla circolare n. 155/2013, in ogni fase dell’iter operativo per la loro gestione, deve essere valutata d’ufficio l’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento in autotutela.

 

Ciò stante, i ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria (compresi quelli già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali) devono essere restituiti, tramite procedura DicaWeb, alla competente Direzione provinciale che provvederà ad adottare, in autotutela, la citata lettera-provvedimento di ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità, prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale considerata alla data della originaria istanza oggetto dell’impugnato diniego. Nei casi in esame, la sede provinciale provvederà - mediante applicativo DicaWeb - a definire in via amministrativa il ricorso (RRA per autotutela), dandone comunicazione all’interessato.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi