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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 197 del 11-11-2016


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Organizzazione
Ufficio di Segreteria Organi Collegiali
Roma, 11/11/2016
Circolare n. 197
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.
Decreto interministeriale n. 96077 dell’1 Giugno 2016. Interventi.
Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina.
Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà del Trentino di cui al D.I. n 96077/2016. Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che, a prescindere dal requisito dimensionale, occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del D.lgs n. 148/2015.
 
Indice:
 
1. Il quadro normativo
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2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
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2.1 Finalità
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2.2 Campo di applicazione
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2.2.1 Datori di lavoro per i quali non siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 148/2015
.
2.2.2 Datori di lavoro per i quali siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 148/2015
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3. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
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4. Prestazioni
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5. Assegno ordinario
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5.1 Cause di intervento. Criteri istruttori
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5.2 Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari
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5.3 Misura della prestazione
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5.4 Durata della prestazione
.
5.5 Durata massima complessiva della prestazione
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5.6 Contribuzione correlata
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5.7 Condizioni di accesso al Fondo. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento
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6.1 Istruttoria della domanda di concessione dell’assegno ordinario
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6.2 Delibera di concessione
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6.3 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
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7. Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
.
8. Assegno ordinario e altre prestazioni
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9. Assegno ordinario e ferie
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10. Ricorsi amministrativi
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11. Equilibrio finanziario dei fondi
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12. Monitoraggio della spesa
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13. Finanziamento delle prestazioni
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a)
       
Contributo ordinario
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b)
      
Contributo addizionale
.
c)
       
Contributo straordinario per finanziamento prestazioni di assegno straordinario
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14. Adempimenti Procedurali
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14.1 Codifica aziende
.
14.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
15. Istruzioni contabili
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1. Il quadro normativo
 
Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
 
I fondi, oltre alla suddetta finalità, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, sostenere attività formative.
 
L’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015 prevede, ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, la possibilità di istituire, con il sostegno delle province, un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. Anche a tale fondo si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del D.Lgs n. 148/2015.
 
Con l’accordo collettivo provinciale stipulato in data 21 dicembre 2015 tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni, e CGIL, CISL, UIL del Trentino, è stato convenuto di istituire il Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento, denominato “Fondo di solidarietà del Trentino” ai sensi del citato articolo 40 del D.lgs n. 148/2015.
 
Il predetto accordo è stato recepito con decreto n. 96077 del 1° giugno 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato d’intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Trento, che ha istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà del Trentino” (allegato n. 1).
 
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2016.
 
Con la presente circolare, a seguito dell’entrata in vigore in data 18 agosto 2016 del D.I. n. 96077/2016, si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla contribuzione ordinaria di finanziamento delle prestazioni erogate dall’istituito Fondo, nonché alla prestazione di assegno ordinario.
 
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
 
2.1 Finalità
 
Il Fondo di solidarietà del Trentino (d’ora in avanti Fondo) ha lo scopo di assicurare al personale dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Trento, una serie di interventi a tutela del reddito dei lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, nonché nei casi di processi di agevolazione all’esodo. Il Fondo può anche finanziare programmi formativi di riqualificazione dei lavoratori.
 
2.2 Campo di applicazione
 
2.2.1 Datori di lavoro per i quali non siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 148/2015
 
Il Fondo può erogare prestazioni principalmente a favore di datori di lavoro che per settore, tipologia o classe dimensionale già rientrano astrattamente nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all’articolo 29 del D.Lgs n. 148/2015. In proposito, il decreto 96077/2016 individua il campo di applicazione nei “datori di lavoro privati,
omissis...
, appartenenti a settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n.148 del 2015”. Per completezza, si ricorda che vi rientrano anche i datori di lavoro (operanti in settori) per i quali l’esclusione della (tutela) CIG opera in virtù del mero limite dimensionale. Diversamente che nella regolamentazione del Fondo di integrazione salariale, nel Fondo del Trentino non è richiesto un minimo livello dimensionale dei datori di lavoro aderenti, ma è necessario che gli stessi occupino almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Il decreto ministeriale specifica le modalità con cui calcolare tale “requisito occupazionale”.
 
In particolare, nel decreto è previsto che “sono da ricomprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda”. Pertanto, ogni lavoratore dipendente vale una unità, con qualunque qualifica e tipologia contrattuale.
 
Il decreto individua anche il momento in cui debba essere valutata la sussistenza del requisito occupazionale di almeno il 75 per cento dei dipendenti occupati in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento:
 
in sede di avvio del Fondo il requisito viene valutato con riferimento al mese precedente l’entrata in vigore del decreto n. 96077/2016 cioè il mese di luglio 2016;
a regime il requisito viene valutato sulla base della situazione occupazionale nel mese di dicembre dell’anno precedente e con validità per l’intero anno. Pertanto, sarà il numero e l’ubicazione dei lavoratori per unità produttive occupati in tale mese di riferimento a determinare o meno l’obbligo di adesione al Fondo del Trentino per l’intero anno seguente;
per i datori di lavoro che iniziano l’attività in corso d’anno, il requisito occupazionale dovrà individuarsi in base al dato riferito al primo mese di attività.
 
Sarà cura del datore di lavoro accertare l’esistenza o il venir meno del requisito occupazionale richiesto per l’adesione al fondo del Trentino, e comunicarlo alla sede INPS competente.
 
Conformemente ai criteri dettati nella circolare n. 176/2016 per il calcolo del requisito dimensionale di applicazione del F.I.S., nel caso in cui il datore di lavoro eserciti attività plurime, connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, sprovviste di ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS/Fondi di solidarietà), ai fini del requisito occupazionale del Fondo Trentino (75%), dovranno essere sommati tutti i lavoratori occupati nelle posizioni aperte in relazione alle attività in questione.
 
Per i datori di lavoro su cui, in presenza del requisito occupazionale, grava l’obbligo di iscrizione al fondo territoriale viene meno contestualmente l’obbligo contributivo al F.I.S. Tale momento è individuato inizialmente nel primo giorno del mese in cui viene istituito il Fondo, tenendo conto della data di entrata in vigore del decreto ministeriale (sarà, pertanto, il mese di agosto 2016), ovvero sarà il primo gennaio dell’anno per il quale si realizza il requisito occupazionale nel mese di dicembre dell’anno precedente.
 
I datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino potranno uscire dallo stesso e aderire a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n.  148/2015 “costituiti successivamente a livello nazionale”, pertanto sorti successivamente all’entrata in vigore del decreto n. 96077/2016 (articolo 2, comma 5). Questi datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo fondo bilaterale.
 
2.2.2 Datori di lavoro per i quali siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 148/2015
 
I datori di lavoro che operano in settori per i quali sia costituito un Fondo di cui all’articolo 26 o 27 del D.lgs n. 148/2015 hanno facoltà di aderire al Fondo del Trentino (articolo 2, comma 4, D.I. 96077/2016), ove sussista il requisito occupazionale del 75 per cento dei dipendenti occupati in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
 
Tale facoltà è riconosciuta anche ai datori che occupano da 1 a 5 dipendenti e che operano in settori coperti da fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs n. 148/2015, che prevedono il limite dimensionale di più di cinque dipendenti.
 
I datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui sopra non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza dal periodo di paga in corso alla data di adesione al Fondo territoriale del Trentino. Si precisa che, in tale caso, restano fermi i criteri generali di individuazione e permanenza del requisito occupazionale sopra descritti, anche per quanto riguarda il momento temporale in cui deve sussistere (mese di dicembre anno precedente).
 
3. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
e del Comitato amministratore
 
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 1, comma 2, del decreto n. 96077 del 2016).
 
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
 
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo all’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 35, comma 4, del D.lgs n. 148/2015. 
 
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta (articolo 26, comma 6 D.lgs n. 148/2015).
 
Ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 96077/2016, alla gestione del Fondo provvede un Comitato amministratore composto da sei esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 21 dicembre 2015.
 
Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Trento.
 
I membri del comitato, per essere nominati, devono possedere specifici requisiti di competenza e onorabilità individuati rispettivamente dagli artt. 37 e 38 del D.lgs 148/2015. Il Comitato è nominato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni. Ciascun componente non può durare in carica per più di due mandati.
 
Il presidente del Comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Alle riunioni del Comitato partecipa il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale o un suo delegato, con voto consultivo.
 
Le decisioni del Comitato, assunte a maggioranza e con voto decisivo del presidente in caso di parità, possono essere sospese da parte del direttore generale, laddove evidenzino profili d’illegittimità.
 
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato entro cinque giorni e deve essere sottoposto, con indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS che, entro tre mesi, può stabilire se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
 
Il Comitato amministratore, così definito, gestisce il Fondo con i seguenti compiti:
 
predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo del Fondo;
monitorare l’utilizzo delle risorse;
fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;
decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
 
Il Comitato amministratore è organismo che opera a livello territoriale.
 
Alle riunioni partecipa il Collegio sindacale Inps, anche in modalità telematica di audiovideoconferenza, mentre, per i rappresentanti ministeriali, le spese di missione sono riconosciute a valere sulla disponibilità del Fondo nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
 
Il Segretario del Comitato è incardinato e nominato dall’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali.
 
 
4. Prestazioni
 
Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:
 
assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, o straordinaria (art. 5, co. 1);
assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (art. 5, co. 2, lettera a);
finanziamento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea (art. 5, co. 2, lettera b).
 
Con successivo decreto potranno essere previste prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (NASpI).
 
Inoltre, è previsto l’accredito della contribuzione correlata nelle ipotesi della erogazione delle prestazioni di assegno ordinario e di assegno straordinario.
 
La suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare trimestralmente alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
 
Le istruzioni relative alle prestazioni di cui ai punti 2 e 3 verranno fornite con separata circolare.
 
5. Assegno ordinario
 
A norma dell’art. 5, c. 1, del D.I. 96077/2016 il Fondo garantisce un assegno ordinario in favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, o straordinaria. 
 
All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria (art. 6, c. 13).
 
5.1 Cause di intervento. Criteri istruttori
 
L’assegno ordinario può essere richiesto per le seguenti causali:
 
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
situazioni temporanee di mercato;
riorganizzazione aziendale;
crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;
crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto;
contratti di solidarietà.
 
Il legislatore identifica, come già anticipato, gli eventi che possono giustificare il ricorso all’assegno ordinario con le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (punti 1 e 2), così come illustrate nelle circolari n. 197/2015 e n. 139/2016; e con le casuali previste in materia di integrazioni salariali straordinarie (punti3, 4 e 5), di cui alle circolari n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Social.
 
A norma dell’art. 6, c. 9, le domande sono valutate, con riferimento alle causali della CIGO in relazione ai criteri individuati nel Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr. circ. n. 139/2016) mentre, per quanto riguarda le causali della CIGS, con riferimento ai criteri individuati nel Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
 
5.2 Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari
 
L’assegno ordinario è riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
 
Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività di lavoro a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione.
 
Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.
 
Ai fini del computo dei novanta giorni di effettivo lavoro sono compresi anche:
 
i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione: pronunce n. 16235/2002 e n. 453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria;
il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana;
il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale).
 
In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l’art.1, c. 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento all’anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.
 
In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante, così come, in caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante, si terrà conto, ai fini del computo suddetto, del periodo di impiego svolto nell’attività appaltata.
 
Applicazione normativa CIGO (art. 1, c. 2, D.lgs 148/2015)
 
Il requisito dei novanta giorni di effettivo lavoro non è necessario per le domande relative a trattamenti di integrazione per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori produttivi.
 
Per quanto non diversamente specificato si rimanda, nei limiti della compatibilità, a quanto disciplinato nelle circolari n. 197/2015 e n. 139/2016.
 
5.3 Misura della prestazione
 
A norma dell’art. 6, c. 1, l’importo dell’assegno ordinario è equivalente all’integrazione salariale ed è ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione, pari al 5,84 per cento, rimane nella disponibilità del Fondo.
 
Ai fini del calcolo della prestazione si applicano le medesime modalità in atto per la cassa integrazione guadagni ordinaria, così come individuate nell’allegato 1 alla circ. n. 197/2015.
 
L’Assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale. In ogni caso l’importo non può essere superiore ai massimali annualmente previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria che nel 2016 sono i seguenti:
 
Trattamenti di integrazione salariale (circ. n. 48/2016)
 
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo al netto del 5,84% (euro)
Inferiore o uguale a
2.102,24
Basso
 
971,71
 
914,96
Superiore a
2.102,24
Alto
 
1.167,91
1.099,70 
 
Tali importi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
 
5.4 Durata della prestazione
 
La prestazione è autorizzata per una durata massima non superiore a 13 settimane per ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile.
 
Applicazione normativa CIGO (art. 12, cc. da 2 a 6, D.lgs 148/2015). Limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili.
 
Qualora l’impresa abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa.
 
L’assegno ordinario relativo a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 26 settimane in un biennio mobile.
 
Le disposizioni di cui ai due precedenti capoversi non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione).
 
L’esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili è rilevante ai soli fini del computo delle 26 settimane nel biennio mobile. I periodi di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (di cui al successivo par. 5.5) e ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile. Ciò in considerazione del fatto che tali ultimi limiti rappresentano un limite di carattere quantitativo relativo al periodo massimo complessivo di fruizione dell’assegno ordinario.
 
Per la qualificazione degli eventi come oggettivamente non evitabili si rinvia a quanto specificato nella parte seconda, paragrafo 2, della circ. n. 139/2016.
 
In ogni caso non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’assegno ordinario, salva l’ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. In caso di ricorso a quest’ultima causale la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
 
 
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
 
5.5 Durata massima complessiva della prestazione
 
Ai sensi dell’art. 6, c. 3, per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
 
Resta ferma comunque la necessità che tra un intervento e l’altro di assegno ordinario, a prescindere dalla causale richiesta, in caso di fruizione continuativa per 26 settimane, sia rispettato il requisito delle 78 settimane di ripresa di attività lavorativa.
 
Per quanto attiene alla durata massima complessiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/5551 del 21/9/2016, ha chiarito che “
anche per i fondi territoriali intersettoriali trova applicazione quanto disposto dall’articolo 22 in relazione alle modalità di computo dei trattamenti concessi per la causale contratto di solidarietà
”.
 
Pertanto, ai fini della durata massima della prestazione, di cui all’art. 6, c. 3, del D.I. 96077/2016, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà si computa per la metà per la parte non eccedente i 24 mesi.
 
5.6 Contribuzione correlata
 
Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario, in favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
 
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
 
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
 
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
 
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è pari a € 100.324,00.
 
5.7 Condizioni di accesso al Fondo. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento
 
L’accesso all’assegno ordinario è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie dall’art. 14 del D.lgs 148/2015 (cfr. circ. n. 197/2015), ad eccezione della casuale del Contratto di solidarietà per la quale è necessario un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 81/2015.
 
Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate, con le modalità indicate nella circolare n. 122/2015 così come integrata dalla circolare n. 201/2015, alla Sede di Trento non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Al momento della presentazione dell’istanza è necessario dare contezza dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.lgs 148/2015 o del contratto collettivo di cui all’art. 51 del D.lgs 148/2015, che devono essere allegati all’istanza medesima.
 
I termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
 
Sotto quest’ultimo aspetto, l’art. 6, c. 8, del D.I. n. 96077/2016 prevede che in caso di presentazione tardiva della domanda, l’assegno ordinario non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente).
 
In caso di presentazione tardiva dell’istanza il datore di lavoro deve comunicare le ore non indennizzabili, ovverosia le ore di sospensione/riduzione effettuate dalla data di inizio della sospensione/riduzione richiesta in domanda al lunedì della settimana precedente la data di presentazione della domanda, utilizzando l’all. 1 alla circ. n. 201/2015.
 
Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda
 
Periodo di sospensione dal 01/04/2016 al 30/06/2016
Termine ultimo utile per la presentazione della domanda è il 18/04/2016 (in quanto il termine cade in un giorno festivo).
Presentazione domanda in data 29/04/2016
Decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 18/04/2016
Il datore di lavoro deve comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01/04/2016 al 17/04/2016.
 
A norma dell’art. 5, c. 3, del D.I. 96077/2016, le domande di concessione delle prestazioni possono essere presentate successivamente alla piena operatività del Fondo.
 
A tal fine, in base a specifico indirizzo ministeriale, l’operatività dei Fondi di solidarietà bilaterali è subordinata alla nomina del Comitato amministratore del Fondo. Solo una volta nominato il Comitato, il Fondo può dirsi pienamente operativo.
 
Dunque, sono da considerare nei termini le domande di assegno ordinario presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del Decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla medesima data.
 
Le eventuali richieste di proroghe, sempre per un periodo massimo di 13 settimane, devono essere oggetto di autonome domande presentante nel rispetto dei termini e con le modalità soprarichiamate.
 
6. Istruzioni operative
 
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura volta alla gestione
end to end
dell’intero iter amministrativo sotteso all’emanazione delle delibere da parte dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso il Fondo di solidarietà del Trentino. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda alle verifiche istruttorie fino all’inoltro al comitato della proposta di deliberazione.
 
Con successivo messaggio saranno fornite le necessarie istruzioni per l’operatività della stessa.
 
6.1 Istruttoria della domanda di concessione dell’assegno ordinario
 
All’atto della ricezione della domanda di concessione dell’assegno ordinario la Sede di Trento provvederà alla relativa istruttoria, verificando nello specifico, anche mediante l’ausilio di controlli automatizzati contemplati dalla procedura sopra richiamata:
 
la completezza della domanda;
l’appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo;
il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
la proporzionalità tra tetto aziendale e importo richiesto (cfr. successivo par. 12)
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
l’integrabilità della causale;
che le risorse acquisite al Fondo siano sufficienti a garantire l’erogazione delle prestazioni (verifica della capienza del Fondo);
la compatibilità dei lavoratori;
 
Terminati gli adempimenti istruttori, e sulla base degli stessi, la Sede predisporrà la proposta di delibera e la relativa relazione per il successivo inoltro al Comitato amministratore per l’adozione della relativa delibera.
 
6.2 Delibera di concessione
 
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti. In caso di parità delle votazioni, prevale il voto del presidente del Comitato.
 
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dallo stesso Comitato.
 
Qualora le decisioni adottate dal Comitato evidenzino profili di illegittimità, la delibera può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
 
6.3 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
 
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Sede di Trento rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
 
L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
 
L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
 
A norma dell’art. 7, c. 3, del D.I. 96077/2016 il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori non sono ammesse a pena di decadenza trascorsi sei mesi:
 
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata.
 
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2015 al 15/06/2016
data autorizzazione INPS: 20/07/2015
data decorrenza termine: 30/06/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata)
termine di decadenza: 31/12/2016
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2016.
Dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS.
 
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2015 al 15/06/2016
data autorizzazione INPS: 20/07/2016
data decorrenza termine: 20/07/2016 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza del termine di durata)
termine di decadenza: 21/01/2017
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2017
 
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione.
 
Il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto dell’assegno ordinario, previa espressa richiesta del datore di lavoro che si trovi in serie e documentate difficoltà finanziarie.
 
Nelle more del completamento delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle prestazioni, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
 
I datori di lavoro, per la comunicazione dei dati necessari all’erogazione delle prestazioni, continueranno ad avvalersi, per tali periodi, del mod. SR41.
 
La sede di Trento dovrà verificare al momento del pagamento che, per il periodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizioni giuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così come evidenziato nei successivi paragrafi.
 
Con successivo messaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile.
 
7. Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
 
L’articolo 6, comma 14, del D.I. 96077/2016, dispone che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuato.
 
Applicazione normativa CIGO. Cumulo tra assegno ordinario e attività di lavoro (circ. n. 130/2010). Assolvimento dell’obbligo della comunicazione preventiva (art. 8, c. 3, D.lgs 148/2015).
 
Il divieto di cumulo disposto dal citato art. 6 si può esplicare nelle forme dell’incumulabilità parziale o assoluta ovvero della cumulabilità totale così come illustrato nella circ. n. 130/2010. A tal fine si precisa che, stante gli orientamenti giurisprudenziali, l’incumulabilità, nelle varie manifestazioni di cui alla citata circolare si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.
 
A norma dell’art. 8, c. 3, del D.lgs 148/2015 il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa.
 
Il medesimo articolo, tuttavia, prevede che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione sono valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (UNILAV) e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM).
 
In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva.
 
 
A norma dell’art. 48, c. 2, del D.lgs 81/2015, i percettori di prestazioni integrative del salario possono prestare lavoro accessorio in tutti i settori compresi gli enti locali, nel limite di reddito massimo di 3.000 euro per anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre, annualmente rivalutati dall'ISTAT.
 
Pertanto, l’assegno ordinario è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 netti per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Inoltre, il beneficiario non è obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015.
 
Al contrario, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili, applicandosi in tali eventualità la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circ. n. 130 del 2010). A pena di decadenza dall’assegno ordinario, il beneficiario è obbligato a rendere la comunicazione preventiva di cui al citato art. 8, prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno (cfr. circ. n. 170/2015).
 
8. Assegno ordinario e altre prestazioni
 
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare e il trattamento di fine rapporto.
 
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
 
9. Assegno ordinario e ferie
 
L’art. 6, c. 10, del D.I. 96077/2016 subordina la fruizione dell’assegno ordinario, al previo utilizzo da parte del datore di lavoro di tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi comprese le ferie residue.
 
Pertanto, l’accesso all’assegno ordinario è subordinato alla previa fruizione da parte dei lavoratori delle ferie residue.
 
10. Ricorsi amministrativi
 
Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale, spetta decidere in unica istanza.
 
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà.
 
11. Equilibrio finanziario dei fondi
 
A norma dell’art. 11 del D.I. n. 96077/2016, il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
 
Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.
 
Per garantire tale equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni nei limiti delle risorse acquisite, il citato art. 11, al comma 3, prevede un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni da questo garantite, sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d.
tetto aziendale
).
 
Il medesimo articolo, al comma 4, prevede, in via transitoria e allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività, una mitigazione del limite suesposto, che andrà a regime nel 2022, modulandolo nel seguente modo:
 
dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016 e 2017;
otto volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2018;
sette volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2019;
sei volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2020;
cinque volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2021.
 
 
Tabella riepilogativa tetti aziendali del Fondo – si applicano agli eventi che iniziano nell’anno
2016                                                                 10 volte
2017                                                                 10 volte
2018                                                                  8 volte
2019                                                                  7 volte
2020                                                                  6 volte
2021                                                                  5 volte
2022 in poi                                                         4 volte
 
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze.
 
L’aliquota contributiva può essere modificata anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero nel caso d’inadempienza del Comitato nel proporre le modifiche di cui sopra.
 
In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
 
12. Monitoraggio della spesa
 
Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato di gestione del Fondo per il tramite di schede
ad hoc
nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (es. decadenza ex D.lgs 148/15; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc. etc.).
 
Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di autorizzazione.
 
In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine le Strutture territoriali provvederanno a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le aziende dell’esaurimento dell’inoltro degli SR 41 relativi ai periodi autorizzati. In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine decadenziale di cui al già citato art. 7, c. 3, una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.
 
13. Finanziamento delle prestazioni
 
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili, altresì, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
 
a)  
Contributo ordinario
 
Per il finanziamento di tutte le prestazioni erogabili dal Fondo (“a copertura delle prestazioni di cui all’articolo 5”) è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,45% (di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.
 
Si precisa che per gli apprendisti il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, i quanto solamente tale tipologia è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.
 
Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (18 agosto 2016), come si desume dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto.
 
Il 25% del gettito di questo contributo è riservato al finanziamento delle prestazioni integrative delle tutele legali in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cui misura e durata saranno previste in decreto da emanarsi.
 
b)  
Contributo addizionale
 
In caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è dovuto, altresì, dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato all’8% nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio.
 
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
 
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto o dei conguagli avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni.
 
c)   
Contributo straordinario per finanziamento prestazioni di assegno straordinario
 
Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato (cfr. articolo 5, comma 2, lettera a)) è dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una contribuzione straordinaria in misura pari al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione correlata nella misura prevista dall’articolo 40 della legge n. 183/2010.
 
14. Adempimenti Procedurali
 
14.1 Codifica aziende
 
Le posizioni contributive dei datori di lavoro coinvolti saranno contraddistinte dal Codice di autorizzazione “7V”, che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 96077/2016 (agosto 2016) assume il significato di “Datore di lavoro iscritto al Fondo di solidarietà del Trentino”. Poiché sono escluse dagli obblighi del Fondo Trentino le imprese già obbligate al finanziamento di altri Fondi di solidarietà, salvo che esercitino la facoltà indicata al punto 2.2.2., il codice di autorizzazione “7V” è sempre incompatibile con i codici di autorizzazione inerenti ad altri fondi di solidarietà.
 
I datori di lavoro che abbiano le caratteristiche per la partecipazione al Fondo, come individuate al punto 2.2.1., devono fare richiesta alle sedi Inps competenti avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, trasmettendo una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esistenza del requisito occupazionale, utilizzando a tal fine l’apposito modello “SC89” reperibile nella sezione “modulistica” del sito www.inps.it.
 
In sede di avvio del Fondo, i datori di lavoro interessati devono presentare la predetta richiesta entro venti giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Si ribadisce che in sede di avvio il requisito occupazionale viene valutato con riferimento al mese di luglio 2016 (mese  precedente l’entrata in vigore del decreto n. 96077/2016).
 
A regime, la dichiarazione in merito alla sussistenza del requisito occupazionale riferito al mese di dicembre andrà presentata, per aggiornare l’anagrafica aziende, nel mese di gennaio, tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. La dichiarazione resa non deve essere ripresentata l’anno successivo se il requisito occupazionale dichiarato continua a sussistere. Viceversa, se il requisito occupazionale dovesse venir meno con riferimento al mese di dicembre, i datori di lavoro dovranno darne comunicazione all’Inps entro il mese di gennaio.
 
In relazione alle dichiarazioni rese, per i datori di lavoro di cui al punto 2.2.1. la sede avrà cura di revocare il codice “0J” (che censisce l’adesione al Fondo di integrazione salariale) e parallelamente attribuire il codice “7V”, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il cassetto previdenziale. Viceversa, se il requisito occupazionale dovesse venir meno, la sede revoca il codice “7V” e attribuisce il codice “0J” con la medesima decorrenza.
 
Ai fini della individuazione dei datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, in presenza dei requisiti indicati al punto 2.2.1., è possibile fare riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 176/2016, indicante le caratteristiche (codice statistico contributivo, codice di autorizzazione) che determinano l’inclusione nel Fondo di integrazione salariale.
 
Anche per i datori di lavoro esclusi da tutele CIG in virtù del mero limite dimensionale, che presentino la dichiarazione di cui sopra, la sede avrà cura di revocare il codice “0J” e parallelamente attribuire il codice “7V”. La procedura automatizzata, in presenza del codice di autorizzazione “7V” applicherà l’aliquota del Fondo Trentino o la contribuzione per la cassa integrazione salariale al variare della media occupazionale aziendale.
 
Si precisa che, anche per i datori di lavoro che esercitino la facoltà indicata al punto 2.2.2., il requisito occupazionale viene valutato inizialmente a luglio 2016 e poi, a regime, al mese di dicembre. In tali casi la sede attribuirà il c.a. 7V e eliminerà il codice di autorizzazione del Fondo di provenienza. Qualora il requisito occupazionale dovesse venir meno, i datori di lavoro dovranno darne comunicazione all’Inps entro il mese di gennaio. In questo caso la sede attribuirà il codice di autorizzazione identificativo del Fondo di solidarietà di settore con la medesima decorrenza.
 
Anche nei casi particolari di uscita dal Fondo del Trentino (descritto al punto 2.2.1.) e di adesione facoltativa allo stesso (punto 2.2.2.) le relative revoche e attribuzioni dei codici di autorizzazione verranno effettuate a opera delle Sedi territoriali dell’Istituto in seguito alla presentazione da parte del datore di lavoro di dichiarazione di responsabilità circa l’esistenza del requisito occupazionale (modulo SC89) e, nel caso di uscita per adesione ad un nuovo Fondo di solidarietà, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti normativi ed amministrativi prescritti per partecipare allo stesso.
 
Si rammenta che, nel caso in cui i datori di lavoro interessati siano stati destinatari delle prestazioni erogate da altri Fondi di solidarietà, il Comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, potrà proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dell’articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
 
14.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
 
A decorrere dal mese di dicembre 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il CA “
7V
”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.
 
Non saranno, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 12/2016, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.
 
I datori di lavoro dovranno versare il contributo ordinario, dovuto da agosto 2016 (data di entrata in vigore del decreto istitutivo) a novembre 2016, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
 
Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento a tale periodo agosto/novembre 2016, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
 
in <CausaleADebito> il codice “
M159
” che assume il significato di "Fondo di solidarietà Trentino, periodo agosto/novembre 2016";
 
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo agosto/novembre 2016, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
 
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45 dell’imponibile.
 
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da agosto a novembre 2016 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
 
14.3 Recuper
o versamenti al Fondo di integrazione salariale
 
I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà del Trentino che abbiano versato il contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale a decorrere dal mese di agosto 2016, dopo avere ottenuto dalla competente struttura territoriale il c.a. “7V“ e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente circolare, come disposto da Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio L220, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
 
15. Istruzioni contabili
 
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà oggetto della presente circolare, regolamentato con Decreto interministeriale n. 96077 del 1 giugno 2016 e istituito presso l’Istituto, in applicazione dell’art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si istituisce la nuova gestione contabile:
 
TN – Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – Fondo di solidarietà del Trentino – art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale n. 96077 del 1 giugno 2016.
 
In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata:
 
TNR – Gestione assicurativa a ripartizione.
I contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento delle prestazioni garantite dal Fondo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D.I., (cfr. istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 15.2), andranno contabilizzati ai seguenti nuovi conti:
 
TNR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
TNR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
 
La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti TNR21110 e TNR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate le somme esposte nel flusso UNIEMENS con il nuovo codice “M159”, inerenti alla regolarizzazione dei periodi pregressi.
 
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della contribuzione ordinaria derivante da modd. DM10 insoluti e DM10/V, a cura della citata procedura automatizzata:
 
TNR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
TNR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
 
Per le imputazioni contabili connesse con l’erogazione degli assegni ordinari ai lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, con la modalità di pagamento diretto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e degli articoli da 6 a 7, del D.I. n. 96077/2016, si istituiscono gli ulteriori conti:
 
per la rilevazione dell’onere
 
TNR30100 – Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1 e agli articoli da 6 a 7, del D.I. n. 96077/2016, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
 
per rilevare il debito verso i beneficiari della suddetta prestazione
 
TNR10130 – Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1 e agli articoli da 6 a 7, del D.I. n. 96077/2016, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
 
Ai fini della contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata in attuazione del citato art. 6, comma 1, del D.I. in parola e che rimane nella disponibilità del Fondo, è istituito il nuovo conto TNR22100.
 
I suddetti conti verranno gestiti in via automatizzata dalla procedura informatica di liquidazione dell’assegno ordinario, con l’utilizzo della struttura in uso per i pagamenti diretti della CIG che, a tal fine, dovrà essere opportunamente aggiornata. 
 
Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
 
“3155 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 e articoli da 6 a 7, del D.I. n. 96077/2016 – TNR”.
 
Al fine di contabilizzare gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, si istituisce il nuovo conto TNR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.
 
Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto TNR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
 
“1139 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 e articoli da 6 a 7, del D.I. n. 96077/2016 – TNR”.
 
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al nuovo conto TNR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
 
Il citato codice bilancio “1139” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
 
I saldi dei nuovi conti di credito e di debito risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti di nuova istituzione TNR55150 e TNR55151.
 
Per l’imputazione della contribuzione correlata agli assegni ordinari di cui all’art. 6, comma 4, del D.I. n. 96077/2016, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di solidarietà in esame, si istituisce il nuovo conto:
 
TNR32141 – Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari.
 
Per rilevare l’accreditamento della suddetta contribuzione dal Fondo in oggetto a favore della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, il nuovo conto TNR32141 dovrà essere movimentato in “DARE”, in contropartita dei conti in uso della serie xxx22141 (dove per xxx, s’intende il Fondo o la Cassa pensionistica d’iscrizione del lavoratore), da imputare in “AVERE”.
 
Nelle more del colloquio tra procedure, teso alla contabilizzazione automatizzata di tale trasferimento economico di contribuzione, le operazioni contabili verranno effettuate dalla Direzione generale, in sede di rendiconto annuale.
 
In relazione alle istruzioni operative presenti nel paragrafo 14.3, concernenti il rimborso, a favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, del contributo ordinario già versato al Fondo di integrazione salariale, valorizzato nelle denunce mensili con il codice UNIEMENS “L220”, dovrà essere imputato, a cura della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM, il conto esistente FRR34100, istituito con il messaggio n. 3112 del 18/07/2016.
 
Infine, si comunica che le istruzioni contabili concernenti l’erogazione di assegni straordinari e l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, verranno fornite separatamente, nell’ambito della circolare di cui è cenno al paragrafo 4.
 
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Cioffi
 
Allegato N.1
Allegato N.2