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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 36 del 28-02-2018


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 28/02/2018
Circolare n. 36
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
 
Con la presente circolare si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero introdotto
dall’art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi; tale esonero, decorsi i primi trentasei, è ridotto al 66% per i dodici mesi successivi e al 50% per gli ulteriori dodici mesi. L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
 
 
INDICE
PREMESSA
Destinatari del beneficio
Misura e durata dell’esonero
Cumulo con altri benefici
Presupposti del beneficio
Procedimento di ammissione al beneficio
Fruizione dell’incentivo
Istruzioni contabili
Proroga del termine per il passaggio dal sistema DMAG al sistema UNIEMENS
 
 
Allegati
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 117 e 118
Variazioni al piano dei conti
 
1.
PREMESSA
 
La legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018) ha previsto un nuovo incentivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Tale incentivo, avente come destinatari i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, prevede, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
 
Per espressa previsione della norma sopra citata, l'esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
“de minimis”
.
 
2. Destinatari del
beneficio
 
L’esonero in oggetto è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
 
3. Misura e durata dell’esonero
 
Il beneficio introdotto dalla legge di bilancio 2018, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la misura di seguito indicata:
 
-        esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
-        esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
-        esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
 
L’esonero in parola ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui sono tenuti gli IAP e i CD per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione i seguenti contributi:
 
-  
il contributo di maternità,
dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del  D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
 
-  
il contributo INAIL
, dovuto dai soli coltivatori diretti.
 
Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, con riferimento al limite “
de minimis
” previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso ed alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. DPE 66 P-4 con nota del 5 gennaio 2018 e alle successive indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 32/2018.
 
4. Cumulo con altri benefici
 
Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’esonero in argomento
“non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
 
Pertanto, si precisa che nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
 
5. Presupposti del beneficio
 
La fruizione dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è subordinata alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente le seguenti condizioni:
 
-     adempimento degli obblighi contributivi;
-     osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
-     rispetto degli altri obblighi di legge;
-     rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati  dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
L’esonero spetta, inoltre, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “
de minimis
” pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro.  A tal proposito si ribadisce che, come già previsto per l’esonero per CD/IAP di cui alla legge n. 232 del 2016, al fine della verifica del contenimento del beneficio entro il limite dei 15.000 euro, si tiene conto degli esoneri e delle riduzioni contributive applicabili nei due anni precedenti la domanda (2017 e 2016), dell’anno in corso (2018) e dei due anni successivi (2019 e 2020).
 
Con riferimento agli aiuti “
de minimis”
, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “
de minimis
”, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.
 
6. Procedimento di ammissione al beneficio
 
Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - devono inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.
 
La presentazione dell’istanza si effettua accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “
Comunicazione bidirezionale
” – “
Invio comunicazione”,
dove è disponibile il modello telematico “
Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018
(
CD/IAP2018
)”.
 
La domanda deve essere inoltrata all’INPS
e
sclusivamente in via telematica
,
avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
 
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà l’eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “
esito
” del medesimo modulo di istanza. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio
presuntivamente
spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “
esito
” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
 
Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque l’attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "
sospese
". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
 
L'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.
 
L’Inps e le amministrazioni competenti effettueranno gli ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in parola.
 
Gli operatori delle strutture territoriali potranno verificare lo stato e l’eventuale esito di tutte le domande pervenute di propria competenza accedendo all’apposita funzionalità: “Comunicazione bidirezionale” dell’area Telematizzazione dei Servizi per l’agricoltura.
 
7. Fruizione dell’incentivo
 
In sede di tariffazione, per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di beneficio (MODULO CD/IAP2018)e la stessa sia stata processata con esito positivo sarà applicato l’esonero dal versamento nella misura indicata di seguito:
 
-
        100% per i primi 36 mesi a decorrere dalla data inizio attività;
-        66% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
-        50% per gli ulteriori 12 mesi massimo.
 
L’esonero riguarda solo la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio contributivo alla voce “esonero ex Legge 205/2017”, visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.
 
8. Istruzioni contabili
 
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo in oggetto, riconosciuto ai datori di lavoro agricoli - coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) -  ai sensi dell’art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018),  il cui onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) si istituisce il seguente conto:
 
-        GAW37269 Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola, effettuate ai sensi dell’art.1, commi 117 e 118, della legge n. n. 205 del 27 dicembre 2017.
 
Come di consueto, le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli.
 
I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto.
 
Si allega la variazione al piano dei conti.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
Allegato N.1
Allegato N.2