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Circolare numero 44 del 22-03-2019


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 22/03/2019
Circolare n. 44
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)

SOMMARIO:

Si illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2019 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

INDICE

 

1. Premessa

2. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2019

3. Platea interessata alla rimodulazione della perequazione

4. Modulo perequativo in vigore per gli anni 2019-2021

5. Criteri applicativi

6. Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione

7. Certificato di pensione per l’anno 2019

 

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 122 del 27 dicembre 2018 sono state illustrate le modalità con cui è stata applicata la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e sono stati impostati i relativi pagamenti per l’anno 2019.

Sul supplemento ordinario n. 62L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

L’articolo 1, comma 260, della citata legge ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato al rinnovo 2019 (Allegato n. 1). Conseguentemente è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione sulla base della nuova previsione legislativa.

Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano i criteri seguiti per la rivalutazione e si forniscono le tabelle aggiornate per l’anno 2019, che sostituiscono l’allegato 2 trasmesso con la circolare n. 12/2018 (Allegato n. 2).

 

2. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2019

 

Preliminarmente si evidenzia che nulla è innovato relativamente all’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria, che rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si confermano, pertanto, i valori riportati al paragrafo 1.2 della citata circolare n. 122/2018, che per comodità si replicano nella tabella seguente.

 

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2019

€ 513,01

€ 292,43

IMPORTI ANNUI

€ 6.669,13

€ 3.801,59

 

3. Platea interessata alla rimodulazione della perequazione

 

Sono interessate alla rimodulazione della rivalutazione per l’anno 2019 le sole prestazioni previdenziali illustrate al paragrafo 1 della citata circolare n. 122/2018.

Non sono quindi interessate dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti:

  • le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
  • le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
  • l’indennità integrativa speciale;
  • le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

La rivalutazione delle prestazioni elencate resta fissata sulla base dei criteri illustrati, rispettivamente, ai paragrafi 2, 3 e 4 della citata circolare n. 122/2018.

 

4. Modulo perequativo in vigore per gli anni 2019-2021

 

L’articolo 1, comma 260, della legge n. 145/2018 dispone che “per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

  1. per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
  2. per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

    1)    nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    2)     nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    3)   
    nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    4)       
    nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    5)   
    nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    6)    nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”.

 

 

Sulla base del dato normativo sopra riportato, nella seguente tabella si riepilogano, in base agli indici di perequazione illustrati, le percentuali di aumento applicabili ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019, con le relative fasce di garanzia.

Periodo

Fasce

Indice di perequazione

% aumento

Importo trattamenti

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1° gennaio 2019

Fino a 3 volte il TM

100%

1,1%

fino a € 1.522,26

Fascia di garanzia *

 

 

oltre € 1.522,26 e fino a € 1.522,76

sono garantiti 1.539,00

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

97%

1,067%

oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68

Fascia di garanzia *

 

 

oltre € 2.029,68 e fino a € 2.034,10

sono garantiti  € 2.051,34

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

77%

0,847%

oltre € 2.029,68 e fino a € 2.537,10

Fascia di garanzia*

 

 

oltre € 2.537,10 e fino a € 2.544,04

sono garantiti  € 2.558,59

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

52%

0,572%

oltre € 2.537,10 e fino a € 3.044,52

Fascia di garanzia*

 

 

oltre € 3.044,52 e fino a € 3.046,19

sono garantiti   € 3.061,93

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47%

0,517%

oltre € 3.044,52 e fino a € 4.059,36

Fascia di garanzia*

 

 

oltre € 4.059,36 e fino € 4.060,25

sono garantiti € 4.080,35

Oltre 8 e fino a 9 volte il TM

45%

0,495%

oltre € 4.059,36 e fino a € 4.566,78

Fascia di garanzia*

 

 

oltre € 4.566,78 e fino a € 4.569,28

sono garantiti € 4.589,39

Oltre 9 volte il TM

40%

0,44%

oltre € 4.569,28

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

 

Si segnala che le fasce sono costruite in base all’importo del trattamento minimo mensile dell’anno 2018, pari a 507,42 euro.

 

5. Criteri applicativi

 

Per l’individuazione del cumulo perequativo si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1 della citata circolare n. 122/2018. Tuttavia, giova precisare quanto segue.

La nuova disposizione lascia immutato il criterio di rivalutazione per le pensioni il cui importo complessivo lordo sia pari a tre volte il trattamento minimo al 31 dicembre 2018.

Pertanto, per individuare i trattamenti da rimodulare sono stati verificati negli archivi dell’Istituto tutti i soggetti rientranti in tale condizione, in considerazione del fatto che, nell’arco temporale intercorso fra l’attuale e la precedente lavorazione finalizzata alla perequazione, in favore del pensionato potrebbe essere stata liquidata una nuova prestazione con decorrenza nel mese di dicembre 2018, che si aggiunge alle precedenti, oppure le pensioni già in essere potrebbero essere state nel frattempo riliquidate o ricostituite. In tali casi, il cumulo perequativo esaminato in occasione del rinnovo generalizzato del mese di novembre 2018 potrebbe non coincidere con quello valutato nella lavorazione in esame.

Pertanto, per ciascun soggetto interessato si è provveduto nel seguente modo:

  • è stata calcolata la rivalutazione spettante in base ai criteri vigenti;
  • è stata calcolata la differenza di pensione lorda a debito del pensionato;
  • è stata calcolata la differenza di IRPEF applicata sulle maggiori somme non dovute.

Il nuovo importo, come sopra rideterminato, viene messo in pagamento dalla mensilità di aprile 2019.

 

6. Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione

 

Le procedure di liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate al fine di attribuire, per l’anno 2019, la rivalutazione in base alle disposizioni vigenti, come sopra esposte.

 

7. Certificato di pensione per l’anno 2019

 

Sul sito istituzionale www.inps.it sarà disponibile il certificato di pensione.

Il servizio è utilizzabile dal titolare della prestazione con le ordinarie credenziali di accesso.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele