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Circolare numero 45 del 14-3-2005.htm

  
a) Art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229. Modifica all’art. 38 della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di adempimenti per l’accredito figurativo per i soggetti di cui al co. 1 della medesima legge. B) Legge 30.12.2004, n. 311, articolo 1, commi 239 e 527. Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 14 Marzo 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  45

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

a) Art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229. Modifica all’art. 38 della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di adempimenti per l’accredito figurativo per i soggetti di cui al co. 1 della medesima legge. B) Legge 30.12.2004, n. 311, articolo 1, commi 239 e 527. Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.

 

SOMMARIO:

a) I lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 che intendano avvalersi dell’accredito figurativo della contribuzione disciplinato dall’art. 31 della legge n. 300/1970 devono presentare la domanda di accredito figurativo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo che pervenga una espressa manifestazione di volontà i senso contrario. b) Tutti i soggetti aventi diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi ateriori al 1° gennaio 2003,  possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005”

 

 

 

 

 

 

A) Articolo 15 della legge n. 229 del 2003.

 

La legge 23.12.1999, n. 488, art. 38, commi da 1 a 3, prevede che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica (cfr. circolare n. 81 del 2000 e n. 48 del 2002).

L’art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), pubblicata in G.U. n. 196 del 25.8.2003 ed entrata in vigore il 9.9.2003, ha sostituito il co. 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999,  stabilendo che i lavoratori dipendenti individuati dal co. 1 dello stesso, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui allo stesso comma 1, presentano la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza e che la stessa domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

 Ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni dovevano infatti essere osservate, in base al co. 3 dell’art. 38 nel  testo originario, le modalità previste per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa dall’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996. Come noto, questa domanda  deve essere proposta da parte dei soggetti interessati presso la gestione previdenziale di pertinenza, per ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa stessa. In base alle disposizioni generali di cui all’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996, inoltre, tale domanda deve essere ripetuta ogni anno entro e non oltre la stessa data, anche nel caso di aspettativa di durata pluriennale.

L’art. 15 della legge di semplificazione stabilisce pertanto nuove modalità per l’esercizio della facoltà di accreditamento dei contributi, con riferimento ai soggetti individuati al comma 1 dell’art. 38 richiamato, e cioè ai dipendenti del settore pubblico e privato eletti membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante. In base alle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. N. 7/60816/INPS del 14 maggio 2004, l’innovazione ha natura meramente procedurale, e quindi resta immutato, per la parte sostanziale, il quadro normativo fornito dall’art. 31 della legge n. 300/1970 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996. La stessa norma stabilisce inoltre per gli stessi soggetti l’obbligo, a pena di decadenza, di presentare domanda di accredito figurativo all’ente previdenziale di appartenenza entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa. 

Le nuove previsioni trovano applicazione a far data dall’entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 9.9.2003. Pertanto i lavoratori di cui all’art. 38, co. 1, della legge n. 488/1999 che abbiano presentato domanda di accredito figurativo dei contributi, non hanno necessità di ripresentarla con riferimento agli anni successivi. Coloro che, invece, non l’abbiano presentata, dovranno provvedere. Si precisa a questo proposito che la presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con riferimento all’anno nel quale si è verificata l’omissione, salva in ogni caso l’applicazione di eventuali disposizioni di legge che prevedano la riapertura dei termini decorsi (vedi, a tale proposito, il paragrafo 2 ).

Si precisa inoltre che la previsione di tacito rinnovo della domanda di accredito figurativo vale solo per i periodi di aspettativa successivi a quello con riferimento al quale è stata presentata la domanda di accredito figurativo e non può valere per i periodi di aspettativa precedenti, atteso che la norma dell’art. 15 non ha, in base ai principi generali sull’efficacia della legge nel tempo, efficacia retroattiva. 

Tuttavia occorre considerare che una presentazione della domanda di accredito in vigenza dell’art. 15 della norma in questione, quindi successivamente al 9.9.2003, ma con riferimento a periodi di aspettativa usufruiti in precedenza (come accade nel caso in cui sia stata disposta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accredito) consente, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro nella nota richiamata, l’applicazione della nuova disciplina procedurale con effetto dalla data della richiesta dell’interessato.

Le sedi dell’Istituto devono pertanto tenere in evidenza le situazioni di aspettativa riferite ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 tutelate dal diritto all’accredito figurativo ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, per le quali sia stata presentata nel 2001 o nel 2002 domanda di accredito figurativo nei termini, procedendo d’ufficio, salvo che pervenga manifestazione di volontà in senso contrario, all’accredito stesso.

Rimane ferma, naturalmente, la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti allo stesso fine, per i quali si rimanda alle circolari  emanate nel tempo sull’argomento (cfr. circolari n. 81 del 2000 e 48 del 2002). A tale proposito si ricorda che non è possibile procedere all’accredito figurativo in assenza del versamento dell’equivalente della quota a carico del lavoratore, che deve essere effettuato entro il 16 ottobre dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto corso l’aspettativa, secondo le modalità illustrate, da ultimo, con la circolare n. 48 del 2002 e comunque entro i termini prescrizionali, maggiorati delle somme aggiuntive per ritardato versamento.

Si precisa che le particolari modalità individuate dal nuovo testo del comma 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 trovano applicazione solo per i lavoratori dipendenti indicati al co. 1 della stessa norma, mentre per tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa continua a trovare applicazione, ai fini dell’accredito figurativo, la previsione di cui all’art. 3, co.3 del D.Lgs. n. 564/1996, quindi la domanda di accredito deve essere ripetuta, in base alla regola generale, ogni anno.

 

b) Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.

 

L’art. 1, comma 239, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) dispone che i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa  per i periodi anteriori al 1.1.2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

Inoltre l’art. 1, comma 527, primo alinea, dispone modifiche al disposto dell’art. 44, comma 9 quinquies dell’art. 44 del D.L.  n. 269/2003. Per effetto della modifica il testo di tale disposizione risulta essere il seguente: “I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005”. Le due disposizioni contengono dunque una analoga previsione di riapertura dei termini di domanda per l’accredito figurativo della contribuzione ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996.

Nel rimandare in materia a tutte le circolari contenenti istruzioni sull’argomento (cfr. circolari n. 337 C e V. del 23.5.1973, n. 23 del 31.1.1985, n. 13 del 18.1.1995, n. 130 del 11.5.1995, n. 225 del 20.11.1996 e n. 127 del 15.6.1998), si ricorda che la domanda di accredito della contribuzione figurativa, connessa a periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale si è svolta l’aspettativa. Per effetto della nuova previsione legislativa tale termine finale per la presentazione della domanda in questione risulta differito, con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002, al 31.3.2005.

Il termine trova applicazione nei riguardi di tutti i lavoratori in aspettativa interessati dall’applicazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e quindi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 564 del 1996, e quindi anche nei confronti dei soggetti interessati dall’applicazione dell’art. 38, commi 1,2,3, della legge n. 488 del 1999 ai fini del versamento contributivo previsto dalla stessa norma, salvo quanto illustrato nel paragrafo che precede.

L’art. 1, comma 527, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), dispone inoltre che tra i soggetti di cui all’art. 44, comma 9quinquies, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali.   Si puntualizza che le cariche in questione sono quelle già indicate in circolare n. 225 del 1996.

Infine, si precisa che il nuovo termine di presentazione della domanda di accredito figurativo previsto dalle norme contenute nella legge finanziaria 2005 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002 determina la conseguente riapertura del termine per il versamento, facoltativo, della contribuzione aggiuntiva di cui all'art.3 commi 5 e 6 del d.l.vo n.564 del 1994 (cfr. circolare n. 14 del 1997)

 

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco