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Circolare numero 46 del 26-03-2020


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Roma, 26/03/2020
Circolare n. 46
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2020 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si forniscono le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dello 0,5%, con i minimali e i limiti di reddito calcolati in base all’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2020.

INDICE

 

 

1.  Nuove fasce di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020

1.1 Platea interessata alla rimodulazione della perequazione

1.2 Modulo perequativo in vigore per gli anni 2020-2021

1.3 Criteri applicativi

1.4 Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione

2.  Massimale della retribuzione pensionabile 2020. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità

 

 

 

1.  Nuove fasce di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020

  

Con la circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 sono state illustrate le modalità con cui è stata applicata la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e sono stati impostati i relativi pagamenti per l’anno 2020.

 

 

Sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

 

 

L’articolo 1, comma 477, della citata legge ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato al rinnovo 2020 (Allegato n. 1).

 

 

La modifica si sostanzia nella eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti compresi fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di rivalutazione pari al 100% dell’indice di rivalutazione.

 

 

Conseguentemente, è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione alla luce della nuova previsione legislativa.

 

 

Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano i criteri seguiti per la rivalutazione e si forniscono le tabelle aggiornate sulla base della modalità di rivalutazione stabilita dalla citata legge n. 160/2019, nonché alla percentuale di variazione dello 0,5%, in sostituzione delle tabelle B, F, G, O, R, S, T e U pubblicate in allegato alla circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 (Allegato n. 2).

 

 

1.1  Platea interessata alla rimodulazione della perequazione

 

 

Sono interessate alla rimodulazione della rivalutazione per l’anno 2020 le sole prestazioni previdenziali illustrate al paragrafo 1 della citata circolare n. 147/2019.

 

Non sono quindi interessati dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti:

 

  • le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
  • le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
  • l’indennità integrativa speciale;
  • le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

 

La rivalutazione delle prestazioni elencate resta fissata sulla base dei criteri illustrati  ai paragrafi 1.4, 2 e 3 della medesima circolare n. 147/2019.

 

 

 

1.2  Modulo perequativo in vigore per gli anni 2020-2021

 

L’articolo 1, comma 477, della legge n. 160/2019 dispone che “per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

 

a.    per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b.    per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei   trattamenti medesimi:

    1. nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    2. nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    3. nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    4. nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    5. nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”.

 

 

Sulla base del dato normativo sopra riportato, nella seguente tabella si riepilogano, in base all’indice provvisorio di perequazione pari allo 0,4%, le percentuali di aumento applicabili ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le relative fasce di garanzia. Si segnala che tali fasce sono costruite in base all’importo del trattamento minimo mensile dell’anno 2019, pari a 513,01 euro.

 

 

 

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo garanzia

1° gennaio 2020:

Fino a 4 volte il TM

100

0,400 %

-

2.052,04

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

2.052,05

2.053,91

2.060,24

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

77

0,308 %

2.052,05

2.565,05

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.565,06

2.567,61

2.572,95

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

52

0,208 %

2.565,06

3.078,06

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

3.078,07

3.078,67

3.084,46

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47

0,188 %

3.078,07

4.104,08

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4.104,09

4.104,40

4.111,79

Oltre 8 e fino a 9 volte il TM

45

0,180%

4.104,09

4.617,09

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4. 617,10

4.618,01

4.625,40

Oltre 9 volte il TM

40

0,160%

4.617,10

 

 

 * Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

 

  

1.3  Criteri applicativi

 

 Sono stati interessati dalla rimodulazione esclusivamente i trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo dell’anno 2019.

 

Per l’individuazione del cumulo perequativo si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1 della citata circolare n. 147/2019.

 

 

La lavorazione ha provveduto a:

 

  • calcolare la rivalutazione spettante in base ai criteri vigenti;
  • quantificare la differenza di pensione lorda a credito del pensionato;
  • calcolare la differenza di IRPEF applicata sulle maggiori somme dovute.

 

Il nuovo importo, come sopra rideterminato, viene messo in pagamento dalla mensilità di aprile 2020.

 

 

 

1.4  Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione

 

Le procedure di liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate al fine di attribuire, per l’anno 2020, la rivalutazione in base alle disposizioni vigenti, come sopra esposte.

 

 

2.  Massimale della retribuzione pensionabile 2020. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità

 

 

Con la citata circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 è stato comunicato che il decreto del 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2019, fissa nella misura dello 0,4%l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2020.

 

Con la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari allo 0,5%.

 

Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2020.

 

Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2020 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2021, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dello 0,5%, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2%annuo, e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 così come modificata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 

Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2020, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione dello 0,5% (515,58 euro mensili), con la citata circolare n. 9/2020, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2020 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dello 0,4%, stabilito con decreto ministeriale del 15 novembre 2019, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno successivo.

 

 

Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2020 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 37 della legge n. 488 del 1999.

 

 

Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivi, per la riduzione delle pensioni di importo elevato, saranno adeguati in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2021, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

 

 

Si comunica infine che, per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020, le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 0,5%.

 

Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale (RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B).

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele