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Circolare numero 54 del 17-04-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 17/04/2019
Circolare n. 54
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 2018. Proroga Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) per assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 2018 ha prorogato per l’anno 2019 l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

INDICE

 

1.  Premessa

2.  Importi stanziati

3.  Rapporti incentivati

4.  Assetto e misura dell’incentivo

5.  Condizioni di spettanza dell’incentivo

6.  Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

7.  Coordinamento con altri incentivi

7.1  Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

8.  Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

9.  Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET

10.  Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018

11.  Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG

12.  Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

13.  Istruzioni contabili

1. Premessa

 

Con il decreto direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018 (Allegato n. 1),l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha prorogato l’incentivo “Occupazione NEET”, già disciplinato con il decreto n. 3 del 2 gennaio 2018.

 

Con la presente circolare, fermo restando quanto già illustrato con la circolare n. 48/2018 alla quale si rinvia, si forniscono, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’ANPAL al riguardo in data 22 febbraio 2019, le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

 

Per quanto concerne i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo e l’ambito territoriale di ammissione all’incentivo si richiamano integralmente le indicazione fornite ai paragrafi 1, 2 e 3 della citata circolare n. 48/2018.

 

2. Importi stanziati

 

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che, per l’anno 2019, sono state incrementate di ulteriori 60 milioni di euro. Come chiarito dall’ANPAL, la gestione e il riconoscimento dell’agevolazione avverrà nel limite della dotazione complessiva destinata a finanziare l’incentivo pari a 160 milioni di euro (cfr. l’articolo 2 del decreto direttoriale n. 581/2018).

Al riguardo, si precisa che 100 milioni di euro erano già stati stanziati per le assunzioni effettuate nel corso dell’annualità 2018.

 

3. Rapporti incentivati

 

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante (per i quali trovano applicazione le precisazioni già fornite nella citata circolare n. 48/2018, paragrafo 5.1); l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

 

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

 

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, del decreto n. 3/2018).

 

Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell’evento incentivabile.

 

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

 

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso dell’anno 2018.

 

4. Assetto e misura dell’incentivo

 

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto n. 3/2018, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

 

Nella determinazione delle contribuzioni datoriali oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall’Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all’assunzione[1].

 

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato[2].

 

L’agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 3, del decreto n. 581/2018).

 

Con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per altri incentivi all’occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio[3].

 

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

 

5. Condizioni di spettanza dell’incentivo

 

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

 

  • rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:

 

- adempimento degli obblighi contributivi;

- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati nella citata circolare n. 48/2018 al paragrafo 6.

 

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

 

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 3/2018, di seguito riepilogate:

 

1) l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (relativamente alle modalità di calcolo dell’incremento, si rinvia al paragrafo 7.1 della circolare n. 48/2018);

2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

 

a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

 

b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

 

c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

 

d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Si ribadisce sull’argomento che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.

 

7. Coordinamento con altri incentivi

 

L’incentivo, come previsto dall’articolo 9 del decreto direttoriale n. 3/2018, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di seguito illustrato, per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

 

7.1. Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

L’articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione NEET con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui all’articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.

 

La cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri.

 

Pertanto, se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all’incentivo Occupazione NEET, quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

 

Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, come già chiarito nella circolare n. 48/2018, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

 

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. l’articolo 10 del decreto direttoriale citato).

 

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

 

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;

- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all’occupazione dei giovani disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);

- se per l’assunzione intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

 

Il modulo è accessibile, previa autentificazione, seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

 

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

 

- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma “Garanzia giovani”, sia profilato e sia stato preso in carico;

- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;

- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;

- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

 

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta, diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

 

Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Durante tale periodo l’ANPAL, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma “Garanzia giovani” ovvero, in caso di scelta plurima, la Regione in cui sarà svolta la prestazione lavorativa. A seguito della segnalazione da parte dell’ANPAL, la Regione interessata, entro 15 giorni, provvederà alla presa in carico del giovane. Nelle ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l’ANPAL stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

 

Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all’autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

 

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

 

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

 

Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati:

- il codice fiscale del datore di lavoro;

- la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;

- il codice fiscale del lavoratore.

 

Si ribadisce, inoltre, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l’ammontare di 671,66 euro mensili; nell’ipotesi di cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l’importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.

 

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, che impone l’individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

 

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

 

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

 

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.

 

9. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET

 

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

 

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NE19” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

 

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

- con il codice “L510” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

- con il codice “L511” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis)”.

 

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

 

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NEDE” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

 

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

- con il codice “L512” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

- con il codice “L513” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis)”.

 

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati, sempre nei limiti dell’importo massimo mensile ammesso, o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante.

 

Si fa infine presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile o di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura “Iscrizione e variazione azienda”), all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel modo seguente:

 

-      indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);

-      valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

 

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.

 

10. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018

 

I datori di lavoro autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

 

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NEGE” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

 

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

- con il codice “L514” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

- con il codice “L515” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis)”.

 

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

 

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NEC9” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

 

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

- con il codice “L516” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581 /2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

- con il codice “L517” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.

 

I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati, sempre nei limiti dell’importo massimo mensile ammesso, o restituire somme non spettanti, si devono avvalere della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività e che vogliono fruire dell’incentivo spettante.

 

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile o di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, valgono le stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente.

 

11. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG

 

Il datore di lavoro agricolo all’atto della prenotazione dell’incentivo occupazionale attraverso il portale delle agevolazioni (ex DiResCo), dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l’aliquota contributiva a suo carico al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane.

 

Come già esposto al paragrafo 4 della presente circolare, si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.

 

A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza del secondo trimestre 2019.

 

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) “NE” avente il significato di “Proroga Incentivo Occupazione NEET - Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018”.

 

Il codice di autorizzazione “NE” sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma.

 

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA “NE” consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.

 

La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, a una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

 

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. la circolare n. 46/2011) e, pertanto, l’eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

 

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

 

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

 

- per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;

- nel campo CODAGIO, il CA “NE”;

- nel campo retribuzione, l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.

 

Il calcolo dell’effettivo importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.

 

Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l’effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l’importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato, sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate mediante l’applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni.

 

Qualora il calcolo contributivo, come sopra descritto, comporti la determinazione di un valore inferiore di quello esposto con il tipo retribuzione “Y”, il bonus sarà pari a quello calcolato dall’Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione “Y”, quest’ultimo rappresenterà il valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.

 

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al primo trimestre 2019, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

 

I datori di lavoro autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge n. 205/2017, esporranno nel DMAG anche i codici previsti per l’assunzione agevolata e relativi all’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 (cfr. il paragrafo 12 della circolare n. 40/2018).

 

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile o di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente, questa provvederà a segnalare nella procedura “Archivio Anagrafico e Agevolazioni delle Aziende Agricole” la data di termine del rapporto tra l’azienda cedente (CIDA) e il lavoratore agevolato e indicherà il codice CIDA della nuova azienda acquirente.

 

12. Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

  • Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2019, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

 

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “L”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

 

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, per esporre il beneficio spettante dovranno invece compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

 

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “M”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

 

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l’elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

  • Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo   con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2019, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

 

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “N”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

 

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, per esporre il beneficio spettante dovranno invece compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

 

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “O”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

 

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l’elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

 

13. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile dell’incentivo previsto dal decreto direttoriale 28 dicembre 2018, n. 581, al fine di favorire l’occupazione dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, non coinvolti in altre attività formative, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) nuovi conti suddivisi per tipologia di agevolazione.

Con riferimento ai datori di lavoro che fruiscono dell’Incentivo Occupazione distinto traIncentivo Occupazione (nel rispetto degli aiuti “de minimis”) codice tipo incentivo “NE19” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”) e dell’Incentivo Occupazione in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”) codiceNEGE” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”, si istituisce il seguente conto:

GAW32175 - Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29, anni di cui al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) anche in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 ess., della legge n. 205/2017 “(nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”),di cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018.

Riguardo i datori di lavoro che fruiscono dell’Incentivo Occupazione NEET 2019, (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo “NEDE” e dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo “NEC9” di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018, si istituisce il seguente conto:

GAW32176 - Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, anche in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), di cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018.

Al conto GAW32175, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso Uniemens con i codici “L510” e “L514” per l’incentivo corrente; “L511” e “L515” per il recupero degli arretrati di gennaio-febbraio-marzo 2019.

Similmente, al conto GAW32176 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 “VIRTUALE” sono evidenziati con i codici “L512” e “L516” per l’incentivo corrente; “L513” e “L517” per gli arretrati di gennaio-febbraio-marzo 2019.

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri relativi agli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli, da imputare agli stessi conti, che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.

 

Gli stessi conti rileveranno l’onere per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione Uniemens sezione <ListaPosPA>.

 

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.

Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


[1] Cfr. da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale finalizzato all’occupazione dei giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017.

[2] In tali ipotesi, come espressamente previsto dal medesimo articolo, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

[3] Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: “nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate”.