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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 57 del 28-03-2018


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 28/03/2018
Circolare n. 57
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”. Modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si illustrano le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative ai requisiti di accesso, alla decorrenza, alla durata, al finanziamento e all’importo della nuova misura di contrasto alla povertà denominata ReI.
INDICE
 
Premessa         
Destinatari e requisiti. Modifiche di cui all’articolo 1, commi 190, 191 e 192, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
2.1. Modifiche con decorrenza 1 gennaio 2018
2.2. Modifiche con decorrenza 1 luglio 2018
Decorrenza e durata. Modifiche di cui all’articolo 1, comma 194, della legge 27dicembre 2017, n. 205
Incremento del beneficio massimo erogabile. Modifiche di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa
 
 
1. Premessa
 
Con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni sulla disciplina della nuova misura di contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione (ReI), introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in relazione ai requisiti di accesso, alla decorrenza e durata della misura, al finanziamento, nonché all’importo della misura.
Si allega il modello di domanda di ReI, modificato alla luce delle predette novità.
 
2. Destinatari e requisiti. Modifiche di cui all’articolo 1, commi 190, 191 e 192, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
 
2.1. Modifiche con decorrenza 1 gennaio 2018
 
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è stato modificato dall’articolo 1, comma 190, della legge n. 205/2017. Risulta infatti abrogato, per effetto della predetta norma, il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione individuati dalla previgente formulazione dell’articolo 3, comma 2, lett. b) “
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.
Pertanto, per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, nel nucleo, la mera “
presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione”
.
I rimanenti requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017, restano invariati. Si rinvia per quanto non specificato alla circolare n. 172 del 2017, paragrafo 1, punto 1.2.
 
2.2. Modifiche con decorrenza 1 luglio 2018
 
In ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, l’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Pertanto, per accedere al ReI, le domande presentate a far data dal 1° luglio 2018 non dovranno soddisfare i predetti requisiti familiari.
 
3. Decorrenza e durata. Modifiche di cui all’articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
 
La legge n. 205/2017 interviene anche in tema di durata e decorrenza della misura.
Infatti, all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, l’articolo 1, comma 194, della citata legge introduce la previsione, nel caso in cui all’atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso sia erogato in un’unica soluzione annuale.
Quindi, nelle ipotesi in cui, a seguito dell’istruttoria, l’importo mensile del beneficio economico connesso al ReI spettante per il primo mese sia pari o inferiore a 20 euro, tale importo sarà moltiplicato per la durata del beneficio ed erogato, anticipatamente, in un'unica soluzione su base annua.
Si riporta, a titolo esemplificativo, il seguente caso:
il richiedente il ReI che ha presentato domanda nel corso del mese di febbraio 2018 e al quale spettasse un beneficio pari a 15 euro mensili per 18 mensilità, per effetto della modifica introdotta dalle legge n. 205/2017, percepirà, all’atto dell’accoglimento della domanda, un importo pari a 150 euro, corrispondente a 15 euro per dieci mensilità, e riceverà l’anno successivo l’importo spettante, ove ricorrano le condizioni, per le otto mensilità residue.
Occorre precisare che, in tal caso, devono comunque essere effettuati i consueti controlli successivi, fino all’ultimo mese di durata teorica della prestazione. In tal modo, laddove la condizione economica del nucleo dovesse variare, determinando il diritto a un importo mensile superiore, si provvederà all’erogazione della differenza rispetto all’importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.  
Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, l’articolo 1, comma 194, della legge n. 205/2017 prevede che, ai fini del rinnovo, non decorrano i termini di durata di cui all’articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 147 del 2017, ovvero 18 mesi (al netto dei periodi di SIA eventualmente goduti) in caso di prima concessione e 12 mesi in caso di rinnovo.
Pertanto, nelle ipotesi in cui all’atto dell’istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al ReI, risulti un importo del beneficio economico connesso al ReI pari a zero, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta e il richiedente la prestazione potrà rinnovarla, in caso di variazione dei requisiti economici, senza attendere il decorso di alcun termine.
Resta salva la possibilità, per il nucleo che si trovi nelle condizioni sopra delineate, di rivolgersi ai competenti servizi sociali comunali per la presa in carico.
 
4. Incremento del beneficio massimo erogabile. Modifiche di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
 
Il beneficio economico del ReI, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, è pari, su base annua, al valore di 3.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013[1], nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75%.
La norma in parola prevede che la misura sia soggetta, in sede di prima applicazione, a un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995. L’articolo 1, comma 193, della legge n. 205/2017 ha previsto che tale importo sia incrementato del 10%.
Nella seguente tabella si riportano gli importi, annuali e mensili, previsti per il 2018.
 
Numero componenti
Soglia di riferimento in sede di prima applicazione
Beneficio massimo mensile
1
2.250,00 €
187,50 €
2
3.532,50 €
294,38 €
3
4.590,00 €
382,50 €
4
5.535,00 €
461,25 €
5
6.412,50 €
534,37 €
6 o più
6.477,90 €
539,82 €
 
5. Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa
 
La legge di bilancio 2018 è intervenuta anche sulle disposizioni di finanziamento della misura di contrasto alla povertà, prevedendo un incremento delle risorse sul Fondo per la lotta alla povertà. In particolare, la citata legge ha modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 147/2017, relativo alle “disposizioni finanziarie”, rideterminando la dotazione del Fondo Povertà in 2.059 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, in 2.545 milioni di euro per l’anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l’anno 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui al citato articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
[1] I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, sono i seguenti:
  
NUMERO COMPONENTI   PARAMETRO
1                                  1,00
2                                  1,57
3                                  2,04
4                                  2,46
5                                  2,85
 
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Tuttavia, l’applicazione del tetto massimo di importo annuale comporta l’abbattimento dell’importo massimo annuo erogabile ad un nucleo di 6 componenti, nella misura di 6.477,90 euro, e l’effettiva mancata applicazione dell’incremento di 0,35 per ciascun ulteriore componente
Allegato N.1