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Circolare numero 84 del 06-06-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 06/06/2019
Circolare n. 84
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2019

SOMMARIO:

1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

2. Riduzione degli oneri sociali

3. Riduzione del costo del lavoro

4. Contributi INAIL

5. Salari medi provinciali

6. Agevolazioni per zone tariffarie

7. Modalità di pagamento

8. Tabella aliquote contributive

1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

 

Per l’anno 2019 continua a trovare applicazione il disposto dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2019 sono così di seguito fissate:

 

 

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

Concedente

Concessionario

Totale

20,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)

8,84%

28,99%

 

2. Riduzione degli oneri sociali

 

Al riguardo continua a trovare applicazione l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

 

 

Esoneri aliquote contributive

Assegni familiari

0,43%

Tutela maternità

0,03%

Disoccupazione

0,34%

 

3. Riduzione del costo del lavoro 

 

L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come indicato nel seguente prospetto:

 

Aliquota disoccupazione

2,75%

Esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. 266/2005

1,00%

 

4. Contributi INAIL

 

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono fissati nelle seguenti misure:

 

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro

3,1185%

 

5.  Salari medi provinciali

 

L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha interpretato l’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/68 e dall’articolo 7 della legge n. 233/1990. Pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

 

6. Agevolazioni per zone tariffarie

 

L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), prevede che: “a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.

Pertanto, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2019 continuano ad essere quantificate nelle seguenti misure:

 

TERRITORI

MISURA AGEVOLAZIONE

DOVUTO

Non svantaggiati

--

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

 

7.  Modalità di pagamento

 

L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line per il cittadino, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”. 

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2019, il 16 settembre 2019, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.

 

8. Tabella aliquote contributive

 

Nell’allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele