Direzione Centrale Pensioni
Premessa e ambito di applicazione
La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell’Unione europea dal 1° luglio 2013, in quanto da tale data è in vigore il Trattato del 9 dicembre 2011, relativo alla sua adesione all’Unione (cfr. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 112 del 24 aprile 2012, e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42). Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche e il regolamento n. 1231/2010 hanno trovato applicazione anche nei rapporti con la Croazia, sostituendo la previgente Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003, salvo alcune disposizioni rimaste ancora in vigore (vedi i punti 8, 9 e 12.1 della circolare n. 109/2013). La Croazia non aveva aderito né all’Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera (Accordo CH-UE), né all’Accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali Accordi non erano applicabili alla Croazia. Come noto, l’Accordo CH - UE si applica, dal 1° giugno 2002, tra la Svizzera e i 15 Stati membri dell’Unione europea (circolare n. 118 del 25 giugno 2002). Successivamente, l’Accordo è stato esteso:
Con la Decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 novembre 2016 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 31 del 4 febbraio 2017, ALLEGATO 1), è stato approvato il Protocollo (ALLEGATO 2) all’Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo CH-UE), riguardante la partecipazione della Repubblicadi Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea. Pertanto, l’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, è applicabile, dal 1° gennaio 2017, anche alla Repubblica di Croazia. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni dei regolamenti comunitari, le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, approvate dallo specifico Comitato misto per l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione, le relative disposizioni amministrative ed operative emanate dall’Istituto, con particolare riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi (circolare n. 109/2013, punto 7) e alle disposizioni per la trattazione e la definizione delle domande di prestazione in base ai regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009, sono applicabili, oltre che ai rapporti tra la Svizzera e i 27 Stati dell’Unione europea, anche a quelli tra la Svizzera e la Croazia. Di conseguenza, deve ritenersi superato quanto indicato al punto 11 della circolare n. 109/2013, in merito all’inapplicabilità dell’Accordo CH-UE alla Croazia. Per effetto dell’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia, nell’ambito di applicazione relativo alle persone dell’Accordo rientrano i cittadini dei 28 Stati UE e i cittadini della Confederazione svizzera, nonché gli apolidi e profughi residenti nel territorio di tali Stati. Rientrano, altresì, nel campo di applicazione relativo alle persone:
1. Totalizzazione dei periodi assicurativi in applicazione dell’Accordo CH-UE alla Croazia
Le persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo CH–UE possono avvalersi delle norme comunitarie di sicurezza sociale, perché richiamate dall’Accordo, e possono, pertanto, totalizzare i periodi fatti valere in uno o più degli Stati membri e in Svizzera. Inoltre, per effetto dell’applicazione dell’Accordo CH-UE, è possibile totalizzare anche i periodi fatti valere in Stati terzi legati, sia all’Italia che alla Svizzera, da Accordi di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici (cd. “totalizzazione multipla”). In seguito all’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia, nel caso in cui il richiedente rientri nel campo di applicazione dell’Accordo solo dal 1° gennaio 2017 (es. cittadino croato), se la prestazione deve essere concessa con la totalizzazione di periodi maturati in Stati terzi legati solo all’Italia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detta prestazione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017. Esempio 1: cittadino croato che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia, Svizzera e Stati Uniti (gli Stati Uniti sono legati solo all’Italia e alla Svizzera da un Accordo di sicurezza sociale); se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati negli Stati Uniti, la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017. Infatti, i periodi maturati negli Stati Uniti possono essere totalizzati solo in applicazione dell’Accordo CH-UE, che ha mantenuto in vigore le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nell’Accordo italo-svizzero. Invece, nel caso di periodi maturati in Stati terzi legati all’Italia, alla Croazia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detti periodi potevano già essere totalizzati in applicazione dei regolamenti comunitari, a decorrere dal 1° luglio 2013 (codice convenzione 12). Esempio 2: cittadino croato che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia, Svizzera e Canada (il Canada è legato da una Convenzione di sicurezza sociale, oltre che all’Italia, sia alla Croazia che alla Svizzera); se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati in Canada, la prestazione potrà essere riconosciuta in regime comunitario a partire dal 1° luglio 2013. Infatti, in questo caso sia i periodi maturati in Canada che i periodi maturati in Svizzera possono essere totalizzati in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nella Convenzione italo-croata rimaste in vigore anche successivamente all’ingresso della Croazia nell’Unione europea. Analogamente, nel caso ad esempio di un cittadino svizzero, se la prestazione deve essere concessa con la totalizzazione di periodi maturati in Stati terzi legati solo all’Italia e alla Croazia da Accordi di sicurezza sociale, detta prestazione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017. Esempio 3: cittadino svizzero che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia, Svizzera e Australia (l’Australia è legata solo all’Italia e alla Croazia da un Accordo di sicurezza sociale); se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati in Australia, la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017. Infatti, i periodi maturati in Australia possono essere totalizzati solo in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nella Convenzione italo-croata, rimasta in vigore anche successivamente all’ingresso della Croazia nell’Unione europea. La totalizzazione, in tal caso, è resa possibile dall’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia. Se il richiedente ha maturato periodi di assicurazione in Stati terzi legati, oltre che all’Italia, anche alla Croazia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detti periodi potevano essere già totalizzati in applicazione dell’Accordo CH-UE, a decorrere dal 1° giugno 2002. Esempio 4: cittadino svizzero che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia, Svizzera e Canada; se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati in Canada, la prestazione potrà essere riconosciuta in regime comunitario a partire dal 1° giugno 2002. Infatti, in questo caso sia i periodi maturati in Canada che i periodi maturati in Croazia possono essere totalizzati in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nell’Accordo italo-svizzero, applicabili anche successivamente alla data di entrata in vigore dell’Accordo CH-UE. E’ utile precisare che la totalizzazione dei periodi maturati in Stati terzi (totalizzazione multipla), in applicazione delle disposizioni degli Accordi bilaterali richiamati sopra, può essere effettuata solo se presente, nel caso della Convenzione italo-croata, anche contribuzione maturata in Croazia e, nel caso dell’Accordo italo-svizzero, anche contribuzione maturata in Svizzera. Si ritiene opportuno ricordare, infine, che l’Accordo CH-UE non si applica ai cittadini degli Stati terzi (vedi circolare n. 51 del 15 marzo 2011).
2. Maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità
Si evidenzia che - analogamente a quanto disposto con circolare n. 10 del 30 gennaio 2006 per l’applicazione del regolamento (CE) n. 647/2005 alle maggiorazioni sociali già in pagamento negli Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia, alla data del 1° giugno 2005 - a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono essere corrisposte le maggiorazioni sociali al cittadino croato residente in Svizzera e al cittadino svizzero residente in Croazia. Restano, invece, esportabili gli assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità.
3. Integrazione al trattamento minimo
Così come disposto per i residenti nei Paesi dell’Unione europea dal regolamento n. 1247/92 (vedi circolare n. 15 del 16 gennaio 1993), anche per i cittadini svizzeri residenti in Croazia e per i cittadini croati residenti in Svizzera, gli importi riconosciuti a titolo d’integrazione al trattamento minimo, già spettanti alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad essere corrisposti ai beneficiari.
Invece, gli importi eventualmente spettanti a titolo d’integrazione a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto dell’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia, non possono più essere corrisposti al cittadino svizzero titolare di pensione italiana residente in Croazia e al cittadino croato titolare di pensione italiana residente in Svizzera.
|
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |