Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 12790 del 02-05-2006.htm
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 02-05-2006
Messaggio n. 12790
OGGETTO:
Pagamento assegno per il nucleo
familiare per periodi pregressi.
Pervengono da più parti
richieste di chiarimenti circa la competenza al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare per
periodi pregressi durante i quali un lavoratore era occupato presso un datore
di lavoro diverso da quello presso cui lavora al momento in cui intende
inoltrare la domanda di prestazione ovvero al momento stesso non occupato.
Premesso che l’art. 37 del D.P.R. 797/1955 , così come
modificato dall’art. 8 della legge 1038/1961, pone l’obbligo al datore di
lavoro di anticipare per conto dell’INPS la prestazione familiare, si
chiarisce che l’obbligazione sussiste
anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto
di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il
lavoratore medesimo prestava attività
nel periodo oggetto della richiesta, semprechè l’impresa conservi un
rapporto previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita.
In base alla vigente normativa il diritto del lavoratore alla
percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni, pertanto un
datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della suddetta
prestazione presentata da un ex
dipendente nel termine della
prescrizione quinquennale.
Sempre nel termine di cinque anni si prescrive il diritto del
datore di lavoro a richiedere il rimborso dell’assegno per il nucleo
familiare erogato ai propri dipendenti; termine che, nel caso di assegno per periodi pregressi, decorre
dalla data in cui è stato corrisposto.
Si sottolinea che, come indicato nella circolare n. 2783 G.S./10
Ris. del 25 settembre 1951, qualora un datore di lavoro si rifiuti di
corrispondere l’assegno ad un ex dipendente, l’INPS, cui perviene la denuncia
di tale inadempienza, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità
idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l’azienda alla
Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispezioni del Lavoro per i
provvedimenti di competenza.
In tale ipotesi, solo allorquando sia stata accertata
l’impossibilità per il lavoratore di
ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore
di lavoro, la struttura periferica dell’INPS, competente in relazione agli
adempimenti previdenziali effettuati
dallo stesso datore di lavoro,
potrà provvedere al pagamento
diretto della prestazione medesima.
IL
DIRETTORE CENTRALE
Golino