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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 12790 del 02-05-2006.htm
  
  


Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
 
 
Roma, 02-05-2006
 
 
 
Messaggio n.  12790
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:
Pagamento assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi.
 
 
Pervengono da più  parti richieste di chiarimenti circa la competenza al pagamento  dell’assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi durante i quali un lavoratore era occupato presso un datore di lavoro diverso da quello presso cui lavora al momento in cui intende inoltrare la domanda di prestazione ovvero al momento stesso non occupato.
 
Premesso che l’art. 37 del D.P.R. 797/1955 , così come modificato dall’art. 8 della legge 1038/1961, pone l’obbligo al datore di lavoro di anticipare per conto dell’INPS la prestazione familiare, si chiarisce che  l’obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel  datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività  nel periodo oggetto della richiesta, semprechè l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita.
 
In base alla vigente normativa il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni, pertanto un datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della suddetta prestazione  presentata da un ex dipendente  nel termine della prescrizione quinquennale.
 
Sempre nel termine di cinque anni si prescrive il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso dell’assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti; termine che, nel caso  di assegno per periodi pregressi, decorre dalla data in cui è stato corrisposto.
 
Si sottolinea che, come indicato nella circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951, qualora un datore di lavoro si rifiuti di corrispondere l’assegno ad un ex dipendente, l’INPS, cui perviene la denuncia di tale inadempienza, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l’azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza.
 
In tale ipotesi, solo allorquando sia stata accertata l’impossibilità per il  lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la struttura periferica dell’INPS, competente in relazione agli adempimenti previdenziali effettuati  dallo stesso datore di lavoro,  potrà  provvedere al pagamento diretto della prestazione medesima.   
 
                                                        IL DIRETTORE CENTRALE
                                                                    Golino