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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 1593 del 11-04-2016


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 11-04-2016
Messaggio n. 1593
Allegati n.2
OGGETTO:
Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Sviluppo UniEmens e Condizioni di compatibilità dei valori dell’elemento <TipoLavoratore>. Istruzioni contabili per la rilevazione dello sgravio contributivo di cui all’art. 145, comma 13, della legge n. 388/2000. Variazioni al piano dei conti.
 
 
1.  
Sgravi contributivi ex art. 145, comma 13, legge n. 388/2000. Adeguamento delle informazioni nel flusso UniEmens.
 
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le aziende del settore dello sport professionistico interessate alla fruizione degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000 (art. 145, comma 13 - <TipoContribuzione> “L2”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6” e “L7”), dovranno valorizzare il codice causale di nuova istituzione
“L701”
, avente il significato di “Recupero sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 – calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni” – all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> e nell’elemento <ImportoACredito> l’importo da conguagliare. Si ricorda che la misura del predetto importo deve ovviamente essere in linea con le previsioni di legge e il significato ascritto ad ognuno dei sopra citati <TipoContribuzione>.
 
Si fa presente che le suddette modalità di compilazione del flusso UniEmens dovranno essere adottate
a partire dai flussi inoltrati dall’1/1/2016
.
 
Per le aziende che hanno usufruito dello sgravio, nei mesi precedenti, senza l’utilizzo del codice causale L701, dovranno provvedere all’invio dei flussi di variazione.
 
1.1 Istruzioni contabili
 
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere derivante dallo sgravio contributivo introdotto dall’art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall’art. 4, comma 196, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  e regolamentato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2003, n. 98, si istituisce nell’ambito del Fondo pensioni sportivi professionisti (evidenza contabile ENP), il seguente nuovo conto:
 
ENP37102 – Sgravio di oneri contributivi a favore delle società sportive, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato, di giovani calciatori e di preparatori atletici, ai sensi dell’art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall’art. 4, comma 196, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
Al citato conto, movimentato dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, andranno imputate le somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il nuovo codice causale “L701”.
 
I rapporti finanziari con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), destinatario dello specifico contributo straordinario stabilito dalla normativa in esame, saranno curati direttamente dalla Direzione generale, ai fini del rimborso degli oneri derivanti da tale agevolazione contributiva.
 
Si riporta nell’allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.
 
 
2.  
Condizioni compatibilità per la compilazione dei flussi UniEmens.
 
Allo scopo di agevolare i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico nello svolgimento degli adempimenti informativi relativi alla presentazione della denuncia contributiva nell’ambito del flusso UniEmens integrato (cfr. circolare n. 154/2014 e messaggio Hermes n. 5327/2015), si forniscono con il presente messaggio alcune precisazioni relative alle condizioni di compatibilità da assumere a riferimento ai fini della corretta compilazione della sezione <PosContributiva>.
 
Infatti, si rammenta che con la realizzazione dell’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva ex Enpals nel flusso aziende con dipendenti - attesa la necessità di preservare la corretta applicazione delle regole contributive che governano l’assicurazione obbligatoria IVS nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico - le procedure di controllo che supportano la gestione del tracciato UniEmens sono state adeguate tenendo conto di dette specificità normative/amministrative, anche mediante la predisposizione di particolari vincoli di compatibilità tra gli elementi di cui si compone la sezione <PosContributiva>.
 
In particolare, posto che, nell’ambito del flusso UniEmens, il particolare profilo contributivo/assicurativo degli assicurati iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) è determinato dalla valorizzazione nell’elemento <TipoLavoratore> di appositi codici istituiti ad hoc (cfr. circ. n.154/2014), si riportano nel presente messaggio le regole di compatibilità predisposte con riferimento ai codici del predetto elemento afferenti al settore spettacolo/sport.
 
Si rammenta che i codici <TipoLavoratore> relativi allo sportivo professionista e al lavoratore dello spettacolo, istituiti avendo a riferimento l’anzianità assicurativa al 31.12.1995 ovvero la sussistenza di talune specificità contributive (es. tersicoreo/ballerino, interprete principale in sala d’incisione) sono i seguenti:
-        “SC”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
-        “SY”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995;
-        “SR”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 e privo di precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;
-        “SX”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;
-        “SI”: interprete principale in sala di incisione;
-        “ST”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
-        “SZ”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
 
Di seguito nella tabella allegata
(all.A)
per ognuno dei predetti codici vengono riepilogate le compatibilità relative ai valori ammessi rispettivamente negli elementi <Qualifica1>, <Qualifica2> e <Qualifica3>, nonché le incompatibilità, laddove sussistenti, afferenti al <CodiceQualifica> e al codice statistico contributivo assegnato al datore di lavoro.
 
E’, altresì, evidenziata in tabella, per ciascun codice <TipoLavoratore>, la sussistenza di compatibilità esclusive, afferenti:
-        al <CodiceQualifica> (elemento, come noto, volto ad accogliere il codice identificativo della qualifica professionale del lavoratore dello spettacolo e dello sport professionistico);
-        alla posizione contributiva aziendale di cui è titolare il datore di lavoro: è il caso dei codici “ST” ed “SZ”, identificativi del particolare profilo contributivo dello sportivo professionista, che risultano essere unicamente compatibili con il codice statistico contributivo (c.s.c.) 1.18.08.
 
Si precisa che i CSC 1.18.08 e 7.07.09, possono contenere solo ed esclusivamente lavoratori dello Sport e Spettacolo e deve essere compilato obbligatoriamente il campo TipoLavoratore uguale a: SC,SY,SR,SI,ST,SZ ad eccezione per i lavoratori con qualifica: 3,9,5 e P e TipoLavoratore uguale a: 0.
A tal proposito si ricorda che se si riscontrino assetti contributivi differenti da quelli sopra descritti, si dovrà procedere all’apertura di una apposita ulteriore matricola.
 
Con particolare riguardo alla categoria del “lavoratore autonomo esercente attività musicali” di cui alla legge n. 350/2003 (art. 3, commi 98, 99 e 100) - tenuto conto che è stato istituito il codice statistico contributivo “7.07.11” (associato al codice Ateco2007 90.01.09) che consente, unitamente alla valorizzazione del codice “S” in <Qualifica1>, l’individuazione di detta categoria nel flusso - nella tabella allegata si è evidenziata la compatibilità esclusiva del c.s.c. “7.07.11” con i codici <TipoLavoratore> “SC” o “SY“, <Qualifica1> “S”, <Qualifica2> “F”  <Qualifica3> “D” e <CodiceQualifica> “011”, “012”, “013”, “032”, “081”, “082”, “083”, “084”, “500”.
 
Con riguardo ai <TipoLavoratore> contraddistinti dai codici “SR” e “SX”, in relazione ai quali è stata evidenziata  in tabella la compatibilità esclusiva con il <CodiceQualifica> “091” e “092”, si tiene a precisare che il riferimento al ballerino/tersicoreo di cui alla descrizione come innanzi riportata, è da intendersi comprensivo della figura professionale del coreografo/assistente coreografo. Infatti, per detta categoria professionale, al quale si applica il regime pensionistico  di favore (accesso ai trattamenti pensionistici, raggiungimento dell’età pensionabile, etc.) previsto dal legislatore per il ballerino/tersicoreo, l’onere contributivo è pari al 35,70% della retribuzione o compenso lordo.
 
Peraltro, si evidenzia che la figura del coreografo/assistente coreografo, ancorché inizialmente non espressamente compresa nell’elenco delle categorie professionali assicurate presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, ha comunque goduto delle tutele previdenziali proprie del ballerino e del tersicoreo anche antecedentemente alla formale inclusione del medesimo nell’elenco delle figure tabellate avvenuta con i decreti ministeriali 15 marzo 2005.
 
In proposito si ricorda che a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 182/1997 - che, come noto, ha previsto la distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e prestazioni - la figura professionale del coreografo è stata da parte dell’ex Enpals formalmente ed espressamente ricondotta a quella del ballerino/tersicoreo con conseguente applicazione del medesimo regime previdenziale (cfr. circolare n. 3/1998, nell’ambito della quale, sulla base dell’individuazione in gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al Fplsl di cui al decreto del Ministro del lavoro 10 novembre 1997, i coreografi ed assistenti coreografi sono stati annoverati nel “gruppo ballo” insieme ai ballerini e tersicorei).
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Cioffi
 
 
 
 
Allegato N.1
Allegato N.2