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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 162 del 15-01-2016


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 15-01-2016
Messaggio n. 162
Allegati n.1
OGGETTO:
Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 8 aprile 2015. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.
 
 
 
1.  
Premessa.
 
Il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 ha disciplinato, per l’anno 2015, lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.
Con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Con il messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli
importi corrisposti nell'anno 2014.
 
Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
 
2.  
Generalità.
 
Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio
effettivamente spettante
.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
 
3.  
Particolarità.
 
Coesistenza di premi
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 35.000
Premio contrattazione aziendale € 800,00
Premio contrattazione territoriale € 400,00
Misura massima di premio sgravabile € 560,00 (€ 35.000*1,60%)
Sgravio azienda € 140,00 (€ 560*25%)
Sgravio lavoratore € 51,00 (€ 560*9,19%)
 
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 800/€ 800+€ 400) = 67%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 400/€ 800+€ 400) = 33%
 
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 94,00 (€ 140*67%)
sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 34,00 (€ 51*67%)
sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 46,00 (€ 140*33%)
sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 17,00 (€ 51*33%)
 
Operazioni societarie - unificazione posizione contributiva
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata - le operazioni di conguaglio dello sgravio
dovranno
essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
Parimenti, le aziende che - successivamente alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell’unicità della posizione contributiva – siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, opereranno il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi in essere.
A tal fine, nelle situazioni descritte, le aziende interessate provvederanno – ricorrendone i presupposti - a richiedere alla sede dell’Istituto territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 6), corredando la richiesta degli elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo.
 
Aziende cessate
Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2014 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
 
 
4.  
Lavoratori
iscritti all’Inps Gestione ex Inpdap.
 
Stante l’esclusione esplicita, stabilita dall’art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012, in ordine all’applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lvo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate dall’Aran in sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari sono i datori di lavoro iscritti all’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici, aventi natura giuridica di “impresa privata” ammessi al beneficio per gli importi corrisposti nell’anno 2014. Per il solo personale che ha mantenuto l’iscrizione originaria ad una delle gestioni ex INPDAP  si forniscono di seguito le  modalità per il recupero.
Il recupero di quanto spettante deve essere effettuato  con il flusso UniEmens (ListaPosPA), utilizzando l’elemento <E0_PeriodoNelMese>, per i dipendenti in servizio, ovvero, l’elemento <V1_PeriodoPrecedente> Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante l’indicazione, da parte dei datori di lavoro che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio contributivo,  del contributo da recuperare nell’elemento <Importo> di  Recupero Sgravi, valorizzando l’anno di corresponsione degli importi  oggetto dello sgravio in <AnnoRif> e il Codice Recupero con il valore 2 (legge 247/2007).
 
Si ricorda che per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici lo sgravio contributivo è così articolato: 
 
innanzi tutto entro il limite massimo di 23,80 punti per iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 per gli iscritti alla gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate.
solo in caso di successiva capienza, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS¸ rispettando il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche modalità operative.
Per quel che riguarda lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore, lo sgravio è pari all’8,85% per la gestione CPDEL; CPS, CPI; all’ 8,80% per la gestione CTPS.
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992.
 
Si rammenta infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita.
 
5.  
Lavoratori
iscritti all’Inps Gestione ex Enpals.
 
Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai  Fondi pensioni della Gestione ex Enpals, si rammenta che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
 
Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
 
Con specifico riferimento alla retribuzione annua da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si precisa quanto segue:
 
• con riguardo ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2014, a € 100.123,00);
 
• per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione (pari, per l’anno 2014, a € 729,90) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312;
 
• con riferimento, infine, agli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile (pari per l’anno 2014 a € 320,91) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312.
 
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate sui flussi UniEmens riferiti alle matricole con cui vengono assolti gli obblighi contributivi secondo quanto previsto dalla circolare n. 154/2014.
Per il recupero delle somme spettanti, le imprese ammesse allo sgravio si atterranno alle indicazioni fornite al successivo punto 8.1.
 
6.  
Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi.
 
Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI). Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente al citato Ente.
 
 
7.  
Istruzioni operative
.
 
Con riguardo ai lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap, per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto,
dovrà limitarsi alla quota spettante sulle medesime contribuzioni
. Per il recupero della contribuzione pensionistica, si veda quanto indicato al precedente punto 4.
 
Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - ammesse allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “
9D
”.
 
8.  
Modalità di recupero
.
8.1.     
Datori di lavoro non agricoli.
 
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
 
 
Contrattazione aziendale
 
Contrattazione Territoriale
Codice
         Significato
 
Codice
           Significato
L242
Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L.
 
L244
Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L.
L243
Sgr. aziendale ex. DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore
 
L245
Sgr. territoriale ex. DI 8-04-2015 quota a favore lavoratore
 
da valorizzare nell’Elemento<Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
 
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
 
8.2.     
Restituzione quote eccedenti.
 
Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale “
M964
” - avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.
 
Le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
 
8.3.     
Datori di lavoro agricoli.
 
Per le aziende agricole con dipendenti, relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009.
Si  allega il  modello per la presentazione dell’istanza di sgravio.
 
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Cioffi
 
Allegato N.1