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Messaggio numero 1760 del 20-04-2016


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 20-04-2016
Messaggio n. 1760
Allegati n.1
OGGETTO:

Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (ex art. 1 D.L. 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla L. 19/12/1984 n. 863) stipulati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/15 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data. Maggiorazioni di competenza 2016 e maggiorazioni anno 2015 non ancora conguagliate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

   

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE AREE METROPOLITANE
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE FILIALI DI COORDINAMENTO
AI RESPONSABILI DELLE AGENZIE
 

 

Premessa

 

Il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21 - all’art. 2-quater, comma 2, prevede che per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.

 

Pertanto, anche per l’anno 2016, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.

 

Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, si fa presente che le predette operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.

Allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.

 

Con riguardo al trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, si rileva che alcuni dei predetti contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, pertanto le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento del predetto trattamento stabilito, nella misura del 10% del trattamento medesimo, dall’art. 2-bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Al riguardo, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue in ordine allo stanziamento operato dall’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 11/2015 e dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge 17 luglio 2015, n. 109, di conversione del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, si fa presente che le aziende interessate potranno avviare il recupero del predetto incremento del trattamento di integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015, sulla base delle istruzioni operative di seguito riportate.

 

Le sopra citate operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.

Anche in questo caso, allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, che per l’anno 2015 è stabilito in 150 milioni di euro, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio) dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.

 

 

1. Istruzioni operative per il conguaglio dell’incremento del trattamento di integrazione salariale nei flussi UniEmens

 

1.1    Maggiorazioni anno 2016

 

Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens, a partire dal periodo di paga di competenza aprile 2016, gli importi riferiti all’anno 2016 secondo le indicazioni che seguono.

 

Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986), si conferma la prassi in uso, basata sull’utilizzo del  codice G603.

 

Per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2016, i datori di lavoro valorizzeranno, nell’elemento <DenunciaIndividuale>/ <CausaleCongCIGS>, il codice di nuova istituzione “G709” e, nell’Elemento DenunciaIndividuale>/<ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.

 

Per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio, marzo), e non conguagliata valorizzeranno, nell’elemento <DenunciaIndividuale>/<CausaleCongCIGS>, il codice di nuova istituzione “G710” e, nell’Elemento DenunciaIndividuale/<ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.

 

Per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2016, dovranno valorizzare, nell’elemento <DenunciaIndividuale>/<CausaleCongCIGS>, il codice di nuova istituzione “F505” e, nell’Elemento DenunciaIndividuale/<ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.


In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere effettuate con le denunce contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o giugno 2016. A partire dalla competenza di giugno 2016, cesserà l’operatività del predetto codice “G710”.

 

 

1.2       Recupero Maggiorazioni anno 2015

 

Per il recupero delle maggiorazioni del 10%, relative all’anno 2015 e non ancora conguagliate, le aziende interessate, dovranno utilizzare esclusivamente i codici già in uso “G708”, avente il significato di “Solidarietà maggiorazione 10% arretrati 2015”, e “F504”, avente il significato di “Ratei contratti di solidarietà 2015, maggiorazione 10%” .

 

Le operazioni di recupero della maggiorazione 10% riferita all’anno 2015, dovranno essere effettuate entro e non oltre il periodo di paga di giugno 2016. A partire dal periodo di paga di luglio 2016, cesserà definitivamente l’operatività dei predetti codici.

 

 

2.      Pagamenti diretti

 

Nel caso in cui sia prevista dai decreti direttoriali la modalità del pagamento diretto, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10%, onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.

 

 

3.      Istruzioni contabili

 

L’onere per la maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nella misura del 10% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario lavorativo, prevista per l’anno 2016, in relazione ai contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, ai sensi dell’art. 2-quater, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è posto a carico dello Stato (Fondo sociale per occupazione e formazione).

 

 

Pertanto, la relativa imputazione contabile avverrà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario). Si istituiscono, a tal fine, i nuovi conti:(Gestione degli i per il mantenimento del salario). Si istituiscono, a tal fine, i nuovi conti:

1)      in caso di conguaglio della maggiorazione, valorizzata nel flusso UNIEMENS con i nuovi codici “G709” (anno 2016 - periodi di paga correnti), “G710” (anno 2016 - periodi di paga arretrati) e “F505” (anno 2016 - ratei)

 

GAU30208 – Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria in relazione ai contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, ai sensi dell’art. 2-quater, comma 2, del decreto legge n. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2016 – anno 2016.

 

Per l’imputazione delle somme poste a conguaglio dai datori di lavoro, relative all’anno 2015 (codici UNIEMENS esistenti “G708” e “F504”), si conferma l’utilizzo del conto GAU30195, istituito con il messaggio n. 5100 del 31/07/2015.

 

2)   in caso di pagamento diretto della maggiorazione

 

GAU30209 – Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori, in relazione ai contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, ai sensi dell’art. 2-quater, comma 2, del decreto legge n. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2016 – anno 2016.

 

Le procedure informatiche corrispondenti, di ripartizione contabile dei DM e di pagamento accentrato delle prestazioni a sostegno del reddito, dovranno essere conseguentemente aggiornate.

 

Resta inteso che, per l’imputazione dei trattamenti di integrazione salariale, nella misura del 60% della retribuzione persa, continueranno ad essere movimentati dalle predette procedure, rispettivamente, i conti esistenti GAU30010/GAU30070 e GAU30192/GAU30191, a seconda che la competenza sia relativa agli anni precedenti oppure all’anno in corso.

 

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa in esame, stante il limite dello specifico stanziamento previsto, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

 

Nell’allegato n. 1, si riportano le variazioni effettuate al piano dei conti.

  Il Direttore Generale  
  Cioffi