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Messaggio numero 2109 del 03-06-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 03-06-2019
Messaggio n. 2109
OGGETTO:

Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

   

1. Premessa

 

Con il messaggio n. 1399 del 29/03/2018 l’Istituto ha riepilogato le disposizioni di legge vigenti in materia di Polo Unico di medicina fiscale e le istruzioni operative diramate, comunicando la necessità di “approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti” in ordine all’esclusione dal campo di applicazione della normativa sul Polo Unico di medicina fiscale (artt. 18 e 22 del D.lgs n. 75/2017) del personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con il medesimo messaggio è stato chiarito che “in attesa delle indicazioni ministeriali […] per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d’ora le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all’Inps per la gestione del Polo Unico”.

In data  25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale, pur riservando ad ulteriori approfondimenti la questione relativa all’esclusione di tale personale dall’obbligo della certificazione telematica di malattia.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni operative.

 

2. Indicazioni operative

 

Gli applicativi informatici sottostanti al Portale aziende on line - Richieste di visite mediche di controllo sono stati aggiornati, al fine di identificare automaticamente le amministrazioni in argomento quali datori di lavoro di dipendenti pubblici rientranti nel Polo Unico.

In ogni caso, qualora un’amministrazione non venga riconosciuta automaticamente dall’applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa avrà la possibilità di autodichiarare la qualità di datore di lavoro cui si applica la disciplina del Polo Unico.

Le visite effettivamente eseguite, fatti salvi i controlli dell’Istituto sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, non determineranno l’emissione di fattura elettronica ed i relativi oneri resteranno a carico dell’Inps, a valere sugli stanziamenti e finanziamenti previsti dalla normativa di riferimento (art. 22 del D.lgs n. 75/2017).

Per quanto riguarda invece le visite mediche di controllo d’ufficio ordinate dall’Istituto nell’ambito del Polo Unico, si conferma che, allo stato, l’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica della certificazione della malattia per il personale in argomento (prevista dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012), ne rende impraticabile la disposizione.

Infatti, al di là dell’impossibilità tecnica di alimentare gli applicativi informatici di ausilio alla gestione delle visite mediche di controllo d’ufficio, la stessa normativa di riferimento prevede che “l'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione [telematica] per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 [accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia] anche mediante la trattazione  dei  dati  riferiti alla diagnosi” (comma 2 dell’art. 55-septies del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 18 del D.lgs n. 75/2017).

Inoltre, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 55-septies del D.lgs n. 165/2001, “i controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate”.

Peraltro, già con il messaggio n. 1399/2018 l’Istituto ha chiarito che “la normativa vigente […] attribuisce solo alcune specifiche competenze all’Istituto, mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazionee che eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità.

Pertanto, d’ora innanzi, per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico.

Si fa infine riserva, in attesa dell’esito degli approfondimenti con i Dicasteri coinvolti, di comunicazioni in ordine alla disposizione, per il medesimo personale, delle visite mediche di controllo d’ufficio.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele