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Messaggio numero 2554 del 08-06-2016


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 08-06-2016
Messaggio n. 2554
OGGETTO:

Incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni. Riconoscimento dello sgravio per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.

   

 

Premessa

  

L’art. 1, co. 114, della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) ha disposto che “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.

La citata previsione ha la finalità di gestire i profili contributivi connessi alla mancata proroga delle disposizioni relative alla cosiddetta “piccola mobilità”.

Va ricordato, infatti, che per l’anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono, per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta “piccola mobilità”).

In ragione della mancata proroga delle suddette norme, l’Istituto, in via cautelare, ha ritenuto anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013, con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale (vedi circ. 150/2013).

 

Di conseguenza, le procedure di elaborazione delle denunce contributive sono state aggiornate per dare evidenza all’indebita esposizione dei codici tipo contribuzione P5, P6, P7, S1, S2, S3 e, in fase di calcolo, in presenza di tali codici, la procedura ha generato note di rettifica, a prescindere dalla presenza del C.A. 5Q.

 

Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n.8889 del 19.11.2014 e in attuazione della previsione contenuta nella legge di stabilità 2015, si forniscono le istruzioni per la gestione di tale agevolazione.

 

Destinatari

 

In base al dettato della legge 190/2014, sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che, entro la data del 31.12.2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’espressione “hanno assunto” deve essere interpretata estensivamente; la norma, pertanto, trova applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31.12.2012.

 

È utile ricordare che nella circolare n.150/2013, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a parziale scioglimento della riserva contenuta nella circolare n.13/2013, era stato precisato che “non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013”.

La previsione contenuta nell’art.1, comma 114, della L.190/2014 – a scioglimento dell’ulteriore riserva contenuta nella lettera c) della circolare n.150/2013 - intende, pertanto, riconoscere e finanziare i rapporti agevolati instaurati entro il 31/12/2012, fino alla loro naturale scadenza, senza possibilità di finanziare eventuali proroghe o trasformazioni, in quanto intervenute in data successiva al 31/12/2012.

 

Indicazioni operative

 

I datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica al titolo di cui trattasi, non devono porre in essere alcun adempimento; infatti, le procedure, automaticamente, effettueranno il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l’agevolazione spettante.

I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante.

Nel caso in cui fosse presente nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante.

 

Anche i datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 che, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto[1], non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

 

Infine, i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31.12.2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta - completa della documentazione necessaria - alla sede Inps competente per territorio avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.

 

Per consentire una puntuale e corretta rielaborazione delle note di rettifica, le Sedi dovranno esaminare tempestivamente le richieste pervenute attraverso il canale indicato e definire i relativi ticket di verifica generati dalla procedura assegnando, se spettante, il codice di autorizzazione 5Q; contrariamente a quanto avvenuto finora, infatti, a seguito dell’istanza di ammissione al beneficio, le procedure non aggiorneranno automaticamente le caratteristiche contributive aziendali, ma tale adempimento è demandato ai funzionari della sede competente.

Per agevolare l’attività di gestione delle note di rettifica e di aggiornamento delle caratteristiche contributive delle aziende, verrà messo a disposizione delle sedi un elenco contenente le posizioni che risultano prive del codice di autorizzazione 5Q.

 

Si rende noto, infine, che a partire dalle denunce di competenza aprile 2016 cesseranno di avere validità i codici tipo contribuzione P5-P6-P7-S1-S2-S3-J4-K4.

Per i codici tipo contribuzione P6-P7-S2-S3, la procedura calcolerà l’aliquota piena a partire dalla competenza di gennaio 2014; per i codici tipo contribuzione P5-S1 l’aliquota piena verrà calcolata a partire dalla competenza di luglio 2014; per i codici tipo contribuzione J4 e K4 si rinvia all’ultimo paragrafo.

 

Note di rettifica

 

Relativamente alle note di rettifica inerenti l’agevolazione in oggetto e presenti negli archivi dell’Istituto si fa presente quanto segue:

 

  • Le note di rettifica, generate in corrispondenza dei codici tipo contribuzione P5-P6-P7-S1-S2-S3 per i periodi in cui l’agevolazione non può essere riconosciuta (competenze successive a dicembre 2013 per i codici Tipo Contribuzione P6-P7-S2-S3 e competenze successive a giugno 2014 per i codici Tipo Contribuzione P5-S1), previo ricalcolo, verranno emesse e notificate ai datori di lavoro. Eventuali situazioni che legittimino un differimento del termine finale di godimento del beneficio[2] dovranno essere segnalate – utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale Aziende” e selezionando l’oggetto “Note di rettifica” - alla Sede competente, che adotterà i provvedimenti necessari a rendere fruibile il beneficio per tutto il periodo spettante[3].

 

  • Le note di rettifica con periodo di competenza 01/2013-06/2014[4], in presenza del Codice di autorizzazione 5Q verranno ricalcolate in maniera centralizzata e, in assenza di addebiti o accrediti per altra causa, verranno azzerate.

 

  • Le note di rettifica con periodo di competenza 01/2013-06/2014[5], emesse per assenza del codice di autorizzazione 5Q, verranno sospese in attesa che le sedi effettuino le attività di controllo e aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali; nelle ipotesi in cui i controlli dovessero avere un esito negativo (mancata attribuzione del C.A. 5Q), le suddette note di rettifica dovranno essere sottoposte a ricalcolo a cura dell’operatore di sede (l’emissione e notifica ai datori di lavoro verrà effettuata in automatico dalla procedura). Tali addebiti potranno essere contestati secondo le consuete modalità.

 

Si ricorda, inoltre, che la fruizione dell’agevolazione in oggetto è subordinata alla regolarità contributiva aziendale, cioè al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della L.296/2006.

 

Infine, in merito alla spettanza delle agevolazioni contributive, avuto riguardo sia alla sussistenza dei requisiti di legge che alla durata nella fruizione, verranno attivati controlli sistematici da parte delle Sedi avvalendosi delle banche dati a disposizione dell’Istituto, del sistema dei controlli incrociati nonché delle procedure messe a disposizione dell’unita organizzativa Verifica amministrativa.

 

Apprendisti assunti ex art. 7, co. 4, D. lgs. n. 167/2011.


In conseguenza della mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta “piccola mobilità”, era stata sospesa anche l’elaborazione delle denunce contributive riguardanti rapporti istaurati secondo l’abrogata previsione dell’art. 7, co. 4, D.lgs.167/2011, cioè con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni (circ. 150/2013).

 

A seguito della disposizione contenuta nell’art.1, comma 114, della Legge di Stabilità 2015 sarà quindi possibile usufruire del regime contributivo di cui alla sopracitata norma anche per tale tipologia di lavoratori.

Per le istruzioni operative e la gestione delle relative note di rettifica, si rinvia alle indicazioni fornite nella precedenti sezioni, con le seguenti precisazioni in merito all’aliquota da applicare in ipotesi di mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata prevista nella circolare n.128/2012 (si ricorda che per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% - 10% carico datore di lavoro + 5,84% a carico dipendente).

 

Nell’ipotesi di mancato riconoscimento della regime agevolato a causa dell’irregolarità contributiva, agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità verrà applicata l’aliquota prevista per questa tipologia di rapporti a decorrere dal 19° mese, in conformità a quanto precisato nel messaggio n. 11761 del 22/7/2013.

 

Invece, nell’ipotesi in cui il mancato riconoscimento del regime contributivo agevolato dovesse dipendere dall’assenza del codice di autorizzazione 5Q, così come già previsto per gli altri lavoratori, i funzionari di sede porranno in essere l’attività necessaria all’aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali.

 

Qualora l’agevolazione risultasse non spettante, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare, nel termine assegnato dalla Sede, le variazioni della denuncia individuale indicando la nuova qualifica e il tipo contribuzione[6], per consentire alle procedure di calcolare l’aliquota contributiva effettivamente dovuta; lo stesso comportamento dovrà essere tenuto anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro instaurato, pur non risultando agevolabile ai sensi dell’abrogata previsione dell’art. 7, co. 4, D.lgs.167/2011, possieda comunque i requisiti per applicare il regime speciale del contratto di apprendistato.

Si fa presente, infine, che, in ipotesi di mancato adempimento da parte del datore di lavoro, sarà indispensabile avviare un accesso ispettivo al fine di qualificare il rapporto di lavoro in essere e definire la contribuzione effettivamente dovuta.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi  


[1] A tale proposito vedi circ. n.13/2013 e messaggio n. 4679 del 18/3/2013.

[2] Si veda a tale proposito la circolare n.84/1999.

[3] In sede di regolarizzazione, le denunce UniEmens-Vig trasmesse dai datori di lavoro ammessi a prolungare il godimento del beneficio oltre la mensilità di 06/2014 dovranno essere confermate dai funzionari di sede nello stato ricostruito e non in quello calcolato.

[4] Si è ritenuto di dover individuare in giugno 2014 l’ultima data utile per il godimento del beneficio, riferito ad un’assunzione a tempo indeterminato effettuata a dicembre 2012 e per la quale l’agevolazione spetta per 18 mesi; per le assunzioni a tempo determinato e le trasformazioni a tempo indeterminato, il termine finale è rappresentato dalla competenza di dicembre 2013 (12 mesi dall’ultima data utile per l’assunzione o la trasformazione).

[5] Vedi nota 4.

[6] Si ricorda che per consentire il corretto ricalcolo della denuncia non devono essere variati gli importi, ma solo la qualifica e il tipo contribuzione.