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Messaggio numero 2648 del 02-07-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 02-07-2018
Messaggio n. 2648
OGGETTO:

Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nuovo processo di gestione

 

   

Premessa

 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 1175, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale “sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali […]”.

 

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, emanato per dare attuazione al citato articolo 1, comma 1175, nel disciplinare la specifica previsione volta a regolamentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) con riguardo alle agevolazioni, in realtà ha costituito la fonte normativa che, riepilogando i procedimenti amministrativi in cui il Durc è richiesto, ha individuato tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro considerate ostative al rilascio del Documento stesso.

In relazione a ciò l’Istituto, con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008, nel definire le modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità, ha disciplinato la fattispecie dell’attestazione di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei predetti benefici, attribuendo alla stessa la denominazione di Durc interno.

 

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, all’articolo 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva» (1),con un chiaro intento semplificativo,ha connotato diversamente il procedimento di formazione del Durc con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione del Documento stesso. A tal fine è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

 

L’attuazione di tale previsione è avvenuta con l’emanazione del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (2) che, nel definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nell’ambito dei criteri cui tale provvedimento doveva essere ispirato, ha previsto che “nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

 

 

1. Il passaggio dal controllo della regolarità a posteriori della fruizione delle agevolazioni alla verifica della regolarità preventiva. La Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.)

 

Il quadro normativo descritto ha segnato l’avvio del processo di allineamento del sistema definito Durc interno, che circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell’Inps, al sistema di verifica automatizzato del Durc On Line, avviato a decorrere dal 1° luglio 2015.

 

Il consolidamento della piattaforma Durc On Line ha consentito di pervenire, a far data dal mese di settembre 2017 (3), all’allineamento dei due sistemi.

 

A partire da tale momento, il controllo delle agevolazioni è stato attivato con un’interrogazione diretta nel portale Durc On Line finalizzata all’acquisizione del Durc con riguardo a tutte le denunce UniEmens per le quali risultino in stato “emesso” note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296” e per tutti i periodi fino all’ultimo verificato con il preavviso di Durc interno.

 

Tuttavia, al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. – attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito.

 

Ciò consentirà sia di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruite, spesso operato per periodi temporali molto ampi, in presenza di attestazione di irregolarità contenuta nel Documento Verifica regolarità contributiva, sia di assicurare che la verifica non venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell’agevolazione denunciata nei flussi UniEmens correnti ovvero in quelli di variazione.

 

In tal modo sarà possibile conseguire una maggiore efficacia dell’intero sistema dei controlli dando piena attuazione all’intento semplificativo voluto dal legislatore del 2014 con la disciplina in materia di Durc On Line.

 

Dal 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - prevede che l’azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo.

 

La dichiarazione, con riguardo alla matricola aziendale per la quale, per il mese considerato, verrà denunciata dal datore di lavoro l’agevolazione nel flusso UniEmens, deve avvenire entro il giorno precedente la scadenza del pagamento della denuncia stessa.

 

In ogni caso la matricola indicata sarà ricollegata al codice fiscale dell’azienda in ossequio alle regole vigenti in materia di Durc On Line, che prevedono che la verifica di regolarità contributiva interessi tutte le posizioni contributive riconducibili al codice fiscale del soggetto verificato.

 

L’avvenuta trasmissione della Dichiarazione Preventiva di Agevolazione determinerà l’avvio, in tempo reale, dell’interrogazione della piattaforma Durc On Line.

 

L’esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema D.P.A. e fornirà all’utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

 

Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell’azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una agevolazione, il sistema D.P.A. attiverà l’interrogazione della procedura Durc On Line e l’esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni.

 

La verifica della regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc On Line diventa il cardine per l’avvio di un circolo virtuoso che necessita la costruzione di relazioni di partnership tra gli attori del sistema Inps/intermediari-aziende in ragione del cointeresse a che ogni attività correlata ai processi di regolarizzazione trovi una immediata e corretta canalizzazione negli archivi dell’Istituto.

 

Inoltre, tale nuova modalità garantisce la visibilità e la trasparenza delle risultanze interne della verifica nei confronti delle aziende e dei loro intermediari che consente l’avvio di una risposta attiva ai fini della rimozione delle situazioni anomale.

 

La realizzazione di questa interazione positiva viene incentivata dalla riduzione del rischio di perdita delle agevolazioni conseguente alla formazione di un Documento che attesta, in via definitiva, l’irregolarità dell’azienda.

 

 

2. Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - Istruzioni operative

 

A partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura.

 

Tale modulo, come descritto nel paragrafo precedente, servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l’invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.

 

Accedendo a tale sezione, al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.

 

L’indicazione della matricola permetterà alla procedura di risalire al codice fiscale del datore di lavoro, rispetto al quale verrà effettuata la verifica; l’esito della stessa avrà valore per tutte le matricole collegate allo stesso codice fiscale.

 

Il sistema D.P.A., dopo aver protocollato l’istanza, invia alla procedura Durc On Line la richiesta di verifica della regolarità. Laddove sarà presente un Documento Durc On Line regolare in corso di validità D.P.A. ne registrerà l’esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l’eventuale emissione dell’invito a regolarizzare.

 

Al termine del procedimento, la procedura Durc On Line comunicherà l’esito al sistema D.P.A., che provvederà alla registrazione dello stesso.

 

Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co.”, in calce al modulo trasmesso. In riferimento alla singola dichiarazione ed a ogni mese verificato, infatti, verrà annotata la data di interrogazione, l’esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l’esito è stato registrato negli archivi.

 

L’indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all’avvio delle successive verifiche mensile.

 

Il sistema D.P.A., infatti, in automatico, invierà la richiesta di verifica sulla piattaforma Durc On Line ogni mese, per il numero di mesi indicato nell’apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito.

 

Ciò significa che il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l’intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che sono subordinati alla verifica di regolarità ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

 

Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o vuole usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere un nuovo modulo contenente i nuovi dati di riferimento.

 

Al fine di agevolare tale adempimento, il sistema D.P.A., all’approssimarsi della scadenza di validità del modulo trasmesso, inoltrerà un alert sollecitando l’invio di un’eventuale ulteriore richiesta.

 

La procedura descritta permetterà di conoscere in tempo reale, al momento dell’elaborazione della denuncia, la situazione dell’azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici esposti ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.

 

In ogni caso, qualora entro il termine normativamente previsto rimanga senza esito la verifica di regolarità contributiva operata dalla procedura Durc On Line, D.P.A. provvederà automaticamente a reinterrogare il sistema Durc On Line finché non si otterrà l’esito definitivo.

 

 

3. Annullamento dei Documentigenerati dal sistema ai fini della verifica della regolarità contributiva ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006

 

Con il messaggio n. 2267 del 6 giugno 2018 è stata rilasciata alle Strutture territoriali la funzione di annullamento del Documento generato dal sistema di verifica della regolarità contributiva - Durc On Line in caso di esito regolare e Verifica regolarità contributiva in caso di esito irregolare - nelle ipotesi in cui, a seguito di verifiche d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato, risulti che lo stesso sia stato adottato sulla base di un’istruttoria incompleta o fondata su elementi non corrispondenti alla realtà.

 

A seguito dell’annullamento del Documento formato in esito alla richiesta di verifica della regolarità contributiva dell’azienda in materia di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, è necessario effettuare una serie di adempimenti volti, da un lato, a neutralizzare gli effetti prodotti dal Documento annullato e, dall’altro, ad evitare che lo stesso, in attesa che venga formato il nuovo Documento, produca ulteriori conseguenze.

 

Con il presente messaggio si forniscono altresì indicazioni in merito alle operazioni da porre in essere nella gestione di tale evenienza, in attesa che le procedure informatiche vengano aggiornate per effettuare in modo automatizzato gli adempimenti necessari.

 

3.1. Indicazioni operative per la fase successiva all’annullamento del Documento - Durc On Line o Verifica regolarità contributiva - prodotto dal sistema Durc On Line

Pervenuta da Durc On Line la notizia dell’annullamento di un Documento, il sistema procederà centralmente ad aggiornare i semafori già accesi sui mesi interessati dal Documento annullato (che vengono ricondotti a “rosso non lucchettato”) e a inserire il codice fiscale coinvolto in una nuova successiva richiesta a Durc On Line da Inps.

 

Successivamente all’annullamento l’operatore dovrà effettuare una ricognizione degli archivi al fine di individuare e gestire situazioni già in essere, relative all’intervallo temporale interessato dal Documento annullato che, in attesa della formazione di un nuovo Documento, potrebbero definirsi in maniera non corretta.

 

In particolare, per quanto riguarda le note di rettifica presenti in Gestione Contributiva e non ancora definite, si rende necessario distinguere le differenti casistiche:

  • le note di rettifica in stato “da emettere”saranno automaticamente ricalcolate a seguito dell’aggiornamento dei semafori e, in presenza di “rosso non lucchettato”, non saranno notificate;
  • le note di rettifica in stato “emesso”saranno riportate centralmente allo stato “da emettere” e il ricalcolo, per recepire il nuovo esito della verifica di regolarità, sarà fatto automaticamente o potrà essere fatto manualmente dall’operatore;
  • le note di rettifica già inviate/notificatesaranno riportate centralmente allo stato “da emettere”, al fine di impedirne l’erroneo inoltro al recupero crediti in presenza di un semaforo che è stato ricondotto a “rosso non lucchettato” e consentire il successivo ricalcolo in batch. Per evitare errori, nell’ipotesi di passaggio manuale ai Debiti o Crediti, si raccomanda di sottoporre preliminarmente la note di rettifica a ricalcolo per registrare eventuali modifiche della regolarità contributiva.

 

Viceversa, qualora le note di rettifica siano già transitate al Nuovo Recupero Crediti, alle relative inadempienze, contraddistinte dal TS 25, sarà necessario attribuire il CSL 9112 o, se già infasate, sarà necessario sospendere l’avviso di addebito di riferimento.

 

Parimenti, dovranno essere temporaneamente bloccate le note di rettifica transitate in procedura Debiti (causale “in accertamento”), al fine di evitare il rimborso o la compensazione di importi che potrebbero risultare non spettanti.

 

 

3.2. Fase successiva alla formazione del nuovo Documento da parte del sistema Durc On Line

 

A conclusione della nuova attività di verifica della regolarità contributiva, con il successivo aggiornamento del fascicolo, si realizzerà una delle seguenti situazioni:

 

 

Semaforo conseguente alla prima verifica di regolarità

Semaforo conseguente alla seconda verifica di regolarità

A

Rosso lucchettato

Azzurro

B

Rosso lucchettato

Rosso lucchettato

C

Azzurro

Rosso lucchettato

D

Azzurro

Azzurro

 

  • Nella fattispecie A sarà necessario riconoscere i benefici ora spettanti, azzerando gli addebiti generati dal precedente Documento.

A tal fine, l’operatore dovrà effettuare il ricalcolo delle note di rettifica non definite (o attendere il ricalcolo automatico, nell’ipotesi in cui le stesse si trovino nello stato “da emettere”); inoltre, sarà necessario acquisire i flussi di regolarizzazione necessari a definire in compensazione le inadempienze con TS 25.

 

A tal proposito si rileva che i flussi di regolarizzazione dovranno essere acquisiti dalle Strutture, salva l’ipotesi in cui il Documento Verifica regolarità contributiva sia stato annullato a seguito dell’accertato comportamento omissivo del datore di lavoro. In questo caso sarà quest’ultimo a dover trasmettere i flussi regolarizzativi volti al riconoscimento dei benefici inizialmente disconosciuti.

 

Ci si riferisce, in particolare, all’obbligo che grava sul datore di lavoro di comunicare tempestivamente l’avvenuta regolarizzazione a seguito di invito a regolarizzare. L’omessa o tardiva comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione, che ha determinato la formazione di un Documento poi annullato, comporta l’obbligo in capo al datore di lavoro medesimo di sanare la situazione.

 

In relazione a tale eventualità, la Struttura territoriale dovrà aver cura di comunicare all’azienda la necessità di trasmettere i flussi regolarizzativi per il riconoscimento delle agevolazioni e tale comunicazione dovrà essere prodotta dalle aziende ai fini della generazione del ticket di cui al messaggio n. 4973/2016.

 

  • Nella fattispecie B, sebbene la situazione sostanziale non cambi, sarà sempre necessario sottoporre a ricalcolo le note di rettifica non definite, nonché aggiornare il CSL di sospensione attribuito alle inadempienze in gestione, per poi procedere con l’attività di recupero.

 

  • Nella fattispecie C il diverso esito del nuovo Documento comporterà la necessità di addebitare i benefici inizialmente riconosciuti sulla base di un Documento poi annullato.

L’operatore dovrà, innanzitutto, sottoporre a ricalcolo eventuali note di rettifica non definite emesse ad altro titolo (o attendere il ricalcolo automatico), nonché acquisire in procedura flussi di regolarizzazione relativi a tutto il periodo interessato dal Documento annullato, finalizzati ad addebitare i benefici non più spettanti.

 

  • La fattispecie D non richiede, per ovvie ragioni, alcun intervento da parte dell’operatore.

 

Nella gestione dell’attività di sistemazione della posizione aziendale risulta fondamentale tenere in considerazione eventuali attività dell’Istituto che hanno comportato il disconoscimento dei benefici per mancanza dei requisiti sostanziali; ciò per evitare, da un lato, di addebitare due volte lo stesso beneficio - per mancanza dei requisiti e per mancanza della regolarità contributiva, dall’altro, di riconoscere un beneficio non spettante.

 

A tal fine, è indispensabile un controllo delle procedure di verifica documentale afferenti i singoli incentivi, nonché una lettura attenta degli archivi aziendali (tra gli altri, il Fascicolo elettronico aziendale e il Nuovo Recupero Crediti).

 

 

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

 

 

 

Note:

 

(1) Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Art. 4, comma 2, lettera b):

la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

 

(2) Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, è stato pubblicato nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2015 ed è stato modificato dal successivo D.M. 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016. Le relative disposizioni sono contenute rispettivamente nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015 e nella circolare n. 17 del 31 gennaio 2017.

 

(3) L’avvio della verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributiva attraverso il servizio Durc On Line, realizzato in più fasi, è stato preannunciato con il messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015, con il messaggio n. 3184 del 25 luglio 2016 e con il messaggio n. 3220 del 3 agosto 2017.