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Messaggio numero 3104 del 11-08-2020


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Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-08-2020
Messaggio n. 3104
OGGETTO:

Assegno di natalità. Criteri istruttori per gli eventi (nascite, adozioni e affidamenti preadottivi) del 2020. Differenze con le regole gestionali delle precedenti annualità. Sospensione del decorso dei termini di cui all’articolo 34 del decreto “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19

   

 Premessa

 

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori vigenti relativamente alle domande di assegno riferite agli eventi di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nelle diverse annualità (dal 2017 al 2020) e si forniscono, inoltre, indicazioni sulla sospensione dei termini di cui all’articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

 

 1.    Criteri istruttori per le domande riferite agli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) del 2020

 

Come anticipato con la circolare n. 26/2020, per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) del 2020 sono previste nuove fasce ISEE e diversi importi dell’assegno di natalità che può ora spettare anche in tutti i seguenti casi: in presenza di ISEE superiore alla soglia massima e in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, per DSU non presentata, per ISEE scaduto, per DSU senza l’indicazione del minore per il quale l’assegno è richiesto, ecc.) e ciò a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020).

 

Le nuove regole istruttorie sull’ISEE descritte nella circolare n. 26/2020, che di seguito vengono precisate, e le nuove fasce ISEE previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, valgono soltanto per gli eventi avvenuti e che avverranno nel 2020.

 

 

 

 

1.1.  Criteri istruttori in caso di assenza di ISEE - eventi del 2020

 

Come precisato nella citata circolare, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità per i nati o adottati nel 2020 l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile per la sua insussistenza, la prestazione viene erogata ugualmente, ma nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo.

 

In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione, con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.

 

Qualora l’ISEE venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

 

Caso 1 – Domanda presentata nei 90 giorni dall’evento (es. nascita) in assenza di ISEE; l’ISEE è poi presentato successivamente alla domanda entro i 90 giorni dall’evento; l’integrazione dell’assegno decorre dalla presentazione dell’ISEE.

 

Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. Domanda presentata il 2 febbraio. La DSU, non presente al momento della domanda, è presentata il 3 marzo. Ad aprile viene corrisposta la rata con l’integrazione per i mesi di marzo ed aprile mentre per gennaio e febbraio 2020 viene corrisposto l’importo minimo (80 euro o 96 euro).

 

Caso 2 - Domanda presentata nei 90 giorni dall’evento in assenza di ISEE; l’ISEE è poi presentato successivamente alla domanda e successivamente ai 90 giorni dall’evento: l’integrazione decorre dalla data di presentazione dell’ISEE.

 

Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. Domanda presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). La DSU non viene presentata. In assenza di ISEE viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi. A giugno 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da giugno 2020.

 

Caso 3 -  Domanda dopo i 90 giorni dall’evento in assenza di ISEE; l’ISEE è successivo alla domanda: l’integrazione dell’assegno decorre dalla presentazione dell’ISEE.

 

Esempio: nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. Domanda presentata il 7 settembre 2020 (dopo 90 giorni dall’evento nascita). La DSU non viene presentata. In assenza di ISEE, viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) a decorrere da settembre, per i mesi da settembre in poi. A ottobre 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da ottobre 2020.

 

 

 

1.2.  Criteri istruttori in caso di ISEE con omissioni/difformità - eventi del 2020

 

Dal caso di assenza dell’ISEE minorenni va distinta l’ipotesi rappresentata dalla presenza di ISEE, attestato al momento della domanda o successivamente alla presentazione della stessa, ma che rechi omissioni e/o difformità (c.d. ISEE difforme) relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali autodichiarati.

 

Ad ogni buon fine si rammenta che, ogniqualvolta l’attestazione ISEE minorenni sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione in una delle modalità indicate nella circolare n. 26/2020 (nuova DSU, documentazione giustificativa, rettifica retroattiva, rinvio).

 

Per gli eventi del 2020 la regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni difformità (cfr. la circolare n. 26/2020 al paragrafo 4.2).

 

Ciò premesso, per gli eventi 2020 la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda (o successivamente alla presentazione della stessa) comporta, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (o 96 euro in caso di figlio successivo al primo).

 

Non opera quindi la sospensione per ISEE con omissioni/difformità (che invece permane per le domande riferite ad eventi delle annualità precedenti nel caso in cui sussista un ISEE con omissioni /difformità).

 

A seguito della regolarizzazione dell’ISEE minorenni da parte dell’utente, l’importo dell’assegno viene integrato dalla differenza eventualmente spettante e la sanatoria opera retroattivamente secondo i criteri di seguito indicati.

 

ISEE con omissioni/difformità antecedente alla domanda

 

Criteri per la regolarizzazione con nuova DSU o con rettifica retroattiva:

 

Caso 1 - Domanda preceduta da ISEE con omissioni/difformità: la regolarizzazione retroagisce all’evento se la domanda è stata presentata nei 90 giorni dall’evento; in questo caso l’importo dell’assegno viene adeguato al valore del nuovo ISEE non difforme sin dall’evento.

 

Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio  2020. Domanda presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). La DSU viene presentata a febbraio 2020 ma ne deriva un ISEE con omissioni/difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi. A dicembre 2020 viene presentata una nuova DSU in sanatoria da cui deriva un ISEE minorenni privo di omissioni/difformità il cui valore è inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno; viene cioè ridetermina la rata per un importo pari a 160 euro, a partire da gennaio 2020.

 

Caso 2 - Domanda preceduta da ISEE con omissioni/difformità: la regolarizzazione retroagisce alla data della domanda se la stessa è stata presentata dopo i 90 giorni dall’evento. In questo caso l’importo dell’assegno è adeguato al valore del nuovo ISEE non difforme dalla data della domanda. 

 

Esempio: nascita avvenuta il 10 gennaio  2020. Domanda presentata a settembre 2020 (dopo i 90 giorni dall’evento nascita). La DSU viene presentata a marzo 2020 ma ne deriva un ISEE con omissioni/difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da settembre in poi. A novembre 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni privo di omissioni/difformità il cui valore è inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da settembre 2020. Si riconosce quindi da settembre 2020 la rata da 160 euro.

 

ISEE con omissioni/difformità successivo alla domanda

 

Criteri per la regolarizzazione con nuova DSU o con DSU rettificativa.

 

Se l’ISEE è successivo alla domanda ed è difforme, sia nel caso in cui la domanda sia stata presentata nei 90 giorni dall’evento sia nel caso in cui sia stata presentata dopo i 90 giorni, la regolarizzazione con una nuova DSU (o con una DSU rettificativa) decorre dalla data della DSU da cui siano derivate le omissioni/difformità:l’importo dell’assegno è adeguato al valore del nuovo ISEE non difforme sin dalla data di presentazione dell’ISEE difforme.

 

Esempio con domanda tempestiva: nascita avvenuta il 30 gennaio  2020. Domanda presentata il 10 febbraio 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). L’ISEE viene presentato il 7 marzo ma presenta omissioni/difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio a febbraio. A giugno 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro che dà diritto alla rata da 160 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da marzo 2020. Si riconosce quindi da marzo 2020 la rata da 160 euro.

 

Esempio con domanda tardiva: nascita avvenuta il 10 gennaio  2020. Domanda presentata a settembre (dopo i 90 giorni dall’evento nascita). Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da settembre in poi. A ottobre 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni con omissioni/difformità. A novembre viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni privo di omissioni/difformità il cui valore è inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante, a decorrere da ottobre 2020. Si riconosce quindi da ottobre 2020 la rata da 160 euro.

 

Sia nel caso di ISEE difforme antecedente alla domanda, sia nel caso di ISEE difforme successivo alla domanda, è possibile provvedere alla regolarizzazione presentando una documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE. In tali ipotesi, l’importo dell’assegno sarà quello derivante dall’Isee difforme che la struttura territoriale Inps ha considerato valido a fronte della documentazione giustificativa prodotta dall’utente.

 

 

 

 

 

 

2.    Criteri istruttori per le domande riferite agli eventi del 2017 e del 2019

 

Resta fermo che, per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento anche nel 2020 per effetto della durata, rispettivamente, triennale e annuale del beneficio, continua ad applicarsi integralmente la normativa di riferimento (la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché le relative circolari e messaggi), pertanto per tali domande:

 

  • è necessaria la presentazione della DSU 2020 ai fini del rinnovo dell’ISEE per l’annualità 2020;
  • continua ad essere necessario il possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiorealla sogliadi25.000 euro anche per l’annualità 2020;
  • permane la decadenza della domanda in caso di superamento della soglia di legge di 25.000 euro, ed ove l’utente torni in possesso dei requisiti, salvo i casi di rettifica retroattiva dell’ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova domanda (per la disciplina della decorrenza della prestazione si rinvia alla circolare n. 85/2019);
  • continuano a valere, anche per l’annualità 2020, le due fasce di ISEE previste dalla sopra citata normativa (in caso di ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro la rata mensile è di 80 euro – o 96 euro in caso di figlio successivo al primo - e se l’ISEE minorenni non è superiore a 7.000 euro la rata mensile è di 160 - o 192 euro in caso di figlio successivo al primo);
  • permane la sospensione dell’istruttoria fino alla regolarizzazione da parte dell’utente, in caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE 2020, e continuano ad applicarsi, anche per il 2020, le istruzioni contenute nel messaggio n. 261/2017 nonché la circolare n. 85/2019.

 

 

 

3.    Sospensione del decorso dei termini di cui all’articolo 34 del decreto c.d. “Cura Italia” a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

L’articolo 34 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. Cura Italia ha previsto che: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.”.

 

La disposizione di cui all’art. 34 citato deve essere necessariamente raccordata con quanto disposto dalla disciplina specifica in materia di assegno di natalità e letta alla luce del contesto correlato all’emergenza sanitaria da covid-19 e della ratio e funzione del complesso normativo emanato in conseguenza del predetto contesto epidemico.

 

In tale ottica, deve, infatti, anzitutto, ricordarsi che, in materia di assegno di natalità (cfr. la legge n. 190/2014 e le successive disposizioni), il DPCM 27 febbraio 2015 ha previsto un termine di 90 giorni dall’evento (nascita/adozione/affidamento preadottivo) per la presentazione della domanda. Pertanto,in via generale, se la domanda di bonus bebè viene presentata tempestivamente entro 90 giorni dall’evento, ad esempio dalla nascita, la prestazione decorre dalla nascita stessa se, invece, la domanda è tardiva (oltre i 90 giorni dalla nascita), il beneficio spetta dalla data (successiva) della  domanda con la perdita di tutte le mensilità arretrate.

 

Ciò posto, nella fase di emergenza legata al Covid 19, al termine di 90 giorni di cui al DPCM del 27 febbraio 2015, deve ritenersi applicabile la “sospensione” per effetto di quanto previsto nell’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, alla luce delle ragioni sopra indicate.

 

Da quanto sopra esposto deriva che, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi verificatisi nel periodo contemplato dall’articolo 34, ossia avvenuti dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni, è rimasto sospeso in applicazione dell’articolo citato, e ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020. Conseguentemente, tutte le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi nel predetto periodo si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020.

 

La medesima sospensione dei termini opera anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), e cioè quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020). Anche per tali eventi il termine di 90 giorni si intende differito nel senso che le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.

 

Deve considerarsi così del tutto superata, per effetto della normativa generale introdotta dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, la disciplina transitoria introdotta dall’Istituto con il messaggio n. 1099/2020 di proroga dei termini di presentazione delle domande in relazione a nascite/adozioni/affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2020 all’11 marzo 2020.

 

 

 

 

                                     Il Direttore generale vicario

                                              Vincenzo Caridi