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Messaggio numero 3190 del 22-08-2018


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Roma, 22-08-2018
Messaggio n. 3190
OGGETTO:

Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

   

1. Premessa

 

Con la con Determinazione presidenziale n. 32 del 28 marzo 2018 è stata adottata la Convenzione quadro per l’erogazione delle pensioni in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alle modalità di gestione delle trattenute che possono insistere sulle pensioni delle suddette tipologie.

 

2. Trattenute per l’estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto della pensione

 

Si rammenta che, per la stipula dei contratti di finanziamento da parte dei titolari di pensione, il calcolo della quota cedibile della pensione, in conformità alla normativa vigente, soggiace ai seguenti limiti:

  • la quota cedibile non può eccedere il quinto dell’importo della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento dell’estrazione ai fini del relativo pagamento;
  • nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge.

 

Pertanto, nel caso di trattamento pensionistico erogato in regime di totalizzazione o di cumulo, la quota cedibile deve essere calcolata, nell’ambito dei limiti sopra enunciati, in relazione all’importo totale della pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali e, dunque, anche qualora non sia presente alcuna quota a carico dell’Inps.

 

Il piano di ammortamento è ancorato al contratto di finanziamento stipulato sulla base della quota cedibile rilasciata e le trattenute su pensione sono mensilmente applicate nel rispetto dei limiti sopra indicati. 

 

Si precisa che ai predetti criteri di applicazione delle trattenute soggiacciono anche i prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.

 

3. Trattenute per l’estinzione di finanziamenti, erogati dietro cessione del quinto dallo stipendio e successivamente traslati su pensione

 

Il recupero dei finanziamenti già stipulati in attività di servizio viene effettuato con traslazione del residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali. Ciò anche se la pensione non ha alcuna quota Inps.

 

Qualora l’importo della pensione in pagamento non sia sufficientemente capiente e non sia possibile garantire il rispetto dei limiti descritti al paragrafo 2, l’importo della rata originariamente pattuita deve essere rimodulato in diminuzione.

 

Analogamente a quanto previsto in linea generale per questa tipologia di trattenuta, se il quinto cedibile dovesse successivamente incrementarsi, anche per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse, l’importo della trattenuta potrà essere aumentato, ma nei limiti dell’importo della rata originariamente pattuita.

 

Si precisa che aipredetti criteri di applicazione delle trattenute soggiacciono anche i prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.

 

4. Trattenute per somme dovute all’Inps derivanti da indebiti pensionistici e da TFS/TFR

 

Le somme erogate indebitamente e derivanti da quote di pensioni relative alle gestioni pensionistiche Inps oppure da prestazioni di TFS/TFR sono recuperate sulla sola quota di pertinenza dell’Istituto.

 

Il calcolo del quinto da trattenere sulla sola quota dell’Inps, nonché la salvaguardia del trattamento minimo, sono riferiti al totale delle quote in pagamento.

 

Eventuali somme a debito aventi ad oggetto quote di competenza di Enti e/o Casse indebitamente erogate sono recuperate direttamente dagli Enti e/o Casse medesimi.

 

4. Trattenute per indebiti post mortem

 

Per i ratei di pensione disposti o pagati in data successiva al decesso del pensionato, si procederà alla restituzione delle somme all’Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti eventualmente pervenuti da parte degli Istituti pagatori (art. 10 della citata Convenzione), con cadenza semestrale ed in proporzione agli importi di propria pertinenza, a condizione che le stesse non siano inferiori a € 12.

 

In caso di riaccredito parziale, le somme di cui trattasi sono parimenti accreditate agli Enti/Casse sempre in proporzione alle quote di propria spettanza, a condizione che le stesse non siano inferiori a € 12.

 

Nei casi di riaccredito parziale ovvero di assenza totale di riaccredito da parte dell’Istituto pagatore entro 6 mesi dall’invio telematico della relativa richiesta, l’Inps ne dà comunicazione agli Enti/Casse, affinché possano provvedere direttamente al recupero totale o differenziale degli importi di propria pertinenza. 

 

 

5. Trattenute per pignoramenti presso terzi

 

La pensione liquidata in regime di totalizzazione o di cumulo, quale unico trattamento pensionistico, pur costituito da vari pro-rata, è pignorabile a seguito di procedure esecutive promosse da soggetti terzi.

 

In materia trovano applicazione le modalità di calcolo delle trattenute dettate per i redditi di pensione di cui all’articolo 545, comma 7, c.p.c., come modificato dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

 

L’imponibile è costituito dalla/e quota/e di pensione in pagamento nella fase di accantonamento e, successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di assegnazione delle somme.

 

Si precisa che all’atto della dichiarazione di quantità, di cui al citato articolo 547 c.p.c, oltre ad eventuali pignoramenti precedenti o trattenute gravanti sul trattamento pensionistico, l’Istituto è tenuto a specificare che il trattamento di pensione è erogato in regime di totalizzazione o di cumulo.

 

Ciò al fine di consentire al creditore pignoratizio di sottoporre ad esecuzione le eventuali ulteriori quote, che saranno maturate successivamente al trattamento originario di competenza degli altri Enti/Casse.

 

6. Trattenute per APE volontario

 

In presenza di liquidazione di pensione in regime di totalizzazione e di cumulo, il recupero dell‘APE volontario avviene secondo le medesime modalità di recupero (240 rate) previste per le pensioni ordinarie. In proposito si richiamano la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 e il messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018.

 

7. Trattenute per APE sociale erogato indebitamente

 

Le somme pagate in eccedenza a titolo di APE sociale sono recuperate sul trattamento di pensione liquidato in regime di totalizzazione o di cumulo secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017.

 

Al riguardo, si precisa che il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di tutte le quote in pagamento riconducibili anche agli altri Enti/Casse e deve essere pari al quinto dell’importo totale, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo.

 

8. Trattenute per assegni

 

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo possono gravare trattenute per assegni alimentari e per assegni di mantenimento da corrispondere in esecuzione di provvedimenti giudiziali.

 

Sulla predetta pensione possono, inoltre, gravare trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 3, della legge del 1 dicembre 1970, n. 898, in virtù del quale, nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo aver messo in mora il coniuge obbligato e inadempiente, ”può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della suddetta legge “ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6".

 

Sulla pensione possono, altresì, insistere trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 156, comma 6, c.c., il quale dispone che, nell’ipotesi di separazione dei coniugi, il giudice, in caso di inadempienza all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento dovuto, può, su richiesta dell’avente diritto, “ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.

 

Per tali fattispecie di assegni, si indicano di seguito i limiti entro cui disporre le relative trattenute:

 

  • in caso di esecuzione di provvedimento giudiziale, le trattenute devono essere applicate secondo le statuizioni di dettaglio contenute nel provvedimento stesso;
  • in caso di trattenute da porre in essere ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge del 1 dicembre 1970, n. 898, il limite massimo delle medesime è costituito, in applicazione del successivo comma 6, dalla metà dell’importo pensionistico in pagamento riferito al totale delle quote. Qualora l’importo pensionistico dovesse successivamente incrementare, per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse, il limite massimo della trattenuta varierà corrispondentemente rispetto a quello originario;
  • in caso di somme da corrispondere ai sensi del richiamato articolo 156, comma 6, c.c., le trattenute devono essere applicate attenendosi alle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

 

9. Oneri da riscatto ai fini pensionistici

 

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

 

Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.

 

 

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato