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Messaggio numero 322 del 24-01-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 24-01-2019
Messaggio n. 322
OGGETTO:

Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-ter, rubricato “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa”. Integrazione circolare n. 90 del 1° agosto 2018

   

 

In sede di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, la legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto l'articolo 25-ter, il quale, al comma 1, stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso, per dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

 

Tale articolo amplia considerevolmente l'ambito di applicazione della mobilità in deroga di cui al citato comma 142, sia perché estende la platea dei lavoratori interessati anche a coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, sia perché prevede una durata massima di dodici mesi senza il limite temporale del 31.12.2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione.

 

Con la circolare n. 90 del 1 agosto 2018 l’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative relative all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Alla luce della norma in commento, le indicazioni fornite con tale circolare risultano pertanto superate nelle parti relative alla data in cui i beneficiari dovevano aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga ed al periodo concesso, che prevede sempre una durata massima di dodici mesi, ma senza il limite del 31.12.2018.

 

Tanto rappresentato, con il presente messaggio, ad integrazione della circolare n. 90/2018, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

 

Gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione, dovranno controllare che il nominativo abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

 

Qualora non ricorrano queste due condizioni, non si potrà procedere al pagamento della prestazione. In tali casi la Struttura interessata dovrà darne notizia alla propria Direzione regionale, che informerà la Regione per i successivi adempimenti di competenza.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo di legge in commento statuisce che all'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

A tal proposito, si precisa quanto segue.

 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto all'articolo 1, comma 143, uno stanziamento di 34 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché il trattamento di mobilità in deroga, alle condizioni previste dalla norma, per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017.

 

Nel periodo indicato sono state riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico due aree di crisi industriale complessa: Venezia-Porto Marghera (D.M. 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (D.M. 22 novembre 2017).

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previa richiesta della quantificazione del fabbisogno ad entrambe le Regioni interessate, tenuto conto delle risposte pervenute dalle Regioni Veneto e Campania, ha assegnato le risorse, pari a 34 milioni, alla Regione Campania, mediante i decreti ministeriali n. 18020 del 20 febbraio 2018 e n. 18113 del 17.09.2018.

 

Conseguentemente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, stante l’ampliamento della platea dei beneficiari e della durata della prestazione determinato dall’intervento normativo in commento, ha ritenuto necessario richiedere alle Regioni Veneto e Campania di confermare il fabbisogno a suo tempo indicato o di comunicare eventuali ulteriori richieste, alle quali si dovrà fare fronte sempre con lo stanziamento previsto dal comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Tenuto conto pertanto che, sulla scorta della normativa al momento vigente, tutti i 34 milioni di euro previsti dal comma 143 sono stati assegnati alla Regione Campania con i decreti ministeriali sopra citati, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, nel caso dovessero pervenire nuove richieste, provvederà a rimodulare le assegnazioni effettuate e ad emanare un nuovo decreto in sostituzione dei precedenti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele