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Messaggio numero 3870 del 04-04-2014


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 04-04-2014
Messaggio n. 3870
Allegati n.3
OGGETTO:

Pensioni delle gestioni private. Avvio della campagna REDITA e REDEST. Raccolta delle dichiarazioni di responsabilità per le prestazioni assistenziali.

   

Premessa

 

Dal 2014 l’Istituto avvia una nuova modalità di raccolta delle informazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali. L’attività viene svolta per fasi successive con la collaborazione degli intermediari abilitati e promuovendo l’utilizzo dei servizi online.

 

 1.  Criteri di individuazione della platea dei destinatari della richiesta di dichiarazione reddituale (REDITA)

 

I soggetti obbligati a rendere la dichiarazione relativa ai redditi posseduti nell’anno 2013 sono stati individuati in funzione delle prestazioni collegate al reddito godute e teoriche riferibili al pensionato. In allegato 1 si riporta l’elenco delle prestazioni correlate al reddito, oggetto della rilevazione.

 

Anche il “nucleo reddituale” tenuto a rendere la dichiarazione è stato individuato con il medesimo criterio.

 

Si rammenta che il nucleo reddituale può essere composto:

  • dal solo titolare della prestazione;
  • dal titolare e dal coniuge. In tal caso, il pensionato dovrà dichiarare anche i redditi del coniuge a meno che questi non debba rendere autonoma dichiarazione. Se, ad esempio, il titolare della prestazione gode della maggiorazione sociale sulla propria pensione ed il coniuge è titolare di pensione di invalidità civile, il coniuge dovrà rendere un’autonoma dichiarazione in quanto gode, a sua volta, di una autonoma prestazione collegata al reddito;
  • dal titolare e dai componenti del nucleo familiare, nel caso in cui vengano percepiti, ad esempio, trattamenti di famiglia.

 

Come negli anni passati, la dichiarazione reddituale non viene richiesta ai soggetti ultraottantacinquenni, a condizione che nella precedente campagna abbiano dichiarato reddito zero. Per costoro, la rilevazione reddituale sarà effettuata dall’Istituto tramite i dati presenti nell’ Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate.

 

I titolari di trattamenti incumulabili con i redditi di lavoro autonomo devono dichiarare in via presuntiva anche i redditi dell’anno 2014, indicando anche i relativi periodi di lavoro (dal – al).

 

Si rammenta, infatti, che l’incumulabilità con il lavoro autonomo opera esclusivamente per le seguenti tipologie di pensioni:

 

a)   assegni ordinari di invalidità di importo superiore al trattamento minimo con decorrenza successiva al dicembre 1994, corrisposti a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni;

b)   pensioni di invalidità con qualsiasi decorrenza di importo superiore al trattamento minimo, corrisposte a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni;

c)   pensioni corrisposte ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

d)   trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili.

 

Si sottolinea che i criteri illustrati sono validi sia per i residenti in Italia che per i residenti all’estero.

 

 

1.1       Predisposizione delle matricole

 

Per ogni soggetto obbligato a rendere la dichiarazione viene creata una “stringa” costituita da 32 caratteri, contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.

Tale stringa è riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica da parte dei CAF e degli altri soggetti abilitati convenzionati.

 

 

1.2       Situazioni particolari

 

Nel caso in cui nel database delle pensioni siano state rilevate incongruenze relative allo stato civile del titolare della prestazione e del coniuge ovvero nella composizione del nucleo, l’acquisizione delle informazioni reddituali deve essere preceduta dalla sistemazione delle anomalie riscontrate.

L’acquisizione reddituale non potrà, pertanto, essere effettuata per il tramite degli intermediari abilitati, ma esclusivamente attraverso una ricostituzione a cura della Sede.

Per i soggetti che si trovano in questa situazione, la stringa non viene pertanto creata.

A tal fine saranno a breve forniti alle Sedi regionali gli elenchi dei soggetti interessati, che dovranno essere contattati direttamente dalle strutture territoriali.

 

 

2.  Individuazione dei titolari di prestazioni assistenziali obbligati a rendere le dichiarazioni di responsabilità

 

Come di consueto, l’Istituto chiede annualmente ai titolari delle provvidenze economiche d’invalidità civile l’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi di assenza di periodi di ricovero gratuito e della mancanza di attività lavorativa, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente (art. 1 Legge 662/1996, Legge 247/2007).

 

Lo stesso requisito di assenza del ricovero è rilevante anche ai fini della misura dell’assegno sociale (Legge 335/1995 e Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2003).

 

Viene inoltre richiesta, ai titolari di assegno sociale ovvero di pensione sociale, l’attestazione sulla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia.

 

I modelli relativi alle dichiarazioni di responsabilità di cui sopra sono:

 

  • per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile:

 

  • MODELLO ICRIC, per dichiarazioni relative ad eventuali ricoveri gratuiti;
  • MODELLO ICLAV, per dichiarazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa.

 

I  modelli non vanno presentati in caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore/curatore/amministratore di sostegno. In questi casi è però necessario presentare un certificato medico con indicazione delle patologie, che va scannerizzato e allegato on-line alla dichiarazione.

 

  • per i minori titolari di indennità di accompagnamento,  indennità di frequenza:
  • MODELLO ICRIC, per dichiarare eventuali periodi di ricovero o, in caso di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, la frequenza scolastica obbligatoria o la frequenza di centri ambulatoriali.

Per i minori tra i 5 e i 16 anni deve essere dichiarata solo l’eventuale variazione:

 

a)   cessazione della frequenza scolastica;

b)   il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente, ovvero trasferimento ad altro istituto scolastico, passaggio da elementare a media inferiore e da media inferiore a media superiore. In tal caso devono essere indicati i riferimenti del nuovo istituto scolastico (denominazione e l’indirizzo completo codice fiscale o codice meccanografico assegnato alla scuola dal MIUR o partita Iva o indirizzo di posta elettronica o sito Web).

  • per i titolari di pensione sociale:
  • MODELLO ACC.AS/PS, per dichiarare la residenza effettiva in Italia
  • MODELLO ACC.AS/PS, per dichiarare la residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.
  • per i titolari di assegno sociale:

Nei casi di ricovero con retta a parziale o totale carico di enti pubblici, andrà scannerizzata e allegata on-line alla dichiarazione la documentazione rilasciata dall’istituto o comunità di ricovero che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico degli enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.

 

3.  Modalità di acquisizione delle dichiarazioni reddituali per i residenti in Italia (REDITA) e delle dichiarazioni di responsabilità dei titolari di prestazioni assistenziali.

 

3.1       Prima fase. Fornitura ai CAF delle matricole richieste

 

I CAF hanno inoltrato alla Direzione Generale la richiesta delle “stringhe” per i soggetti che hanno chiesto la loro assistenza, conferendo apposita delega. La richiesta è stata, pertanto, corredata della dichiarazione di responsabilità del CAF di aver ricevuto dall’interessato la delega a chiedere all’Istituto la stringa RED e/o le dichiarazioni relative alle prestazioni assistenziali.

 

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici ha provveduto alla fornitura delle stringhe in argomento entro la prima decade di marzo 2014.

 

Sono state  comunque escluse dalla fornitura le stringhe eventualmente richieste relative alle situazioni particolari illustrate al precedente punto 1.2.

 

3.2       Informativa ai soggetti che utilizzano i servizi online

 

Per divulgare le nuove modalità di svolgimento della raccolta delle dichiarazioni, all’interno del “Fascicolo previdenziale” è stata creata una funzione, sia per il cittadino (Internet) che per le Sedi (Intranet) che consente di verificare se lo stesso è coinvolto o meno in una o più Campagne (RED-Dich Resp. Ordinaria e/o Solleciti).

 

La nuova funzionalità è disponibile seguendo il percorso: Prestazioni -> Dichiarazioni Reddituali –> Verifica emissioni Campagna RED e Dichiarazioni di responsabilità.

 

3.3       Comunicazione personalizzata ai cittadini che nel 2013 hanno reso on line le dichiarazioni.

 

Per i soggetti che nel 2013 hanno trasmesso direttamente online la dichiarazione reddituale (RED) o di responsabilità (ICLAV, ICRIC, ACC.AS/PS, Indennità di frequenza) utilizzando le apposite funzionalità dei “Servizi al cittadino”, se coinvolti nell’emissione della Campagna 2014 per una o entrambe le dichiarazioni menzionate, sarà inviata una e-mail all’indirizzo di posta elettronica conosciuto dall’Istituto, per avvisare dell’obbligo.

 

Il testo della e-mail è diversificato in base alle tipologie di prestazioni percepite dal beneficiario e alle dichiarazioni richieste.

 

In particolare sarà inviato:

  • il testo di cui all’allegato 2 se il soggetto deve trasmettere all’Istituto solo il RED;
  • il testo di cui all’allegato 3 se il soggetto deve trasmettere le dichiarazioni relative alle prestazioni assistenziali (ICLAV, ICRIC, ACC.AS/PS, Indennità di frequenza);
  • il testo di entrambi i sopra menzionati allegati (2 e 3) se il soggetto deve trasmettere sia il RED che le dichiarazioni di responsabilità. In questo caso, le due comunicazioni saranno inviate con un’unica mail contenente i due allegati.

 

3.4       Seconda Fase. Invio delle comunicazioni cartacee

 

Alla fine del prossimo mese di giugno verrà effettuata la rilevazione dei soggetti per i quali non risulteranno trasmesse all’Istituto le informazioni richieste.

 

A costoro sarà inviata la comunicazione cartacea inerente alla richiesta da parte dell’Istituto di presentazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale e/o alle prestazioni assistenziali.

 

La richiesta sarà personalizzata sulla base delle prestazioni percepite, secondo le modalità in uso per l’invio del “bustone”. Anche in questo caso la comunicazione sarà corredata della stringa necessaria all’acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari abilitati e sarà comunicato il termine entro cui rendere la dichiarazione.

 

 

4.  Campagna REDEST 2014

 

Al fine di agevolare i pensionati residenti all’estero, quest’anno la campagna REDEST è stata avviata contestualmente alla campagna di accertamento dell’esistenza in vita per l’anno 2014 che la banca incaricata del pagamento effettua ogni anno per le pensioni pagate all’estero (vedi messaggio n. 1916 del 03.02.2014). I pensionati che si sono rivolti agli uffici di Patronato per avere assistenza per la compilazione dell’attestazione di esistenza in vita, hanno potuto verificare il coinvolgimento o meno nella campagna REDEST e provvedere anche alla trasmissione della dichiarazione reddituale.

 

A differenza di quanto accade per la platea italiana, i pensionati residenti all’estero obbligati a rendere la dichiarazione sono stati individuati in funzione delle sole prestazioni legate al reddito effettivamente godute.

 

Si rammenta che le dichiarazioni devono essere certificate così come previsto dall’ art.49, punto 1, della L.289/2002. 

 

Anche per i pensionati residenti all’estero, alla fine del mese di giugno verrà inviata, a coloro che non risulteranno aver trasmesso le informazioni richieste, la comunicazione cartacea con relativo modello REDEST.

 

Il modello REDEST compilabile è comunque disponibile (anche in lingua inglese e in versione italo-tedesca) nella sezione MODULI-> Convenzioni internazionali del sito INTERNET dell’Istituto.

 

5.  Procedure di acquisizione delle informazioni

 

Le procedure di acquisizione delle informazioni sono messe a disposizione dei cittadini, delle sedi e degli intermediari abilitati, con il percorso di seguito indicato.

 

 

5.1       Acquisizione delle informazioni reddituali per i residenti in Italia (REDITA)

 

5.1.1          On Line da parte del Cittadino

 

Il cittadino dotato di PIN può acquisire la dichiarazione accedendo al sito www.inps.it e seguendo il percorso:

Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Dichiarazione Reddituale

 

Per agevolare l’accesso, nella mail informativa viene messo a disposizione il link che apre direttamente la finestra dell’applicazione per l’acquisizione.

Una volta eseguito l’accesso on line, se il pensionato non è tenuto a trasmettere la dichiarazione reddituale per l’anno di reddito 2013, riceverà la conferma direttamente dal sistema con un apposito messaggio.

 

5.1.2          Acquisizione a cura delle Strutture territoriali

 

Le Strutture territoriali possono acquisire le dichiarazioni reddituali dalla Intranet, accedendo al percorso:

 

Home > Assicurato Pensionato > Campagna RED.

 

5.2       Prestazioni assistenziali

Acquisizione delle dichiarazioni di responsabilità

 

5.2.1          On-Line da parte del Cittadino

 

Il cittadino dotato di PIN può acquisire la dichiarazione accedendo al sito www.inps.it e seguendo il percorso:

Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Dichiarazioni di responsabilità 2.0 (ICRIC/ICLAV/ACC .AS/PS)

Per agevolare l’accesso, nella mail informativa per il cittadino viene messo a disposizione anche il link che apre direttamente la finestra dell’applicazione.

5.2.2          Acquisizione a cura delle Strutture territoriali

 

Le Strutture territoriali potranno acquisire le dichiarazioni nella Intranet, sezione Assicurato – Pensionato, seguendo il percorso:

 

Home > Assicurato Pensionato > Dichiarazioni di responsabilità 2.0 (ICRIC/ICLAV/ACC.AS/PS).

 

5.3       REDEST

 

La Nuova Procedura Campagna RED Est 2014 (Anno richiesto 2013), è accessibile dal Menu:

Assicurato Pensionato >Gestione Reddituale e Servizi Fiscali > Campagna RedEst (dal 2014).

 

Diversamente dal passato, per accedere alla Procedura in oggetto occorre essere autorizzati tramite IDM dal responsabile di sede.

 

Le novità della Procedura sono riportate nel Manuale Tecnico allegato alla procedura stessa, nella schermata iniziale in alto a sinistra, attivabile cliccando sul simbolo “?”.

 

La procedura Campagna RED Est 2013 (Anno richiesto 2012) rimane accessibile, fino alla definitiva chiusura, dal Menu:

-      Assicurato Pensionato > Gestione Reddituale e Servizi Fiscali  > Procedura R&D.

In tale Menu è anche possibile visualizzare le acquisizioni effettuate nelle Campagne REDEST precedenti.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


Allegato N.1

 

Codice

Decodifica

1

Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994

2

Sospensione della pensione di invalidità ex art. 8 L. 638/83

3  

Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984

4  

Integrazione al minimo ex articolo 4 del d. legislativo n. 503/1992, e successive

modificazioni ed integrazioni, delle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994

5  

Maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000

6  

Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni ed integrazioni

7  

Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995 e succ.mod. ed int.

8

Aumento della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988 e articolo 70, commi 1,2 e 3, della legge n. 388/2000

9  

Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 e successive

modificazioni ed integrazioni

10

Trattamenti di famiglia ex articolo 23 della legge n. 41/1986, e successive modificazioni ed integrazioni

11  

Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, L. 335/1995

12  

Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995

13

Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità ex art. 9 L. 222/1984

14  

Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età art. 12, comma 3, della legge n. 412/1991

16  

Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo ex articolo 11 L. 537/1993  

17

Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n.240/1994, commi 181, 184 dell’art. 1 della L.662/1996

18  

Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente all’estero ex articolo 7, L. 407/1990  

19  

Aumento di L.100.000 dal 1° gennaio 1999 e di L.18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67 della legge n. 448/1998 e art. 52 della legge n. 488/1999

20  

Aumenti di L. 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di L.18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67 della L. n. 448/1998 e art. 52 della L. n. 488/1999

21  

Aumento di L. 20.000 per le prestazioni INVCIV sotto i 65 anni di età, ex art. 70 della L. 388/2000

22  

 Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70 della L. 388/2000 e succ. mod.

23  

 Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro) ex articolo 70, comma 7, legge n. 388/2000

24  

 Incremento delle maggiorazioni (articolo 38 della legge n. 448/2001 e succ. mod.)

25  

 Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno ex art. 12 della legge n. 412/1991

26

Aumento pensioni basse - 14.a (Art. 5, commi 1-4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127), cosiddetta quattordicesima.



Allegato N.2

Gentile signore/a,

l’INPS, come ogni anno, deve verificare i suoi redditi perché Lei è titolare di prestazioni il cui importo dipende dalla situazione economica sua ed eventualmente dei suoi familiari, anche se fiscalmente a carico. Si tratta, ad esempio, dell’integrazione della pensione al trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali, dei trattamenti di famiglia, delle pensioni ai superstiti, della somma aggiuntiva per pensioni basse (cd. “quattordicesima”) e altri simili benefici.

Per consentire all’INPS di accertare il diritto e l’esatto importo delle prestazioni già corrisposte in via provvisoria lo scorso anno, la invitiamo a utilizzare, entro il 30 giugno 2014, il servizio online messo a disposizione dall’Istituto.

ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL SERVIZIO ONLINE “CAMPAGNA RED”

E’ necessario avere a disposizione il codice fiscale e il PIN rilasciato dall’Istituto. Cliccando su questa frase Lei accederà direttamente al servizio per la verifica dei dati reddituali.  

 

Una volta eseguito l’accesso al  servizio online “Dichiarazione reddituale”, nella casella “Selezionare l’anno di emissione” per Campagna RED, è presente l’ opzione:

2014 (dichiarazione redditi per l’anno 2013)”.

Nella casella “Selezionare il tipo di campagna”, è presente l’opzione:

Ordinaria”.

Per proseguire, cliccare sulla scritta “Acquisizione Redditi”.

Se il sistema Le risponderà con il seguente avviso:

Per il tipo Campagna e anno selezionati non deve fare la dichiarazione reddituale

Lei non è tenuto a rendere nessuna dichiarazione.

Se invece appare il messaggio di “Benvenuto” “Acquisizione redditi anno 2013” Lei deve compilare i campi che via via il sistema metterà a sua disposizione.

In alternativa, per ricevere assistenza gratuita e per trasmetterci le informazioni reddituali richieste può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato.

Le ricordiamo che la legge prevede l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del titolare di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, non conosciuti dall’INPS (art.13 L. n. 412/91).

La informiamo, inoltre, che l’art. 13, comma 6, lettera c, della legge n. 122 del 30 luglio 2010 dispone che, qualora i titolari di prestazioni collegate al reddito non facciano pervenire i dati relativi alla propria situazione reddituale nei tempi e nei modi stabiliti dagli Enti previdenziali che le erogano, si procederà alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.




Allegato N.3

Gentile Signore/a,

La informiamo che, per garantirle il mantenimento della prestazione assistenziale, l’INPS è tenuto ad accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

La legge infatti prevede espressamente l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di mancata o incompleta segnalazione di fatti che incidono sull’importo o sul diritto alla prestazione.

La invitiamo quindi a verificare, utilizzando il codice PIN in suo possesso, se per la sua posizione è previsto l’invio, entro il 30 giugno 2014, di uno dei quattro modelli di seguito indicati:

−        ICRIC (Ricovero per maggiorenni);

−        ICRIC (Ricovero per minorenni – Frequenza scolastica);

−        ICLAV (Svolgimento Attività Lavorativa);

−        ACC.AS/PS (Accertamento Residenza, ricovero).

 

Per questo è sufficiente accedere al sito www.inps.it.

ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL SERVIZIO ONLINE “Dichiarazioni di responsabilità 2.0 (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS)”

E’ necessario avere a disposizione il codice fiscale e il PIN rilasciato dall’Istituto. Cliccando su questa frase Lei accederà direttamente al servizio per la verifica dei dati reddituali.

Una volta eseguito l’accesso al  servizio online “Dichiarazioni di responsabilità 2.0 (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS)”, nella casella “Anno” è presente l’ opzione:

2014 (Dichiarazioni anni 2013-2014)”.

 

Per proseguire, cliccare sul tasto “RICERCA”.

Se il sistema Le risponderà con il seguente avviso:

L’utente non deve presentare dichiarazioni per l’anno selezionato

Lei non è tenuto a rendere nessuna dichiarazione per quell’anno.

Se invece appare il dettaglio del tipo modello/i da compilare,  Lei dovrà cliccare sulla scritta “inserimento nuovo modello” e compilare i campi che via via il sistema metterà a sua disposizione.

 

  • Invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile:
  • MODELLO ICRIC, per dichiarazioni relative ad eventuali ricoveri gratuiti;
  • MODELLO ICLAV, per dichiarazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa.

Entrambi i modelli non vanno presentati in caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore/curatore. In questi casi è però necessario presentare un certificato medico, con l’indicazione delle patologie, che va scannerizzato e allegato on-line in fase di trasmissione.

 

  • Minori titolari di indennità di frequenza:
  • MODELLO ICRIC, per dichiarazioni relative ad eventuali ricoveri o, in caso di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, alla frequenza scolastica obbligatoria o alla frequenza di centri ambulatoriali.

Per i minori tra i 5 e i 16 anni, va dichiarata solo l’eventuale cessazione o il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente (trasferimento ad altro istituto scolastico, passaggio da elementare a media inferiore e da media inferiore a media superiore). Tali informazioni vanno completate con le informazioni complete relative all’istituto scolastico (denominazione e l’indirizzo completo; codice fiscale o codice meccanografico; partita IVA; indirizzo di posta elettronica o sito Web).

 

  • Titolari di pensione sociale:
  • MODELLO ACC.AS/PS, per dichiarazioni relative alla residenza effettiva in Italia.

 

  • Titolari di assegno sociale:
  • MODELLO ACC.AS/PS, per dichiarazioni relative alla residenza effettiva in Italia e ad eventuali ricoveri gratuiti.

Nei casi di ricovero con retta a parziale o totale carico di enti pubblici deve essere presentata alla sede INPS competente la documentazione  rilasciata dall’istituto o comunità di ricovero che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico degli enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.

 

Nel caso in cui riscontrasse problematiche nella compilazione o nell’inoltro dei suddetti modelli, può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato che le forniranno assistenza gratuitae trasmetteranno i dati direttamente ai nostri uffici. Le ricordiamo, in questo caso, di munirsi del suo codice fiscale e dell’identificativo della prestazione, nonché di tutta la documentazione utile in suo possesso.